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Sentenza

Sentenza n. 5108/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 348/2024 pronunciata in data 16.02.2024 dal Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, in esito al giudizio RG n. 6872/2022.

Giustizia amministrativa202505523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. lamentando l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro n. 348/2024. La sentenza civile, passata in giudicato, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le annualità scolastiche 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'erogazione di buoni elettronici del valore nominale di 500 euro per ciascuna annualità, oltre interessi o rivalutazione monetaria. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il giudizio di ottemperanza non è stato esteso alla parte della sentenza civile relativa alle spese di lite, poiché il difensore antistatario è titolare di un autonomo titolo di credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato ordinato a dare puntuale e integrale esecuzione, per la parte di interesse della ricorrente, al dispositivo della sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. L'ordine non comprende le spese di lite liquidate nella sentenza civile, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito, non aveva proposto il giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, autorizzandolo a delegare all'interno della propria struttura e assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza da parte della ricorrente per compiere gli atti necessari. Il compenso del commissario, ove dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in 500 euro. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal titolo azionato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'accredito.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l'amministrazione abbia provveduto all'adempimento.
  • Accertati i presupposti dell'ottemperanza, il giudice deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del titolo entro un termine assegnato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso dal creditore principale, l'ordine di esecuzione non si estende alle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario, quando quest'ultimo, titolare di un autonomo titolo di credito, non abbia proposto personalmente il giudizio.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo amministrativo e autorizzato a delegare l'esercizio delle funzioni all'interno della propria struttura; le spese del commissariamento possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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