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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/804

Regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

Normativa europea32016R0804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro operativo per la messa a disposizione delle risorse proprie dell’Unione, coordinandolo con il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Interviene sui termini di conservazione dei documenti, sulla tenuta dei conti, sulle anticipazioni mensili e sulle rettifiche di IVA e RNL, nonché sul regime degli interessi di mora. Introduce inoltre regole specifiche su interessi negativi, su casi di irrecuperabilità di dazi e sulla gestione di movimenti di tesoreria.

Modifica le regole di messa a disposizione delle risorse proprie dell'UE e della gestione di tesoreria previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, con interventi su IVA, RNL, risorse proprie tradizionali e interessi di mora.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, alla Commissione europea e, per gli aspetti operativi, ai tesori nazionali o ad altri enti pubblici con funzioni analoghe e alle banche centrali nazionali presso cui sono tenuti i conti delle risorse proprie. Riguarda la riscossione, contabilizzazione, messa a disposizione e rettifica delle risorse proprie tradizionali, della risorsa propria basata sull’IVA e della risorsa propria basata sull’RNL, nonché i movimenti di tesoreria connessi. Incide anche sulle ipotesi di differimento, sugli interessi negativi, sugli interessi di mora e sulle esclusioni/deroghe per talune riscossioni doganali e rettifiche contabili; l’applicazione temporale è in larga parte collegata all’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, con alcune disposizioni retroattive al 1° gennaio 2014 e altre applicabili solo alle scadenze successive all’entrata in vigore del presente regolamento.

Modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 sulle risorse proprie dell’Unione

Il regolamento interviene sul sistema di messa a disposizione delle risorse proprie dell’Unione per adeguarlo alla prassi operativa e rafforzarne la chiarezza, la tempestività e la coerenza con il nuovo quadro delle risorse proprie. I considerando evidenziano l’esigenza di concedere più tempo per la verifica dei dati RNL, di razionalizzare le rettifiche IVA/RNL, di disciplinare gli interessi negativi e di mantenere un efficace meccanismo di interessi di mora, nel contesto della tesoreria dell’Unione.

Conservazione dei documenti e tenuta dei conti

L’articolo 3, come modificato, estende fino al 30 novembre del quarto anno successivo all’esercizio di riferimento la conservazione dei documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche RNL e alla risorsa propria IVA. L’articolo 6 conferma che la contabilità delle risorse proprie è tenuta presso il Tesoro di ciascuno Stato membro, o altro ente pubblico con funzioni analoghe, oppure presso la banca centrale nazionale, con separazione per natura delle risorse.

Conti della Commissione, spese e interessi negativi

L’articolo 9 ribadisce che le risorse proprie sono accreditate su un conto aperto a nome della Commissione e che gli addebiti possono essere effettuati solo su istruzione della Commissione. Il conto è espresso in moneta nazionale ed è esente da spese e interessi; tuttavia, se vi si applicano interessi negativi, lo Stato membro interessato deve accreditarne l’importo entro il primo giorno feriale del secondo mese successivo. È inoltre precisata la tempistica di trasmissione elettronica degli estratti conto o avvisi di accredito alla Commissione.

Risorse proprie tradizionali: messa a disposizione e anticipazioni

Il nuovo articolo 10 disciplina la messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali al netto delle spese di riscossione: l’iscrizione avviene entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo all’accertamento del diritto, oppure dalla riscossione per i diritti in contabilità separata. La Commissione può chiedere anticipazioni mensili per risorse diverse da IVA e RNL, con regolarizzazione nel mese successivo mediante iscrizione negativa di pari importo.

IVA e RNL: iscrizioni mensili, anticipazioni e aggiustamenti di bilancio

L’articolo 10 bis mantiene l’iscrizione mensile di un dodicesimo degli importi di bilancio per IVA e RNL, tenendo conto della correzione per il Regno Unito e delle riduzioni lorde per Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia. Per il FEAGA, la Commissione può invitare gli Stati membri ad anticipare fino a due mesi nel primo trimestre; per i fondi strutturali e di investimento europei può chiedere, nel primo semestre, l’anticipo fino a una metà supplementare di un dodicesimo, ma l’anticipo complessivo del mese non può superare due dodicesimi supplementari. Le anticipazioni richiedono un preavviso informativo di almeno due settimane e un preavviso di intenzione di almeno sei settimane. L’articolo disciplina anche i ritocchi conseguenti ai bilanci rettificativi e la gestione del mese di gennaio in caso di bilancio non ancora adottato definitivamente.

