Cassazione Penale, Sentenza n. 11600/2026 del 26/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per estorsione continuata (capo A) e atti persecutori (capo B) in quanto riteneva: 1) illegittima la determinazione della pena per mancata o insufficiente applicazione dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; 2) carente la motivazione rispetto al principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.); 3) omessa valutazione o errato rigetto delle circostanze attenuanti, segnatamente la lieve entità del fatto (art. 311 c.p. e art. 629 c.p.) e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.); 4) violazioni procedurali e di motivazione con riferimento agli artt. 523, 525, 546 c.p.p. e alla disciplina delle nullità (art. 177 c.p.p.); 5) insufficiente accertamento dell'elemento soggettivo (artt. 42 e 43 c.p.) e mancata considerazione delle circostanze di fatto e delle prove difensive (artt. 187, 192 c.p.p.), nonché richiesta di riqualificazione del fatto (artt. 393, 612-bis, 629 c.p.). In sostanza la difesa chiedeva annullamento o riforma della sentenza per vizi di motivazione, errata applicazione delle attenuanti e comunque per vizio di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o non consentiti vari motivi: i rilievi relativi a presunte nullità procedurali (artt. 523, 525, 546 c.p.p., art. 165-bis disp. att.) sono privi di incidenza sulla validità del giudizio alla luce del principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.); l'omessa trascrizione di capi di imputazione nell'epigrafe o differenze formali nelle generalità non integrano nullità quando il corpo della sentenza è chiaro (art. 546 c.p.p., comma 3); le doglianze sulle prove e sull'attendibilità della persona offesa mirano a una diversa valutazione dei fatti che non è sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni, che qui non sussistono (art. 192 c.p.p. e giurisprudenza consolidata); la Corte ha inoltre confermato la corretta applicazione della qualificazione giuridica dei fatti (estorsione ed atti persecutori) e ha ritenuto non sussistente il requisito della lieve entità o del danno di speciale tenuità considerati gli effetti significativi sulla libertà e sulla vita della persona offesa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 612-bis cod. pen.
La Corte conferma che le condotte reiterate di minaccia e molestia idonee a cagionare un persistente e grave stato di ansia e a modificare le abitudini di vita rientrano nella fattispecie degli atti persecutori; la valutazione della sussistenza degli elementi resta di merito e sindacabile in cassazione solo in presenza di manifeste contraddizioni.
art. 629 cod. pen.
Riferita alla fattispecie dell'estorsione; la Corte richiama la giurisprudenza e la Corte costituzionale (sent. n. 120/2023) che ha imposto la possibilità di applicare la diminuzione per lieve entità ai reati di estorsione tramite art. 311 c.p.; tuttavia la lieve entità va valutata nel complesso e non è riconosciuta quando il fatto, pur con profitto modesto, abbia rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità della vittima.
art. 311 cod. pen. (lieve entità del fatto)
Applicata in funzione correttiva dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023; richiede valutazione complessiva della natura, mezzi, modalità, circostanze e degli effetti del fatto; la Cassazione conferma che qui non ricorrono i presupposti per la lieve entità.
art. 62 n. 4 cod. pen.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo e una valutazione complessiva anche degli effetti sulla persona offesa; non è applicabile se la condotta, per quanto patrimonialmente poco rilevante, ha avuto gravi ricadute sulla libertà e integrità morale della vittima.
art. 132 e 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte rileva che la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione può essere sintetica quando l'aumento è contenuto; qui la pena irrogata per estorsione è al minimo edittale e l'aumento per continuazione è modesto, con motivazione adeguata.
art. 177 cod. proc. pen.
Principio di tassatività delle nullità: molte delle censure difensive relative a presunte nullità non integrano cause di nullità della sentenza a meno che non siano espressamente previste dalla legge; la Corte nega l'esistenza di nullità per le ipotesi contestate.
art. 546 cod. proc. pen.
comma 1, lett. c) e lett. e) e comma 3
Riguarda gli elementi che la sentenza deve contenere; la Cassazione interpreta la normativa nel senso che omissioni formali (epigrafe, indicazione delle conclusioni) non producono nullità se il corpo della sentenza è chiaro e il dispositivo è completo; la nullità è sanzionata solo per la mancanza o incompletezza del dispositivo.
art. 523 e 525 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla discussione finale e all'immediatezza: la Corte rileva che eventuali cesure non comportano automaticamente la nullità e che la nullità è prevista solamente in casi tassativi (es. impedimento della difesa a illustrare le proprie conclusioni).
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione della prova e sui riscontri: la Corte ribadisce che la valutazione della credibilità è questione di fatto di competenza dei giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni; non sempre è necessaria la presenza di riscontri esterni per ritenere credibile la persona offesa.
art. 606 c.p.p.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute inammissibili o infondate nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'articolo e ha inoltre disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito ottenere la riconsiderazione dei fatti e delle prove salvo che emergano manifeste contraddizioni della motivazione di merito: le critiche che puntano a una diversa valutazione dell'attendibilità sono generalmente inammissibili.
- Le nullità processuali sono tassative: omissioni formali (epigrafe, riporti delle conclusioni, varianti minori nei nomi) non determinano automaticamente la nullità della sentenza se il corpo motivazionale e il dispositivo consentono l'identificazione del percorso decisorio (art. 177 c.p.p.).
- La circostanza attenuante della lieve entità (art. 311 c.p., applicabile anche all'estorsione dopo la giurisprudenza costituzionale) richiede valutazione complessiva e non si riconosce se il fatto, pur patrimonialmente di modesto valore, ha prodotto gravi conseguenze sulla libertà o sull'integrità della vittima.
- L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) presuppone un danno economico pressoché irrisorio e va valutata considerando anche gli effetti sulla vittima; non è compatibile con reati plurioffensivi che abbiano rilevanti ricadute personali.
- La determinazione della pena è rimessa al giudice di merito entro i criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione richiede motivazione più dettagliata solo se la pena è di gran lunga superiore alla media edittale o l'aumento per continuazione è significativo.
- Per configurare estorsione (anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni) non è necessario che la pretesa pecuniaria sia rilevante: la costrizione mediante minaccia o violenza per ottenere denaro dall'amante può integrare il reato di estorsione quando manchi la possibilità di tutela giudiziale della pretesa.
- Se in appello vengono introdotti motivi nuovi (es. attenuanti non dedotte in grado di appello), tali questioni possono essere considerate improprie in cassazione se prospettate per la prima volta e non consentite.
- La richiesta di riconoscimento di vizio parziale di mente o limitazioni della responsabilità penale richiede elementi probatori specifici e una valutazione del merito che non è sindacabile in sede di legittimità salvo errori manifesti.
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