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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/960

Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce regole tecniche dettagliate per lo svolgimento dei sondaggi di mercato nell'ambito della disciplina sugli abusi di mercato. Definisce come i partecipanti al mercato devono organizzare le procedure interne, quali informazioni standard devono essere comunicate, come raccogliere il consenso e come tenere traccia dei destinatari e delle comunicazioni. Impone inoltre specifici obblighi di conservazione delle registrazioni e di notifica quando le informazioni cessano di essere privilegiate. Le disposizioni mirano a garantire certezza del diritto, tutela dei dati personali e facilità di vigilanza da parte delle autorità competenti.

Norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, procedure, registrazioni e flussi informativi applicabili ai partecipanti al mercato che effettuano sondaggi di mercato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Ambito di applicazione

Si applica ai partecipanti al mercato che comunicano informazioni nell'ambito dei sondaggi di mercato disciplinati dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014, con obblighi relativi a procedure interne, contenuti standard delle comunicazioni, registrazione dei contatti e conservazione delle evidenze. Ha portata generale in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal 3 luglio 2016, senza deroghe territoriali indicate; il testo è rilevante ai fini del SEE. Sono rilevanti anche i potenziali investitori che ricevono o rifiutano di ricevere sondaggi di mercato.

Sondaggi di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014

Il regolamento delegato (UE) 2016/960 integra la disciplina sugli abusi di mercato dettando norme tecniche sulle modalità operative dei sondaggi di mercato. La finalità, richiamata nei considerando, è garantire certezza del diritto, prevenire comunicazioni improprie di informazioni privilegiate, assicurare una gestione controllabile delle attività e agevolare l'azione di vigilanza delle autorità competenti.

Ambito e finalità operative

Le regole si applicano ai partecipanti al mercato che comunicano informazioni nell'ambito dei sondaggi di mercato disciplinati dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014. Il regolamento impone la predisposizione di procedure interne, la standardizzazione delle informazioni da comunicare, la tenuta di registri dei destinatari e dei soggetti che rifiutano i sondaggi, nonché la conservazione di tutte le evidenze rilevanti. Il testo sottolinea inoltre che, per la valutazione della liceità della condotta e della presunzione prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, il partecipante deve rispettare integralmente gli obblighi dell'articolo 11 e del presente regolamento.

Procedure interne e modalità di svolgimento

I partecipanti al mercato devono stabilire procedure che descrivano in concreto come sono svolti i sondaggi di mercato e devono riesaminarle regolarmente, aggiornandole quando necessario. Le comunicazioni possono avvenire oralmente, in riunione, per telefono audio o video, per iscritto, per posta, fax o mezzi elettronici. Se il sondaggio avviene per telefono e sono disponibili linee telefoniche registrate, queste devono essere utilizzate, ma solo previo consenso alla registrazione da parte della persona contattata. Inoltre, il personale del partecipante al mercato deve usare esclusivamente apparecchiature fornite dal partecipante stesso per inviare e ricevere comunicazioni telefoniche ed elettroniche relative al sondaggio.

Insieme standard di informazioni e consenso

Per ogni sondaggio il partecipante deve predisporre, prima di iniziare, un insieme standard di informazioni da utilizzare in modo uniforme con tutti i destinatari e secondo un ordine prestabilito. Il contenuto varia a seconda che il partecipante ritenga che il sondaggio comporterà o meno la comunicazione di informazioni privilegiate.

Se si prevede la comunicazione di informazioni privilegiate, l'insieme standard deve includere, nell'ordine:

  • la dichiarazione che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
  • l'informazione che la conversazione è registrata, se si usano linee registrate o registrazioni audio/video, con consenso registrato;
  • la richiesta di conferma che si sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore di ricevere il sondaggio;
  • l'avvertimento che, se accettato, il soggetto riceverà informazioni che il partecipante considera privilegiate, con richiamo all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • ove possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere privilegiate e dei fattori che possono modificare tale stima;
  • l'informazione sugli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • la richiesta di consenso a ricevere informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettera a), e la relativa risposta;
  • se il consenso è espresso, le informazioni comunicate ai fini del sondaggio, con indicazione di quelle considerate privilegiate.

Se invece il partecipante ritiene che il sondaggio non comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate, l'insieme standard comprende una versione semplificata degli elementi sopra indicati, con richiesta di consenso a procedere al sondaggio e, se prestato, le sole informazioni del sondaggio.

Il regolamento richiede inoltre che, per lo stesso sondaggio, ogni destinatario riceva lo stesso livello di informazioni.

Registri dei destinatari e soggetti esclusi

Per ogni sondaggio di mercato deve essere predisposto un elenco che indichi:

  • il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate informazioni nel quadro del sondaggio;
  • la data e l'ora di ogni comunicazione effettuata nel quadro e a seguito del sondaggio;
  • i recapiti dei destinatari utilizzati ai fini del sondaggio.

Va inoltre tenuto un elenco dei potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato, sia in relazione a tutte le possibili operazioni sia solo a talune tipologie. Verso tali soggetti non possono essere comunicate informazioni ai fini dei sondaggi di mercato.

Cessazione della natura privilegiata delle informazioni

Quando il partecipante al mercato conclude, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014, che le informazioni privilegiate comunicate nel sondaggio hanno cessato di essere privilegiate, deve notificare tale circostanza al destinatario indicando: identità del partecipante, operazione oggetto del sondaggio, data e ora del sondaggio, fatto che le informazioni hanno cessato di essere privilegiate e data di cessazione.

