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Ordinanza

Ordinanza n. 8760/2026 - Roma, Sezione 4B

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: - del provvedimento di esclusione della gara, articolata in due lotti, per l'affidamento dei “servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei centri di produzione Tv di Torino e di Napoli, nonché presso insediamenti non aziendali, location e siti esterni ubicati nelle Regioni Piemonte e Campania”, comunicata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a.-, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, con nota dell'otto agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P; - della nota dell'8 agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P e degli atti ivi richiamati; - dei verbali di gara in parte qua, della graduatoria riformulata a seguito dell'esclusione del costituendo RTI con mandataria la KSM Spa nonché degli atti istruttori ivi comprese le note del 12.03.2025, 9.05.2025, 25.05.2025 e 22.05.2025; - dell'eventuale e non comunicato provvedimento di aggiudicazione del lotto 1; - di ogni atto prodromico, connesso o comunque consequenziale; nonché - per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e per il subentro; e - per il risarcimento danni per equivalente, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento in forma specifica. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da URBE VIGILANZA S.P.A. il 30\10\2025: domanda di annullamento: - del provvedimento di esclusione della gara, articolata in due lotti, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei centri di produzione Tv di Torino e di Napoli, nonché presso insediamenti non aziendali, location e siti esterni ubicati nelle Regioni Piemonte e Campania”, comunicato dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023, con nota trasmessa in data 8 agosto 2025, prot. A/OEM/4556/P, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla medesima procedura anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - della nota trasmessa in data 8 agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P e degli atti ivi richiamati, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - dei verbali di gara in parte qua, della graduatoria riformulata a seguito dell’esclusione del costituendo RTI con mandataria KSM S.p.A. nonché degli atti istruttori, ivi comprese le note del 12 marzo 2025, 9 maggio 2025, 25 maggio 2025 e 22 maggio 2025, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da URBE VIGILANZA S.P.A. il 17\11\2025: domanda di annullamento: - del provvedimento di esclusione della gara, articolata in due lotti, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei centri di produzione Tv di Torino e di Napoli, nonché presso insediamenti non aziendali, location e siti esterni ubicati nelle Regioni Piemonte e Campania”, comunicato dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023, con nota trasmessa in data 8 agosto 2025, prot. A/OEM/4556/P, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla medesima procedura anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - della nota trasmessa in data 8 agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P e degli atti ivi richiamati, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - dei verbali di gara in parte qua, della graduatoria riformulata a seguito dell’esclusione del costituendo RTI con mandataria KSM S.p.A. nonché degli atti istruttori, ivi comprese le note del 12 marzo 2025, 9 maggio 2025, 25 maggio 2025 e 22 maggio 2025, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da URBE VIGILANZA S.P.A. il 23\12\2025: domanda di annullamento: - del provvedimento di esclusione della gara, articolata in due lotti, per l’affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei centri di produzione Tv di Torino e di Napoli, nonché presso insediamenti non aziendali, location e siti esterni ubicati nelle Regioni Piemonte e Campania”, comunicato dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023, con nota trasmessa in data 8 agosto 2025, prot. A/OEM/4556/P, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla medesima procedura anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - della nota trasmessa in data 8 agosto 2025 prot. A/OEM/4556/P e degli atti ivi richiamati, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - dei verbali di gara in parte qua, della graduatoria riformulata a seguito dell’esclusione del costituendo RTI con mandataria KSM S.p.A. nonché degli atti istruttori, ivi comprese le note del 12 marzo 2025, 9 maggio 2025, 25 maggio 2025 e 22 maggio 2025, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti, nella parte in cui, con riferimento ai Lotti 1 e 2, la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI KSM S.p.A. dalla procedura de qua anche per le ulteriori ragioni esposte e dedotte nella presente impugnazione oltre a quelle poste a fondamento dell’atto di estromissione impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da KSM S.P.A. IN PROPRIO E N.Q. MANDATARIA RTI il 16\1\2026: per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione adottato dal Consiglio di amministrazione della RAI con la Determinazione del 17 dicembre 2025, gli atti ivi richiamati nonché la nota del 22 dicembre 2025 prot. A/FEM/6820P e gli atti prodromici, connessi e consequenziali, inficiati in via derivata dall’illegittimità dell’esclusione del RTI KSM (risultato primo in graduatoria) per i motivi già dedotti con il ricorso e che si ripropongono in questa sede.

Giustizia amministrativa202511673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione da una procedura aperta articolata in due lotti e, con motivi aggiunti, aggiudicazione del lotto 1 a favore di altra impresa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla gara indetta da Rai per servizi di vigilanza, controllo accessi, sorveglianza, prevenzione incendi e reception presso sedi e insediamenti situati nelle regioni Piemonte e Campania, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti per ottenere l’esclusione del RTI ricorrente anche per ulteriori ragioni. Il RTI ricorrente ha poi impugnato l’aggiudicazione del lotto 1, deducendone l’illegittimità derivata dall’illegittimità della propria esclusione. Dopo il passaggio in decisione, il TAR ha rilevato d’ufficio seri dubbi sulla propria competenza territoriale, poiché la controversia riguarda una gara articolata in lotti riferiti a territori diversi e l’aggiudicazione impugnata concerne il lotto 1, relativo a servizi da svolgere in Piemonte. Il Collegio ha richiamato l’art. 13, comma 1, c.p.a. e l’orientamento secondo cui, nelle controversie sugli atti di una procedura di evidenza pubblica, la competenza si determina in relazione al luogo di produzione degli effetti diretti dell’atto finale, cioè all’ambito territoriale di svolgimento dell’attività dell’aggiudicatario, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo delle operazioni di gara o dalla sede delle imprese partecipanti. Ha prospettato, pertanto, la possibile incompetenza del TAR Lazio a favore del TAR Piemonte.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le domande di annullamento, le questioni relative al ricorso incidentale, l’inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento. Rilevata d’ufficio la possibile incompetenza territoriale, ha sottoposto alle parti la relativa questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie limitate a tale profilo. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 23 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Procedura aperta sopra soglia comunitaria

    La gara oggetto del contenzioso è stata indetta mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede

    Per gli atti delle pubbliche amministrazioni, la competenza territoriale è inderogabile e, quando gli effetti diretti dell’atto sono territorialmente limitati, rileva la regione in cui tali effetti si producono.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla alle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; tale disposizione è stata applicata alla possibile incompetenza territoriale.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative agli atti di una procedura di evidenza pubblica, la competenza territoriale si determina, ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., in base al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l’atto finale della procedura, ossia al territorio nel quale l’aggiudicatario dovrà svolgere l’attività contrattuale.
  • La sede della stazione appaltante, il luogo in cui si sono svolte le operazioni di gara e la sede delle imprese partecipanti non determinano, di per sé, la competenza territoriale nelle controversie sugli atti di gara quando gli effetti diretti dell’aggiudicazione sono circoscritti a un diverso ambito regionale.
  • In una gara articolata in più lotti, l’atto formalmente unico può produrre effetti territorialmente distinti in relazione ai singoli lotti; la competenza deve essere valutata considerando il territorio cui si riferisce il lotto oggetto della controversia.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una possibile incompetenza territoriale dopo il passaggio in decisione, deve sottoporre la questione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie limitate a tale profilo prima di assumere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblica

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