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Sentenza

Sentenza n. 3671/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento a) della Determinazione Dirigenziale RG n. 2655 del 10.09.2025 di aggiudicazione definitiva in favore di Aba Green Sport S.r.l., in avvalimento con A.S.D. Sesto Beach Volley, della concessione per la gestione del Centro Tennis Comunale di Via Roma del Comune di Cusano Milanino; b) della deliberazione della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche nella parte in cui ha ammesso alla valutazione l'offerta di Aba Green Sport S.r.l., in avvalimento con A.S.D. Sesto Beach Volley; c) della graduatoria finale pubblicata, nella parte in cui colloca Aba Green Sport S.r.l. al primo posto; d) di tutti i verbali della Commissione di valutazione nella parte in cui attribuiscono punteggi all'offerta di Aba Green Sport S.r.l.; e) di ogni altro atto del procedimento che abbia determinato l'illegittima ammissione, valutazione e aggiudicazione in favore di Aba Green Sport S.r.l.; f) di tutti atti della e conseguenti alla procedura di gara di che trattasi; nonché per il risarcimento del danno conseguente.

Giustizia amministrativa202503934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione triennale per la gestione del Centro Tennis Comunale di Via Roma in favore della società aggiudicataria, nonché gli atti di ammissione, valutazione e graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, secondo classificato, ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché prevedeva la realizzazione di una scuola di pallavolo e non di una scuola di basket. Ha dedotto la violazione dell’art. 183 del d.lgs. 36/2023 e del disciplinare di gara, che vietava varianti rispetto alle caratteristiche del servizio, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, arbitrarietà, travisamento, disparità di trattamento e sproporzione tra contenuti dell’offerta e punteggi attribuiti, oltre alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Città Metropolitana di Milano. In via preliminare, il TAR ha esaminato l’eccezione relativa alla memoria di replica del ricorrente, rilevandone il deposito tardivo nel rito appalti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile la memoria di replica depositata dal ricorrente, poiché nel rito speciale degli affidamenti i termini per memorie e repliche sono dimezzati e il termine a ritroso per il deposito della replica scadeva il 28 giugno 2026, con conseguente anticipazione al giorno non festivo precedente; il deposito del 29 giugno era quindi tardivo. Ha poi prescisso dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per omessa notifica, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto: la lex specialis non qualificava in modo esplicito e inequivoco la scuola di basket quale requisito minimo essenziale previsto a pena di esclusione. Il riferimento contenuto nel capitolato agli oneri del gestore e quello nello schema di contratto, formulato a titolo esemplificativo, non erano sufficienti. Inoltre, la scuola di basket non era prevista come specifico elemento dell’offerta tecnica né come requisito di capacità tecnica, il campo era descritto come polifunzionale e il disciplinare richiamava espressamente il principio di equivalenza. Il giudice ha ritenuto sostanzialmente equivalente la proposta di una scuola di pallavolo, trattandosi di disciplina sportiva di squadra praticabile nel medesimo campo polifunzionale e coerente con il risultato perseguito dalla concessione, senza rilievo decisivo per le differenti regole di gioco o federazioni. È stato respinto anche il secondo motivo, relativo ai punteggi tecnici, perché fondato sul medesimo erroneo presupposto della necessaria scuola di basket; il TAR ha quindi ritenuto superfluo esaminare la prova di resistenza. Respinta anche la domanda risarcitoria, in quanto connessa a una domanda di annullamento infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate in Euro 2.500,00 per ciascuno, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 183 d.lgs. 36/2023

    Il ricorrente ne invocava la violazione per l’asserito mancato rispetto di un requisito minimo dell’offerta; la censura è stata respinta perché la lex specialis non qualificava la scuola di basket come requisito minimo essenziale a pena di esclusione.

  • art. 176 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa per l’approvazione degli atti di gara relativi alla concessione.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa per l’approvazione degli atti di gara.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Nel rito speciale per le procedure di affidamento e concessione determina il dimezzamento dei termini processuali ordinari.

  • art. 120 c.p.a.

    Concorre a disciplinare il rito speciale applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento e concessione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    I termini per il deposito di memorie e repliche sono stati individuati in quindici e dieci giorni liberi prima dell’udienza e dimezzati ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a.

  • art. 52, commi 4 e 5, c.p.a.

    Per i termini computati a ritroso, la scadenza cadente di domenica è anticipata al giorno antecedente non festivo; la stessa regola opera per le scadenze del sabato.

  • art. 16 del disciplinare di gara

    L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

    La clausola non consentiva di qualificare automaticamente la scuola di basket come requisito minimo esclusivo; il richiamo al principio di equivalenza imponeva una valutazione sostanziale e funzionale delle prestazioni.

  • art. 5.1, lett. b), del Capitolato di gestione

    Il concessionario deve garantire la realizzazione di una scuola tennis e di una scuola basket, anche previa stipula di accordi con Associazioni con sede nel territorio comunale.

    La previsione, collocata tra gli oneri del gestore, non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a qualificare la scuola di basket come requisito minimo dell’offerta previsto a pena di esclusione.

  • art. 12, lett. c), dello schema di contratto

    Promuovere la realizzazione di una scuola tennis e di una scuola basket, anche previa stipula di accordi con Associazioni Sportive Dilettantistiche.

    La disposizione elencava le prestazioni a titolo esemplificativo e non esprimeva una clausola inequivoca di esclusione.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità, ma non ritenuti violati dal giudice.

Massime di principio

  • L’esclusione per difformità dai requisiti minimi dell’offerta è ammissibile soltanto quando la lex specialis qualifica tali requisiti in modo espresso oppure descrive le relative caratteristiche con assoluta certezza, rendendone evidente il carattere essenziale e la conseguenza escludente.
  • Quando la disciplina di gara presenta un margine di ambiguità sulla natura inderogabile di una prestazione, deve essere preferita l’interpretazione conforme al favor partecipationis e alla necessità di specificità e chiarezza delle cause di esclusione.
  • Il principio di equivalenza può operare anche rispetto a requisiti qualificati come obbligatori, quando la prestazione alternativa soddisfa in modo sostanziale e funzionale il risultato perseguito dalla stazione appaltante; opera a fortiori quando la prestazione non è espressamente prevista a pena di esclusione o è indicata soltanto in via esemplificativa.
  • L’interpretazione della lex specialis deve essere sistematica e funzionale al risultato concretamente perseguito dall’amministrazione, evitando letture formalistiche non coerenti con la finalità della procedura.
  • Nel rito speciale sugli affidamenti e sulle concessioni, i termini per il deposito di memorie e repliche sono dimezzati; per i termini computati a ritroso, la scadenza cadente di domenica o sabato è anticipata al precedente giorno non festivo.
  • La domanda risarcitoria connessa all’impugnazione dell’aggiudicazione deve essere respinta quando è respinta la domanda di annullamento e non risulta accertata alcuna illegittimità dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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