Cassazione Civile, Ordinanza n. 05400/2026 del 10/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione la Corte, decidendo sul ricorso principale e su quello incidentale, aveva rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del ricorrente odierno, compensando alcune spese e condannando il medesimo al pagamento delle spese in favore di una controparte. Il ricorrente ha chiesto la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. dell'ordinanza n. 10546/2025, sostenendo che la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto, consistente nella menzione di una reciproca soccombenza tra le parti e nel conseguente fondamento della compensazione delle spese processuali. La controparte ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese. Il ricorrente ha altresì depositato memorie. La Corte ha esaminato la natura dell'errore revocatorio dedotto, richiamando i principi consolidati sull'art. 395, n. 4, c.p.c., e ha ritenuto che la censura investisse non una svista percettiva, ma la valutazione della soccombenza e quindi un errore di giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'asserita errata valutazione della soccombenza non integri un errore di fatto revocatorio, perché riguarda un apprezzamento giuridico della situazione processuale e non una mera erronea percezione di dati incontestabili risultanti dagli atti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in euro 2.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Costituisce il rimedio esperibile per la revocazione delle decisioni di legittimità, ma solo nei limiti rigorosi dell'errore di fatto revocatorio.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una erronea percezione di fatti di causa, non deve riguardare fatti discussi tra le parti, deve essere immediatamente rilevabile dagli atti e deve essere decisivo ed essenziale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma richiamata per il deposito delle memorie nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendone i presupposti, impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva su un dato di fatto incontestabilmente risultante dagli atti e non già una valutazione o un apprezzamento del giudice.
- Non è revocabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la statuizione sulle spese processuali quando la censura miri a contestare il giudizio di soccombenza, poiché tale contestazione investe un errore di giudizio e non un errore di fatto.
- Perché l'errore sia revocatorio deve essere essenziale e decisivo, immediatamente rilevabile dal solo confronto tra decisione e atti, senza necessità di indagini interpretative o argomentative.
- Le spese processuali e la valutazione della soccombenza sono espressione di un giudizio, sicché la loro dedotta erronea applicazione va fatta valere con i mezzi di impugnazione ordinari e non con la revocazione.
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