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Provvedimento

Deliberazione n. 189 del 21/03/2024

Provvedimento del 21 marzo 2024

Garante Privacy189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy per contrastare la possibile diffusione, su Telegram e Instagram, di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione. Alle piattaforme interessate era stato ingiunto di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservarlo, se acquisito in chiaro, per fini probatori per dodici mesi con misure idonee a tutelare la non identificabilità diretta degli interessati. La decisione conferma l’intervento urgente dell’Autorità nei casi di c.d. revenge porn.

Telegram, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di Telegram, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito di una segnalazione relativa a possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso attraverso piattaforme digitali. Il caso rientra nella disciplina dell’art. 144-bis del Codice privacy, dedicata alle segnalazioni in materia di c.d. revenge porn.

Origine della segnalazione e quadro normativo

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Telegram e Instagram. Il provvedimento richiama la previsione secondo cui chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso, può presentare segnalazione all’Autorità.

Intervento d’urgenza del dirigente

In base all’art. 144-bis del Codice, il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Inoltre, l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019 attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo ratifica successiva da parte dell’Autorità.

Nel caso in esame, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in data 18 marzo 2024, le determinazioni n. 99 e n. 107, poi trasmesse il medesimo giorno ai gestori delle piattaforme interessate.

Misure disposte

Le determinazioni urgenti hanno imposto ai destinatari:

  • di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme Telegram e Instagram del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • di conservare l’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 21 marzo 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 99/2024 e 107/2024 adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure immediate finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria nel rispetto della riservatezza degli interessati.

Punti principali

Origine della segnalazione e presupposti normativi

La persona interessata ha segnalato all’Autorità di versare in una delle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Telegram e Instagram. Il provvedimento richiama la disciplina introdotta per le segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza, il 18 marzo 2024, i provvedimenti nn. 99 e 107. Tali determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme interessate.

Misure ingiunte alle piattaforme

Ai destinatari è stata ingiunta l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme Telegram e Instagram del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 21 marzo 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente nei confronti di Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei dati

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