Sentenza del 29/01/2015 n. 180 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contributo unificato - Omessa indicazione del valore della controversia - Sanatoria in momento successivo all'instaurarsi della lite - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sanatoria è stata ritenuta legittima. L’indicazione successiva del valore della causa consente all’Amministrazione di determinare e riscuotere il contributo unificato dovuto. Non è necessario che la precisazione sia inserita nel ricorso originario o nelle sue conclusioni, purché provenga dal difensore e renda determinabile il valore della controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’omessa indicazione, nelle conclusioni del ricorso, del valore della lite, elemento rilevante per determinare l’importo del contributo unificato. La questione era se tale omissione potesse essere sanata dopo l’instaurazione della lite mediante una dichiarazione sottoscritta dal difensore, anche contenuta in un atto separato.
Massime di principio
- L’omessa indicazione del valore della controversia costituisce un’irregolarità sanabile anche dopo l’instaurazione del giudizio.
- La regolarizzazione può avvenire con un atto separato, purché la dichiarazione sia sottoscritta dal difensore e contenga un’indicazione idonea a determinare il contributo unificato.
- Nel valutare l’irregolarità, prevale la possibilità concreta per l’Amministrazione di riscuotere il contributo dovuto, rispetto alla collocazione formale della dichiarazione.
- La sanatoria evita che un’omissione meramente formale produca conseguenze processuali sproporzionate, quando il valore della lite può essere successivamente precisato.
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