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Legge

L.R. Calabria 11/2024

Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal).

Normativa regionaleL.R. Calabria 11/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e disciplina il Sistema Statistico Calabria, definendone composizione, funzioni, ufficio statistico regionale, commissione statistica, Programma statistico regionale, accesso e diffusione dei dati, segreto statistico, obblighi di fornitura e clausola valutativa. Opera in Calabria ed è vigente salvo la previsione del PSR triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal)

Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal)

La legge disciplina, per la Regione Calabria, l’organizzazione e il funzionamento del sistema regionale di produzione, trattamento, diffusione e valorizzazione dei dati statistici di interesse regionale, in raccordo con il Sistema statistico nazionale e con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento persegue il coordinamento dei processi di produzione statistica nel territorio regionale, la connessione e razionalizzazione delle fonti informative, il miglioramento della qualità delle statistiche prodotte e la loro fruizione, anche attraverso il portale Calabria Open Data. La disciplina è orientata anche al supporto della programmazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche regionali, nonché alla promozione della cultura statistica.

Struttura del Sistema Statistico Calabria

Il SiSCal è il sistema attraverso cui si svolgono le attività statistiche regionali. Ne fanno parte:

  • la struttura organizzativa regionale che svolge le funzioni di Ufficio di statistica regionale e coordina i procedimenti statistici di competenza;
  • la commissione statistica regionale;
  • previa intesa, gli uffici di statistica degli enti territoriali e delle camere di commercio appartenenti al SISTAN presenti in Calabria, nonché le Prefetture-Uffici territoriali del Governo della regione;
  • previa intesa, l’Università della Calabria, l’Università Magna Graecia di Catanzaro, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e gli istituti AFAM presenti nel territorio regionale.

L’adesione al SiSCal dei soggetti esterni alla struttura regionale richiede una specifica richiesta del legale rappresentante all’amministrazione regionale.

Funzioni del sistema statistico regionale

Al SiSCal è attribuita la disciplina delle attività di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione o dagli uffici statistici degli enti aderenti. Il sistema deve inoltre:

  • garantire le informazioni necessarie alle rilevazioni regionali inserite nel Programma statistico nazionale;
  • supportare programmazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali, con attenzione agli indicatori delle operazioni finanziate con risorse comunitarie;
  • favorire studi, ricerche ed elaborazioni statistiche degli enti locali;
  • promuovere uffici di statistica comunali associati o consortili;
  • realizzare rilevazioni e ricerche di interesse regionale, anche in collaborazione con università e altri enti;
  • collaborare con l’Istat;
  • assicurare la fruizione dei dati, privilegiando la pubblicazione su Calabria Open Data;
  • consentire trasmissione e trattamento dei dati personali tra gli uffici statistici nei limiti del d.lgs. 322/1989 e della direttiva Comstat richiamata.

Ufficio di statistica regionale

L’Ufficio di statistica regionale svolge le funzioni previste dal d.lgs. 322/1989 e, nell’ambito del SiSCal, coordina le attività statistiche della Regione, avvalendosi delle strutture della Giunta. In particolare:

  • promuove e realizza rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale, nell’ambito del PSN;
  • coordina le rilevazioni di competenza dell’Ente ricomprese nel PSN, individuando la struttura amministrativa competente;
  • funge da tramite tra strutture regionali e Istat;
  • promuove formazione e aggiornamento dei referenti statistici;
  • svolge, per finalità istituzionali, anche rilevazioni non inserite nel PSN, previo avviso all’Istat;
  • predispone il Programma statistico regionale entro 180 giorni dall’approvazione della legge;
  • accerta le violazioni in materia di obbligo di fornitura dei dati ai fini delle sanzioni amministrative;
  • supporta il Consiglio regionale nell’iter di formazione e nel monitoraggio delle leggi regionali.

L’Ufficio costituisce la rete dei referenti statistici individuati nei dipartimenti regionali e nelle strutture equiparate. Per il personale da assegnare è preferito un titolo di studio in materie statistiche o una formazione post-laurea/post-diploma in statistica.

Sono inoltre fissati specifici adempimenti verso l’Istat: invio degli elementi per la preparazione del PSN entro il 28 febbraio di ogni anno e del rapporto annuale sull’attività svolta entro il 31 marzo di ogni anno.

Commissione statistica regionale

La commissione statistica regionale è presieduta dal responsabile dell’Ufficio di statistica regionale e comprende, previa intesa, rappresentanti del Consiglio regionale, di UPI Calabria, ANCI Calabria, Unioncamere Calabria, Prefetture-Utg della Calabria, ufficio territoriale Istat e un docente universitario esperto in statistica per ciascuna Università e istituto AFAM calabrese indicati dalla legge.

