Regolamento (UE) 2016/1166
Regolamento delegato (UE) 2016/1166 della Commissione, del 17 maggio 2016, che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di acquisto della barbabietola nel settore dello zucchero a decorrere dal 1° ottobre 2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica l’allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 per adattare le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero alla fine del sistema delle quote dal 1° ottobre 2017. La modifica mira a preservare la possibilità di negoziare clausole di ripartizione del valore tra imprese saccarifere e bieticoltori, in un contesto di maggiore liberalizzazione del mercato. La clausola resta facoltativa e può essere concordata solo tra una singola impresa e i suoi fornitori attuali o potenziali. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 per consentire, nel settore dello zucchero, la negoziazione di clausole di ripartizione del valore tra imprese saccarifere e venditori di barbabietole a decorrere dal 1° ottobre 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle relazioni contrattuali nel settore della barbabietola da zucchero e dello zucchero nell’Unione europea, in particolare tra le imprese produttrici di zucchero e i venditori/produttori di barbabietole interessati. Riguarda la fase successiva alla fine del regime delle quote, con efficacia dal 1° ottobre 2017, e incide sulle condizioni di acquisto previste dall’allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non introduce un regime generale di prezzo minimo o di contingentamento, ma interviene solo sulla possibilità di inserire clausole opzionali di ripartizione del valore nelle relazioni di approvvigionamento.
Regolamento delegato (UE) 2016/1166: clausole di ripartizione del valore nel settore dello zucchero
Il regolamento delegato (UE) 2016/1166 modifica l’allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 per adeguare le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero al venir meno del regime delle quote dal 1° ottobre 2017. La Commissione interviene per assicurare un quadro giuridico più certo nella fase di transizione del settore, mantenendo la possibilità di negoziare meccanismi di condivisione del valore tra produttori di barbabietole e imprese saccarifere.
Contesto e ratio dell’intervento
Nei considerando la Commissione richiama l’articolo 125 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che impone accordi interprofessionali scritti tra produttori di barbabietole e imprese produttrici di zucchero. Viene ricordato che l’allegato XI contiene condizioni applicabili fino al termine della campagna 2016-2017, mentre l’allegato X disciplina le condizioni dal 1° ottobre 2017, data di cessazione del sistema delle quote.
La modifica è giustificata dalla necessità di tener conto delle peculiarità del settore saccarifero e della sua evoluzione dopo la fine delle quote. La Commissione evidenzia che la filiera è caratterizzata da numerosi produttori di barbabietole, spesso di piccole dimensioni, e da un numero limitato di imprese saccarifere, generalmente più grandi. In tale contesto, le clausole di ripartizione del valore sono considerate uno strumento utile per garantire approvvigionamenti e condividere profitti e costi lungo la filiera, trasmettendo anche segnali di prezzo ai produttori.
Ambito materiale della disciplina
La disposizione modificata riguarda esclusivamente le condizioni di acquisto della barbabietola nel settore dello zucchero e, più precisamente, la possibilità di inserire clausole di ripartizione del valore nei rapporti tra impresa produttrice di zucchero e venditori di barbabietole interessati. Non viene introdotto un nuovo sistema di prezzi minimi né una regolazione dei quantitativi di produzione interna, che cessano con la fine delle quote.
Clausole di ripartizione del valore
Il nuovo punto 5 aggiunto al punto XI dell’allegato X stabilisce che l’impresa produttrice di zucchero e i venditori di barbabietole interessati possono concordare clausole di ripartizione del valore, includendo utili e perdite di mercato. Tali clausole definiscono le modalità di ripartizione tra le parti delle variazioni dei prezzi del mercato dello zucchero o di altri mercati di materie prime.
La norma è formulata in termini permissivi: non impone l’inserimento della clausola, ma ne autorizza la negoziazione. I considerando precisano che la clausola dovrebbe essere facoltativa per garantire flessibilità e che la negoziazione è concepita tra una singola impresa e i suoi fornitori attuali o potenziali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità della modifica dell’allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il regolamento interviene sull’allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013, nella parte relativa alle condizioni di acquisto della barbabietola nel settore dello zucchero, per adeguarle alla fine del sistema delle quote e alle esigenze della transizione verso un mercato più liberalizzato a decorrere dal 1° ottobre 2017.
Clausole di ripartizione del valore
È aggiunto il punto 5 al punto XI dell’allegato X, prevedendo che l’impresa produttrice di zucchero e i venditori di barbabietole interessati possano convenire clausole di ripartizione del valore, comprensive di utili e perdite di mercato, stabilendo le modalità di ripartizione tra le parti delle variazioni dei prezzi del mercato dello zucchero o di altri mercati di materie prime.
Carattere facoltativo e perimetro della negoziazione
Le clausole di ripartizione del valore sono opzionali, così da garantire flessibilità negoziale. I considerando chiariscono inoltre che tali negoziazioni sono destinate a svolgersi soltanto tra una singola impresa e i suoi fornitori attuali o potenziali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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