Ordinanza n. 2370/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Ferrara nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie uniche nazionali dell'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, unitamente agli atti normativi e organizzativi della procedura, inclusi i decreti ministeriali, il bando, le prove e gli atti di correzione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché i decreti ministeriali disciplinanti il nuovo accesso ai corsi di Medicina, il bando, le prove, gli atti delle commissioni, le operazioni di correzione e le linee guida organizzative, chiedendone l'annullamento previa sospensione e l'ammissione al corso. Ha contestato, tra l'altro, la modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria introdotta dal D.M. n. 1115/2025; la valorizzazione dei voti rifiutati al primo appello; l'omessa redistribuzione dei posti residui; il mancato arrotondamento del voto di biologia da 17,9 a 18; l'utilizzo delle coorti anziché della sommatoria dei punteggi; la violazione della par condicio e dell'anonimato; la carenza di trasparenza nella predisposizione e correzione dei quesiti; la difficoltà e sproporzione delle prove; la disomogeneità della didattica; l'eccesso di delega e la violazione dei principi costituzionali, anche in relazione all'esclusione dalla riforma delle università non statali e dei corsi in lingua inglese; nonché l'insufficienza dell'istruttoria sulla capacità formativa degli atenei. La ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro ed era stata inserita in graduatoria proprio in applicazione della disciplina sopravvenuta, ma in posizione non utile. Non ha indicato né dimostrato che l'eliminazione dei vizi dedotti le avrebbe consentito di conseguire una posizione utile all'immatricolazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di una prognosi favorevole. Ha ritenuto, in via sommaria, che il D.M. n. 1115/2025 si inserisca nel quadro del d.lgs. n. 71/2025 e introduca un sistema per fasce e sezioni, con bonus differenziati, idoneo a bilanciare l'esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell'affidamento dei candidati che avevano seguito le regole originarie. I candidati con tre sufficienze restano preferiti rispetto a quelli ammessi in forza della disciplina sopravvenuta; la valorizzazione dei voti rifiutati è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto e con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. Il mutamento ha riguardato la formazione della graduatoria e non le modalità di svolgimento delle prove, identiche per tutti, sicché non è stata ravvisata una lesione della par condicio. La ricorrente non ha fornito la prova di resistenza, non dimostrando quale concreto miglioramento della posizione sarebbe derivato dall'accoglimento delle censure. È stata ritenuta infondata la contestazione sulla mancata redistribuzione immediata dei posti residui, considerata la necessità di definire tempestivamente le iscrizioni e di garantire la continuità didattica del secondo semestre, nonché la previsione di destinazioni alternative dei posti. È stato escluso l'arrotondamento del voto di 17,9 a 18, poiché l'arrotondamento previsto dall'art. 6, comma 3, del D.M. n. 418/2025 rileva per la carriera dello studente e non per il superamento dell'esame o la graduatoria. Il sistema delle coorti è stato ritenuto coerente con la tutela dell'affidamento e non sostituibile con la sommatoria dei punteggi inferiori a 18. Quanto all'anonimato, il TAR ha rilevato che la ricostruzione della ricorrente era ipotetica e non dimostrava una concreta possibilità di alterazione della valutazione, anche perché gli elaborati erano sigillati, corretti informaticamente e abbinati ai candidati solo dopo la correzione. Le censure sulla trasparenza della correzione, sui sinonimi, sul funzionamento del sistema informatico e sui criteri valutativi necessitano però di approfondimento: il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle università di depositare documentati chiarimenti entro 40 giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità della didattica sono state ritenute non assistite da elementi idonei a evidenziare un vizio macroscopico. Non è stato ravvisato, allo stato, l'eccesso di delega né un sufficiente fumus delle questioni di costituzionalità. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai candidati inclusi nella graduatoria, con termini e modalità stabiliti in motivazione, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, quantificate in complessivi euro 500 per le amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato e in euro 400 per l'Università di Modena e Reggio Emilia; spese compensate nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha esaminato la domanda di sospensione nella fase cautelare con cognizione sommaria.
