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Legge

L.R. Calabria 10/2024

Disciplina per il pascolo e la tutela del territorio.

Normativa regionaleL.R. Calabria 10/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 10/2024 disciplina movimentazione e pascolo degli animali da allevamento per prevenire malattie, tutelare proprietà e benessere animale. Impone identificazione e documentazione di accompagnamento, regola recinzioni e uso di fabbricati, introduce divieti e limiti al pascolo in boschi e terreni degradati, prevede controlli, sanzioni e un periodo di adeguamento di 6 mesi. Regolamento attuativo entro 90 giorni.

Disciplina del pascolo, delle recinzioni e dei controlli in Calabria

Disciplina del pascolo e tutela del territorio in Calabria

La legge regionale Calabria 14 marzo 2024, n. 10 disciplina la movimentazione e il pascolo degli animali da allevamento nel territorio regionale. La finalità è prevenire la diffusione di malattie trasmissibili, tutelare le proprietà pubbliche e private e preservare il benessere degli animali.

Ambito di applicazione e obiettivi

La disciplina riguarda gli animali da allevamento movimentati o condotti al pascolo nel territorio della Regione Calabria, nel rispetto delle competenze regionali e dei principi fondamentali della normativa statale. Il testo si concentra su identificazione, documentazione sanitaria, recinzioni a uso pascolo, limiti al pascolo in aree forestali e su terreni degradati, controlli e sanzioni.

Identificazione degli animali

Gli animali interessati devono essere identificati secondo le modalità previste dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che disciplina il sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali in attuazione della normativa europea in materia di sanità animale. La legge regionale rinvia quindi integralmente alla disciplina statale di settore.

Documentazione di accompagnamento per trasporto e transumanza

Quando gli animali sono trasportati con automezzo per ragioni di pascolo o transumanza, devono essere muniti di documento di accompagnamento. Su tale documento deve risultare anche l’esito favorevole dell’ultimo controllo sierologico effettuato. Copia del documento deve essere consegnata al servizio veterinario dell’azienda sanitaria competente per il territorio di destinazione entro 48 ore lavorative dall’arrivo degli animali.

Recinzioni per scopi di pascolo

L’esistenza di una recinzione per pascolo deve essere comunicata al Comune mediante l’apposito modello RP, allegando un idoneo titolo di conduzione del terreno. Anche la realizzazione di nuove recinzioni è subordinata all’invio al Comune del modello RP con allegato il titolo di conduzione, nel rispetto della normativa vigente.

Sono inoltre ammesse, tramite la regolamentazione locale, le recinzioni a uso pascolo lungo la testa degli argini dei corsi d’acqua, ai sensi dell’articolo 96, lettera f), del regio decreto n. 523/1904.

I conduttori che siano anche proprietari dei terreni già recintati o da recintare per pascolo sono esonerati dagli adempimenti di comunicazione previsti per le recinzioni.

Uso di fabbricati come stalla o ricovero temporaneo

I fabbricati utilizzati come stalle o ricovero temporaneo di animali devono essere legittimati da idonea autorizzazione, concessione o altra formalità urbanistica che ne consenta l’uso per tale destinazione.

Divieti e limitazioni al pascolo

Nel territorio boscato regionale il pascolo, il transito o l’immissione degli animali sono vietati in alcune situazioni specifiche:

  • per 10 anni negli boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;
  • nei boschi chiusi al pascolo;
  • nei boschi chiusi al pascolo, anche se di proprietà privata, e nei vivai forestali;
  • nelle fustaie disetanee in continua rinnovazione.

Nei boschi vetusti, troppo radi o degradati, nonché nei boschi interessati da diradamenti moderati finalizzati esclusivamente alla rinaturalizzazione, il dipartimento regionale competente può autorizzare un pascolo limitato, stabilendo durata, carico massimo del bestiame, ripartizione in sezioni e turni di riposo.

Nel territorio con soprassuolo pascolivo il pascolo è vietato sui terreni deteriorati per eccessivo carico di bestiame o per dissesto idrogeologico, in presenza di specie a scarso valore pabulare e di segni di erosione, costipamento e sentieramento. Anche in questo caso il dipartimento regionale competente può consentire un pascolo limitato con indicazione di durata, carico massimo, sezioni e turni di riposo.

Sui terreni del demanio forestale regionale il pascolo è consentito solo previa concessione rilasciata da Azienda Calabria Verde, secondo i termini e le modalità stabiliti dal regolamento attuativo.

Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è determinato in base alla produttività della cotica erbosa e agli indici di conversione fissati dal regolamento attuativo.

Controlli

Il controllo sul rispetto della legge è affidato ai vigili urbani, agli altri agenti e dipendenti comunali, al personale delle aziende sanitarie e alle altre forze dell’ordine competenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento e nei limiti delle risorse disponibili.

I controlli possono essere effettuati d’ufficio, su denuncia o anche su semplice segnalazione informale. Per raccogliere segnalazioni di abusi e violazioni, Comuni e aziende sanitarie devono attivare un indirizzo di posta elettronica dedicato e pubblicarlo sul sito istituzionale.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni in materia di identificazione, documentazione di accompagnamento e divieti/limiti al pascolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

La violazione delle regole su recinzioni, uso dei fabbricati e norme transitorie comporta una sanzione amministrativa da 300 a 1.000 euro e integra anche violazione del DPR n. 380/2001 in materia edilizia.

Se il trasgressore non provvede entro 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione, i soggetti incaricati del controllo applicano le sanzioni. In caso di reiterazione, l’importo è raddoppiato.

I proventi delle sanzioni derivanti dalle violazioni relative a recinzioni, fabbricati e norme transitorie sono versati al Comune nel cui territorio è avvenuta la violazione.

Regime transitorio e attuazione

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, i conduttori di terreni utilizzati per il pascolo devono adeguarsi alle nuove disposizioni. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni previste.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve approvare il regolamento di attuazione. Fino a tale approvazione si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale e la normativa vigente in materia di salvaguardia, vincolo idrogeologico e tagli boschivi.

Invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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