Conservazione delle registrazioni e prova documentale

Il regolamento attribuisce particolare rilievo alla tracciabilità. Le registrazioni devono essere conservate su supporto durevole che ne garantisca accessibilità e leggibilità per il periodo previsto dall'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 596/2014. Devono essere conservati: le procedure interne, l'insieme standard di informazioni, i dati dei destinatari, tutte le comunicazioni e la documentazione fornita, nonché le informazioni che hanno portato a ritenere cessata la natura privilegiata e la relativa notifica.

Quanto alle modalità di conservazione delle comunicazioni, il regolamento distingue tra:

  • conversazioni su linee telefoniche registrate: conservazione delle registrazioni, se vi è consenso;
  • comunicazioni scritte: conservazione della corrispondenza;
  • riunioni audio o video registrate: conservazione delle registrazioni, se vi è consenso;
  • riunioni o telefonate non registrate: redazione di un verbale o resoconto scritto firmato da entrambe le parti.

Il verbale o resoconto scritto deve contenere data, ora, identità dei partecipanti, dettagli delle informazioni scambiate e tutta la documentazione o il materiale consegnati. Se entro cinque giorni lavorativi le parti non concordano il contenuto, devono essere conservate entrambe le versioni firmate; se il destinatario non restituisce la propria versione firmata entro cinque giorni lavorativi, il partecipante conserva la sola versione da lui firmata.

Rapporti con le autorità competenti ed efficacia temporale

Tutte le registrazioni previste devono essere messe a disposizione dell'autorità competente su richiesta. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 3 luglio 2016, in parallelo alla disciplina di base del regolamento (UE) n. 596/2014. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle procedure interne

I partecipanti al mercato devono riesaminare regolarmente e, se necessario, aggiornare le modalità e le procedure adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 4, 5, 6 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014.

Modalità di svolgimento dei sondaggi di mercato

Devono essere predisposte procedure che descrivano come si svolgono i sondaggi di mercato. Le comunicazioni possono avvenire oralmente, in riunioni di persona, per telefono audio o video, per iscritto, per posta, fax o canali elettronici. Se il sondaggio avviene per telefono e sono disponibili linee registrate, esse devono essere utilizzate previa prestazione del consenso alla registrazione. Il personale del partecipante al mercato deve utilizzare, per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del sondaggio, solo apparecchiature fornite dal partecipante stesso.

Insieme standard di informazioni da comunicare

Per ogni sondaggio deve essere definito prima un insieme standard di informazioni, da utilizzare in modo uniforme con tutte le persone contattate e secondo un ordine prestabilito. Il contenuto minimo varia a seconda che il partecipante ritenga o meno che il sondaggio comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate: nel primo caso si richiedono, tra l'altro, la qualificazione dell'operazione come sondaggio di mercato, l'avviso di registrazione, la conferma dell'interlocutore, l'avvertimento che verranno comunicate informazioni privilegiate, il rinvio agli obblighi dell'articolo 11, paragrafo 5, lettere a)-d), del regolamento (UE) n. 596/2014, la richiesta di consenso e, se prestato, le informazioni rilevanti; nel secondo caso il set è più limitato e include la qualificazione del sondaggio, l'avviso di registrazione, la conferma dell'interlocutore, l'avvertimento che le informazioni non sono considerate privilegiate, il rinvio all'articolo 11, paragrafo 7, e la richiesta di consenso a procedere al sondaggio.

Uniformità informativa verso i destinatari

Per uno stesso sondaggio di mercato tutti i destinatari devono ricevere lo stesso livello di informazioni.

Registri dei destinatari e dei soggetti che rifiutano i sondaggi

Per ogni sondaggio deve essere tenuto un elenco con il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche contattate, la data e l'ora di ciascuna comunicazione nell'ambito e a seguito del sondaggio, nonché i recapiti utilizzati. Deve inoltre essere tenuto un elenco dei potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato, in relazione a tutte le operazioni o a specifiche tipologie, e verso costoro non possono essere comunicate informazioni ai fini del sondaggio.

Notifica di cessazione della natura privilegiata

Quando il partecipante al mercato stabilisce, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014, che le informazioni privilegiate comunicate nel quadro del sondaggio hanno cessato di esserlo, deve informarne il destinatario indicando: identità del partecipante, operazione oggetto del sondaggio, data e ora del sondaggio, fatto che le informazioni hanno cessato di essere privilegiate e data di cessazione.

Conservazione delle registrazioni

Devono essere conservate su supporto durevole, accessibile e leggibile per il periodo di conservazione previsto dall'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, le procedure interne, l'insieme standard di informazioni, i dati dei destinatari, tutte le comunicazioni effettuate e la documentazione inviata, nonché le informazioni e la notifica relative alla cessazione della natura privilegiata.

Tipi di evidenze da conservare

Se le informazioni sono comunicate su linee telefoniche registrate, si conservano le registrazioni delle conversazioni previo consenso; se per iscritto, copia della corrispondenza; se in riunioni audio o video registrate, le registrazioni previo consenso; se in riunioni o telefonate non registrate, un verbale o resoconto scritto redatto dal partecipante e firmato da entrambe le parti.

Contenuto del verbale o resoconto scritto

Il verbale o resoconto scritto deve riportare data, ora e identità dei partecipanti, i dettagli delle informazioni scambiate, incluse quelle fornite e richieste sulla base dell'insieme standard, e tutta la documentazione o il materiale consegnati. In caso di mancato accordo sul contenuto entro cinque giorni lavorativi, devono essere conservate entrambe le versioni firmate; se il destinatario non restituisce la propria versione firmata entro cinque giorni lavorativi, il partecipante conserva la sola versione firmata da quest'ultimo.

Messa a disposizione alle autorità competenti

Tutte le registrazioni previste devono essere rese disponibili all'autorità competente su richiesta.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 3 luglio 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieabusi di mercatostrumenti finanziarivigilanza dei mercati finanziariobblighi di registrazioneprotezione dei dati personali

Testo integrale

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