Regolamento (UE) 2016/818
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/818 della Commissione, del 17 maggio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il modello standardizzato utilizzato dai G-SII per comunicare i valori degli indicatori impiegati nel processo di individuazione come enti a rilevanza sistemica a livello globale. La modifica mira ad allineare la disciplina dell’Unione agli aggiornamenti annuali del Comitato di Basilea, migliorando l’uniformità mondiale dell’informativa e la trasparenza del processo di identificazione. Vengono inoltre precisati i flussi informativi tra G-SII, autorità competenti e ABE, nonché il trattamento dei dati accessori e delle voci per memoria.
Modifica il modello uniforme e le regole di trasmissione/pubblicazione dell’informativa sui valori usati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII).
Ambito di applicazione
Si applica agli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) che devono segnalare alle autorità competenti, in formato elettronico, le informazioni utilizzate per la loro individuazione ai sensi dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013. Coinvolge anche le autorità competenti nazionali e l’Autorità bancaria europea (ABE), cui devono essere trasmessi i modelli compilati e che pubblica il modello centralizzato sul proprio sito web. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; è rilevante ai fini del SEE.
Modifica del modello uniforme per l’informativa G-SII
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/818 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014, che disciplina il modello uniforme per l’informativa sui valori degli indicatori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII). L’intervento si fonda sull’articolo 441, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e tiene conto della necessità di allineare la disciplina dell’Unione alle norme internazionali del Comitato di Basilea, aggiornate annualmente.
Finalità e contesto
Secondo i considerando, il modello europeo riprende quello utilizzato dal Comitato di Basilea per l’esercizio di raccolta dati 2015, ma deve essere aggiornato per garantire uniformità a livello mondiale e maggiore trasparenza nel processo di individuazione dei G-SII. Poiché la raccolta dati per il processo di individuazione 2016 inizia nel primo trimestre 2016, il regolamento è adottato con entrata in vigore immediata, così da consentire agli enti di sapere con precisione quali dati comunicare.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda gli enti a rilevanza sistemica a livello globale, che devono trasmettere all’autorità competente in formato elettronico le informazioni utilizzate per la loro individuazione come G-SII. Le informazioni comprendono indicatori, dati accessori e voci per memoria, secondo il modello allegato e secondo le precisazioni sui dati sottostanti e le istruzioni annuali impartite dall’autorità competente. Il regolamento coinvolge anche le autorità competenti nazionali e l’ABE, che riceve i modelli compilati e li pubblica centralmente sul proprio sito web.
Obblighi di segnalazione e pubblicità
L’articolo 1, come sostituito, prevede che i G-SII rendano pubblici i valori degli indicatori impiegati per determinare il punteggio di individuazione, conformemente al metodo previsto dal regolamento (UE) n. 1222/2014. Invece, i dati accessori e le voci per memoria non devono essere pubblicati dai G-SII. Dopo la trasmissione da parte degli enti, le autorità competenti inviano senza indebito ritardo all’ABE i modelli compilati, inclusi i dati accessori e le voci per memoria; l’ABE pubblica sul proprio sito il modello compilato, ma con esclusione di tali dati non destinati alla pubblicazione.
Nuovo modello allegato
L’allegato sostituito contiene la struttura del modello da utilizzare per l’individuazione dei G-SII. Esso comprende:
- dati bancari generali e informazioni generali fornite dall’autorità di vigilanza competente e dall’ente segnalante;
- indicatori di dimensione, con le esposizioni totali;
- indicatori di interconnessione, relativi ad attività e passività verso altri enti finanziari e ai titoli in circolazione;
- indicatori di sostituibilità/infrastruttura, relativi a pagamenti effettuati, attività in custodia e operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari;
- indicatori di complessità, relativi a derivati OTC, titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita, e attività di livello 3;
- indicatori di attività transgiurisdizionale, relativi ad attività e passività transgiurisdizionali;
- dati accessori, compresi indicatori e voci accessorie.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento del formato uniforme di segnalazione
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 è sostituito per stabilire che i G-SII trasmettano in formato elettronico all’autorità competente le informazioni usate per identificarli come G-SII, tramite il modello dell’allegato e tenendo conto delle precisazioni sui dati sottostanti e delle istruzioni annuali dell’autorità competente. Con lo stesso modello e tenendo conto di tali precisazioni, i G-SII rendono pubblici i valori degli indicatori utilizzati per il punteggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1222/2014; non sono invece tenuti a pubblicare i dati accessori e le voci per memoria.
Trasmissione all’ABE e pubblicazione centralizzata
L’articolo 3 è modificato prevedendo che, dopo l’informativa dei G-SII, le autorità competenti trasmettano senza indebito ritardo all’ABE i modelli compilati, comprensivi di dati accessori e voci per memoria. L’ABE pubblica sul proprio sito web il modello compilato a fini di centralizzazione, ma esclude dalla pubblicazione i dati accessori e le voci per memoria.
Nuovo allegato con il modello G-SII
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 è sostituito dal nuovo modello, articolato in dati bancari generali, indicatori di dimensione, interconnessione, sostituibilità/infrastruttura, complessità e attività transgiurisdizionale, oltre a dati accessori, con specifiche sezioni da 1 a 15.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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