art. 30 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per chiedere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro legislativo della riforma dell'accesso ai corsi interessati e rimette alla disciplina ministeriale la formazione della graduatoria e la regolazione della rinuncia alle votazioni del semestre filtro.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Introduce il sistema articolato per sezioni e fasce, consente l'inserimento in graduatoria anche con una sola sufficienza e prevede bonus differenziati e modalità di recupero dei voti rifiutati; il TAR lo ha ritenuto, allo stato, coerente con la legge e non manifestamente irragionevole.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina originariamente le modalità di accesso e prevedeva, secondo l'ordinanza, l'accesso alla graduatoria subordinato al conseguimento di tre sufficienze; le relative regole sono state considerate parametro dell'affidamento dei candidati.
art. 6, comma 3, D.M. n. 418/2025
L'arrotondamento previsto opera ai fini della valutazione della carriera dello studente, ma non consente di trasformare un voto di 17,9 in una sufficienza utile per il superamento dell'esame o per la graduatoria.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva, allo stato, di sufficiente fumus, rilevanza e non manifesta infondatezza.
art. 3 Cost.
Non è stata ravvisata una violazione del principio di uguaglianza, poiché i criteri di selezione sono oggettivi e la differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è sorretta da ragioni organizzative non arbitrarie.
art. 34 Cost.
Non è stata ravvisata una lesione del diritto all'accesso all'istruzione, considerando l'ampia discrezionalità legislativa nella disciplina dei corsi a numero programmato.
art. 76 Cost.
Non è stato ravvisato, in sede cautelare, eccesso di delega, poiché la legge delega non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.
art. 97 Cost.
La doglianza riferita ai principi di buon andamento e imparzialità non è stata adeguatamente specificata né correlata concretamente alla posizione della ricorrente.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2013
Il principio di anonimato rileva, ai fini dell'illegittimità della procedura, solo quando la violazione delle regole poste a sua tutela sia non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso il principio dell'Adunanza plenaria, senza che la presente ordinanza disponga una rimessione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la modifica dei criteri di formazione di una graduatoria nazionale può essere ritenuta legittima quando si inserisca nel quadro legislativo di riferimento, distingua i candidati secondo la diversa prossimità ai requisiti originari e preservi la posizione di chi abbia fatto affidamento sulle regole previgenti, purché non alteri le condizioni di svolgimento delle prove e non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionata.
- La prova di resistenza è necessaria anche in sede cautelare: il candidato che impugna una graduatoria deve indicare e dimostrare, almeno sommariamente, che l'eliminazione dei vizi dedotti gli consentirebbe di conseguire una posizione utile; la mera prospettazione dell'illegittimità dei criteri non è sufficiente.
- Il principio di anonimato nelle prove selettive non è violato da ogni irregolarità formale, ma solo da una violazione non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione. Quando gli elaborati siano sigillati, corretti mediante procedure informatizzate e abbinati all'identità dei candidati dopo la correzione, una ricostruzione meramente ipotetica della conoscibilità dei codici non dimostra, da sola, l'illegittimità della procedura.
- L'arrotondamento del voto previsto per finalità di carriera o registrazione degli esami non può essere esteso, in assenza di una previsione della lex specialis, al superamento dell'esame o alla formazione della graduatoria, poiché ciò inciderebbe sui criteri predeterminati della selezione.
- Nelle procedure di accesso programmato, la scelta di definire tempestivamente le immatricolazioni e di destinare eventualmente i posti residui ad altri istituti coerenti con la programmazione universitaria può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando sia giustificata dalla necessità di assicurare la continuità didattica e l'organizzazione del semestre successivo.
- La difficoltà delle prove, la proporzione tra quesiti e tempo disponibile e l'omogeneità della didattica rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e possono essere sindacate, in sede cautelare, solo in presenza di elementi specifici idonei a evidenziare un vizio macroscopico.
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