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Sentenza

Sentenza n. 16176/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo, derivante dal giudicato della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 6753/2025, di attribuire la Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025, per il valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 6753/2025, pubblicata il 10 giugno 2025, che aveva condannato il Ministero ad attribuirle la Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025, secondo il relativo sistema e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato sino al soddisfo. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge ed era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento; il Ministero, costituitosi con memoria di pura forma, non ha fornito chiarimenti sull’esecuzione.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato e la rituale notificazione della sentenza civile, nonché il decorso del termine di 120 giorni per l’adempimento. In assenza di chiarimenti o prova dell’esecuzione da parte del Ministero, la pretesa riconosciuta dal titolo giudiziale deve essere soddisfatta; i presupposti del diritto accertato dal giudice civile non sono riesaminabili in sede di ottemperanza. Il Ministero è quindi tenuto a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale ministeriale competente, che provvederà entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente, con facoltà di delega e senza compenso. Non è stata disposta allo stato la penalità di mora, riservata a un’eventuale successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. È stato disposto l’invio della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero per quanto di eventuale competenza. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato e può fissare un termine per l’adempimento, predisponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    Il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disciplina richiamata, dopo la notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione, consente di procedere per ottenerne l’esecuzione in sede di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Con il presente gravame, la ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe nella parte in cui il Tribunale Civile di Roma, nell’accogliere il ricorso da costei proposto, “condanna il Ministero dell’istruzione e del merito alla attribuzione della Carta docente, a favore di Imma IAVARAZZO, per l’anno scolastico 2024/2025, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio fino al soddisfo”.

    Il titolo esecutivo civile da attuare riconosce, oltre all’attribuzione della Carta docente per il valore perduto, interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato fino al soddisfo.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato: il giudice deve assicurare l’attuazione della pretesa nei termini risultanti dal titolo.
  • Quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e risulta decorso il termine legale per l’adempimento, l’amministrazione che non dimostri né chiarisca di avervi dato esecuzione può essere condannata a ottemperare.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte interessata, in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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