Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1608

Regolamento delegato (UE) 2016/1608 della Commissione, del 17 maggio 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico previsto per individuare le banche a rilevanza sistemica globale (G-SII) nell’ambito della direttiva 2013/36/UE. Allinea la metodologia europea agli aggiornamenti periodici del Comitato di Basilea, precisando l’uso di dati accessori, riformulando gli indicatori delle cinque categorie di misurazione e sopprimendo l’allegato tecnico del regolamento originario. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, in ragione della campagna di raccolta dati già avviata nel 2016.

Modifica il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 sulla metodologia di individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e sulla definizione delle relative sottocategorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e ai gruppi bancari rilevanti ai fini dell’individuazione come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) ai sensi della direttiva 2013/36/UE, nonché alle autorità nazionali competenti incaricate della raccolta e determinazione dei dati utilizzati nel processo di valutazione. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE. Incide in particolare sul processo di segnalazione e valutazione 2016 e, in generale, sulla metodologia usata per i successivi esercizi di individuazione G-SII. Non disciplina esclusioni soggettive specifiche, ma sostituisce e aggiorna regole tecniche già esistenti nel regolamento delegato (UE) n. 1222/2014.

Modifica della metodologia per l’individuazione delle G-SII

Il regolamento delegato (UE) 2016/1608 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) n. 1222/2014, che stabilisce le norme tecniche di regolamentazione per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) ai sensi della direttiva 2013/36/UE. L’intervento è motivato dall’esigenza di allineare la disciplina europea agli aggiornamenti periodici della metodologia del Comitato di Basilea, riducendo al contempo gli oneri amministrativi per gli enti e assicurando coerenza con i dati e i modelli di segnalazione più recenti.

Ambito applicativo e contesto normativo

L’atto riguarda gli enti creditizi e i gruppi bancari oggetto della valutazione G-SII, nonché le autorità nazionali incaricate della raccolta e del trattamento dei dati rilevanti per tale valutazione. Il regolamento si inserisce nel quadro della direttiva 2013/36/UE, in particolare dell’articolo 131, paragrafo 18, ed è rilevante ai fini del SEE. La Commissione richiama inoltre i lavori dell’ABE, che ha elaborato i progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui il regolamento si fonda.

Dati accessori e supporto alle decisioni

L’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 viene sostituito per chiarire che, nelle decisioni previste dai paragrafi 4 e 5, possono essere utilizzati "dati accessori". Tali dati non costituiscono indicatori della probabilità di fallimento del soggetto interessato. Le decisioni devono comunque basarsi su informazioni quantitative e qualitative ben documentate e verificabili. La modifica serve ad allineare la terminologia e la struttura decisionale alla metodologia aggiornata di Basilea.

Indicatori di misurazione della rilevanza sistemica

La nuova formulazione dell’articolo 6 ridefinisce in modo puntuale le cinque categorie di indicatori utilizzate per misurare la rilevanza sistemica globale di un gruppo bancario:

  • dimensioni del gruppo: un solo indicatore, l’esposizione complessiva del gruppo;
  • interconnessione con il sistema finanziario: attività verso altri enti finanziari, passività verso altri enti finanziari e titoli in circolazione;
  • sostituibilità di servizi o infrastrutture finanziarie: attività in custodia, attività di pagamento e operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari;
  • complessità: importo nozionale dei derivati OTC, attività incluse nel livello 3 del fair value ai sensi del regolamento (UE) n. 1255/2012 e titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita;
  • attività transfrontaliera: attività transgiurisdizionali e passività transgiurisdizionali.

Regole sui tassi di cambio

Per i dati segnalati in valute diverse dall’euro, l’autorità competente deve utilizzare un tasso di cambio appropriato che tenga conto del tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla BCE applicabile al 31 dicembre e delle norme internazionali. Fa eccezione l’indicatore delle attività di pagamento, per il quale devono essere utilizzati i tassi di cambio medi dell’anno di riferimento. La previsione ha rilievo pratico per l’uniformità delle segnalazioni e per la comparabilità tra giurisdizioni.

Abrogazioni puntuali e aggiornamento tecnico

Il regolamento sopprime l’ultima frase dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 e abroga integralmente il relativo allegato tecnico. In tal modo viene eliminata la parte contenente specifiche tecniche ormai superate, coerentemente con l’aggiornamento della metodologia del Comitato di Basilea richiamato nei considerando.

Entrata in vigore

L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’entrata in vigore immediata è giustificata dalla circostanza che la raccolta dati per il processo di individuazione 2016 era già iniziata nel primo trimestre del 2016 e che gli enti dovevano conoscere con precisione i dati da comunicare.

Disposizioni principali

Modifica dell’uso dei dati accessori

L’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 è sostituito: per le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere utilizzati "dati accessori", che non sono indicatori della probabilità di fallimento del soggetto interessato. Le decisioni devono comprendere informazioni quantitative e qualitative ben documentate e verificabili.

Nuova formulazione degli indicatori G-SII

L’articolo 6 è riscritto per definire in modo espresso le cinque categorie di misurazione della rilevanza sistemica e i relativi indicatori: dimensioni del gruppo (esposizione complessiva); interconnessione con il sistema finanziario (attività, passività verso altri enti finanziari, titoli in circolazione); sostituibilità di servizi o infrastrutture finanziarie (attività in custodia, attività di pagamento, operazioni di sottoscrizione su mercati obbligazionari e azionari); complessità (importo nozionale dei derivati OTC, attività di livello 3 del fair value secondo il regolamento (UE) n. 1255/2012, titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita); attività transfrontaliera (attività e passività transgiurisdizionali).

Regole di conversione valutaria

Per i dati segnalati in valute diverse dall’euro, l’autorità incaricata deve utilizzare un tasso di cambio appropriato che tenga conto del tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla BCE applicabile al 31 dicembre e delle norme internazionali. Per l’indicatore delle attività di pagamento si utilizzano invece i tassi di cambio medi dell’anno in questione.

Soppressione di una frase nell’articolo 7

L’ultima frase dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 è soppressa, al fine di mantenere coerenza con la metodologia aggiornata del Comitato di Basilea.

Abrogazione dell’allegato tecnico

L’allegato del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 è soppresso, così da evitare il mantenimento di specifiche tecniche non più allineate alle versioni aggiornate applicate a livello internazionale.

Entrata in vigore immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con efficacia immediata giustificata dalla necessità di chiarire tempestivamente i dati da comunicare per il processo di individuazione 2016.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariaenti a rilevanza sistemicaregolamentazione prudenzialenorme tecniche di regolamentazionemercato finanziario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.