I componenti sono designati entro 30 giorni dalla richiesta; la commissione è individuata con delibera della Giunta regionale e nominata con decreto del Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla designazione. Dura in carica cinque anni.

La commissione:

  • adotta il disciplinare delle attività di propria competenza;
  • propone indagini ed elaborazioni statistiche;
  • collabora alla predisposizione e all’aggiornamento del PSR, monitorandone l’attuazione;
  • adotta il PSR entro 30 giorni dalla sua predisposizione;
  • definisce criteri e modalità organizzative per l’interscambio dei dati;
  • promuove omogeneizzazione, razionalizzazione e diffusione dei dati;
  • supporta l’Ufficio di statistica regionale;
  • promuove forme associative o consortili degli uffici di statistica comunali;
  • propone iniziative di diffusione della cultura e della formazione statistica.

Le sedute si svolgono in web conference, la segreteria è assicurata da personale regionale senza maggiori oneri e la partecipazione è gratuita, senza compensi o rimborsi.

Programma statistico regionale

Il Programma statistico regionale (PSR) è lo strumento triennale di pianificazione delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni statistiche di interesse regionale. È predisposto dall’Ufficio di statistica regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, aggiornato annualmente e trasmesso all’Istat per il raccordo con il PSN.

Il PSR:

  • individua le attività statistiche di interesse regionale e le modalità di attuazione;
  • indica i soggetti del SiSCal chiamati a collaborare;
  • è esaminato dalla commissione statistica e poi approvato dalla Giunta regionale;
  • si conforma a metodologie, standard e nomenclature del PSN.

Accesso e diffusione dei dati statistici

I dati elaborati nel PSR sono qualificati come patrimonio della collettività e possono essere distribuiti a soggetti pubblici e privati per fini istituzionali, di studio e di ricerca, nel rispetto del segreto statistico e delle modalità previste dagli atti Comstat richiamati.

L’accesso è consentito a enti, soggetti pubblici e privati, persone giuridiche, società, associazioni e cittadini tramite richiesta all’Ufficio di statistica regionale. I dati e le informazioni del PSR sono resi disponibili anche sul portale Calabria Open Data.

L’Ufficio trasmette periodicamente ai soggetti del SiSCal i dati ufficiali elaborati nell’ambito del sistema.

Segreto statistico e tutela dei dati

I dati raccolti nell’ambito delle rilevazioni del PSR sono diffusi solo in forma aggregata, in modo da non rendere identificabili gli interessati. Si applicano le regole sul segreto statistico del d.lgs. 322/1989 e gli obblighi di segreto d’ufficio previsti dall’ordinamento regionale, inclusi quelli del codice di comportamento dei dipendenti regionali.

Obbligo di fornire i dati e sanzioni

Per le rilevazioni di interesse regionale indicate nel PSR o nel PSN, l’obbligo di fornire dati è regolato dal d.lgs. 322/1989. Restano esclusi dall’obbligo i dati personali di categorie particolari e quelli relativi a condanne penali e reati.

In caso di violazione, l’Ufficio di statistica regionale procede all’accertamento, redige motivato rapporto, contesta gli addebiti secondo la legge n. 689/1981 e trasmette gli atti al Prefetto territorialmente competente, oltre a darne comunicazione all’Istat per l’avvio del procedimento sanzionatorio.

Diffusione della cultura statistica

Per promuovere la cultura statistica regionale, il portale Calabria Open Data deve essere implementato con:

  • una biblioteca statistica regionale in formato digitale;
  • una sezione dedicata a elaborazioni che mostrino l’uso del dato grezzo per la programmazione regionale e per l’integrazione di diverse fonti informative.

L’attuazione è affidata al gruppo di lavoro interdipartimentale e non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

Utilizzo dei dati per le leggi regionali e monitoraggio

L’Ufficio di statistica regionale rende disponibili i dati utili alla predisposizione e al monitoraggio dell’attuazione delle leggi regionali, rafforzando il supporto tecnico-statistico all’attività legislativa del Consiglio regionale.

Clausola valutativa

Dall’entrata in vigore della legge, con cadenza annuale, l’Ufficio di statistica regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sull’attuazione della disciplina. La relazione riguarda funzioni del SiSCal, attività dell’Ufficio, attività della commissione, PSR e sua attuazione, nonché la fruizione dei dati sul portale Calabria Open Data.

Regime finanziario

L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

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