Rettifiche degli esercizi precedenti

Il nuovo articolo 10 ter razionalizza il trattamento delle rettifiche della base IVA e del RNL relative agli esercizi precedenti. Per l’IVA, la Commissione calcola il saldo nell’anno successivo alla trasmissione dell’estratto annuo, con rettifiche globali o particolari secondo il regolamento IVA richiamato e con iscrizione del saldo netto al conto della Commissione il primo giorno feriale di giugno. Per l’RNL, le rettifiche successive sono considerate fino al 30 novembre del quarto anno successivo all’esercizio, salvo i punti notificati in tempo utile; anche in questo caso la Commissione comunica gli importi entro il 1° febbraio e gli Stati membri iscrivono il saldo netto a giugno.

Interessi di mora

L’articolo 12 precisa che ogni ritardo nell’iscrizione al conto genera interessi di mora, ma per IVA e RNL gli interessi sono dovuti solo in specifiche ipotesi: ritardi sugli importi mensili, sugli importi derivanti dal calcolo delle rettifiche annuali, sulle rettifiche particolari IVA e sulle rettifiche RNL conseguenti a mancata comunicazione entro il termine fissato dalla Commissione. È escluso il calcolo retroattivo degli interessi per correzioni ordinarie della base IVA e dell’RNL. È prevista la rinuncia al recupero di importi inferiori a 500 EUR. Il tasso applicabile è quello del giorno di scadenza, non inferiore allo zero, maggiorato di 2,5 punti percentuali e aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo, con tetto massimo di 16 punti percentuali.

Risorse proprie tradizionali irrecuperabili e soglia di comunicazione

L’articolo 13 introduce una possibilità di esenzione dall’obbligo di messa a disposizione degli importi di risorse proprie tradizionali divenuti irrecuperabili a causa della differita contabilizzazione o notifica dell’obbligazione doganale, quando ciò è necessario per non pregiudicare indagini penali sugli interessi finanziari dell’Unione. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i casi rilevanti entro tre mesi e solo se l’importo supera 100 000 EUR.

Tesoreria, prelievi e ordini di pagamento

L’articolo 14 chiarisce che la Commissione può effettuare prelievi oltre gli averi disponibili soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in base ad atti del Consiglio o del Parlamento europeo e del Consiglio, quando non siano praticabili altre misure tempestive per far fronte agli obblighi dell’Unione verso i mutuanti. La Commissione deve inoltre cercare di ridurre l’incidenza degli interessi negativi disponendo prioritariamente delle somme accreditate sui conti interessati. L’articolo 15 impone l’esecuzione degli ordini di pagamento entro il terzo giorno feriale dalla ricezione e prevede la trasmissione elettronica dell’estratto conto entro il secondo giorno feriale dall’operazione.

Abrogazione, decorrenza ed effetti temporali

L’articolo 18 abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 con effetto dal 1° gennaio 2014, mantenendo una specifica abrogazione successiva per l’articolo 10, paragrafo 7 bis. Il regolamento entra in vigore alla stessa data del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014; la modifica relativa all’articolo 18 si applica dal 1° gennaio 2014, mentre le nuove regole sugli interessi di mora si applicano alle scadenze successive all’entrata in vigore, con alcune estensioni a fattispecie anteriori ma conosciute solo dopo tale data.

Disposizioni principali

Conservazione documentale e contabilità delle risorse proprie

Proroga al 30 novembre del quarto anno successivo all’esercizio di riferimento il termine di conservazione dei documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche RNL e alla risorsa propria IVA (articolo 3). Stabilisce che la contabilità delle risorse proprie sia tenuta presso il Tesoro di ogni Stato membro, o altro ente pubblico equivalente, oppure presso la banca centrale nazionale, con ripartizione per natura delle risorse (articolo 6).

Conti della Commissione, spese, interessi negativi e comunicazioni

Prevede che le risorse proprie siano accreditate sul conto aperto a nome della Commissione presso il Tesoro o la banca centrale nazionale, con addebiti solo su istruzione della Commissione e conto esente da spese e interessi (articolo 9). Se si applicano interessi negativi, lo Stato membro deve accreditare un importo corrispondente entro il primo giorno feriale del secondo mese successivo. Gli Stati membri trasmettono per via elettronica estratti conto o avvisi di accredito il giorno feriale dell’iscrizione, o comunque entro il secondo giorno feriale successivo (articolo 9).

Messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali

Le risorse proprie tradizionali, al netto delle spese di riscossione previste dalla decisione 2014/335/UE, Euratom, devono essere iscritte entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato; per i diritti iscritti in contabilità separata, il termine decorre dalla riscossione (articolo 10). La Commissione può chiedere un’anticipazione di un mese per le risorse diverse da IVA e RNL, con regolarizzazione nel mese successivo mediante iscrizione negativa di pari importo (articolo 10).

Messa a disposizione mensile di IVA e RNL e anticipazioni

La risorsa propria IVA e la risorsa propria RNL sono iscritte il primo giorno feriale di ogni mese in ragione di un dodicesimo degli importi di bilancio, con effetti delle correzioni a favore del Regno Unito e delle riduzioni lorde per Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia (articolo 10 bis, par. 1). Sono previste anticipazioni fino a due mesi nel primo trimestre per il FEAGA e, per i fondi SIE, fino a una metà supplementare di un dodicesimo nel primo semestre, ma l’importo complessivo anticipabile nello stesso mese non può superare due dodicesimi supplementari; la Commissione deve informare gli Stati membri con un preavviso di almeno due settimane e comunicare l’intenzione con almeno sei settimane di anticipo (articolo 10 bis, par. 2).

Rettifiche di esercizi precedenti su IVA e RNL

Disciplina il meccanismo di rettifica annuale della base IVA e del RNL per gli esercizi precedenti, con addebito/accredito nell’anno successivo a quello di trasmissione dei dati e con possibilità di rettifiche particolari su accordo tra Stato membro e Commissione o su misure specifiche della Commissione (articolo 10 ter). Per l’RNL, le modifiche non sono più considerate dopo il 30 novembre del quarto anno successivo all’esercizio, salvo i punti notificati prima di tale termine. La Commissione calcola e comunica gli importi netti entro il 1° febbraio e gli Stati membri li iscrivono il primo giorno feriale di giugno (articolo 10 ter).

Interessi di mora: casi, tasso e limiti

Ogni ritardo nell’iscrizione al conto determina interessi di mora, ma per IVA e RNL gli interessi sono dovuti solo per ritardi su importi mensili, rettifiche annuali, rettifiche particolari IVA e rettifiche RNL derivanti da mancata comunicazione nei termini; è escluso il calcolo retroattivo sugli adeguamenti dovuti a correzioni o rettifiche ordinarie (articolo 12). È prevista la rinuncia al recupero di interessi inferiori a 500 EUR. Il tasso è quello BCE o nazionale equivalente del primo giorno del mese di scadenza, o zero se più alto, maggiorato di 2,5 punti percentuali e incrementato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo, con limite massimo complessivo di 16 punti percentuali (articolo 12).

Deroga per dazi irrecuperabili e soglia di comunicazione

Gli Stati membri possono essere dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione gli importi di risorse proprie tradizionali divenuti irrecuperabili a causa della differita contabilizzazione o notifica dell’obbligazione doganale, quando ciò serve a non pregiudicare indagini penali sugli interessi finanziari dell’Unione (articolo 13). La comunicazione alla Commissione dei casi rientranti in tale disciplina è dovuta entro tre mesi dalla decisione amministrativa o dalla scadenza e solo se l’importo supera 100 000 EUR (articolo 13).

Gestione di tesoreria e ordini di pagamento

Chiarisce che la Commissione può ricorrere a prelievi oltre gli averi disponibili solo in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in base ad atti del Consiglio o del Parlamento e del Consiglio, quando non vi siano altre misure tempestive per garantire gli obblighi dell’Unione verso i mutuanti (articolo 14). La differenza tra averi complessivi e bisogni di tesoreria va ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile proporzionalmente alle entrate previste nel bilancio, e la Commissione deve ridurre l’impatto degli interessi negativi utilizzando prioritariamente le somme accreditate sui conti interessati (articolo 14). Gli ordini di pagamento della Commissione devono essere eseguiti entro il terzo giorno feriale successivo alla ricezione; per i movimenti di tesoreria, la notifica deve avvenire almeno un giorno prima salvo casi eccezionali, con estratto conto entro il secondo giorno feriale successivo (articolo 15).

Abrogazione e disciplina transitoria

Abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 con effetto dal 1° gennaio 2014, salvo l’abrogazione specifica dell’articolo 10, paragrafo 7 bis, che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo testo secondo la tavola di concordanza (articolo 18). Il regolamento entra in vigore alla stessa data del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014; alcune disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2014, mentre l’articolo sugli interessi di mora si applica alle scadenze successive all’entrata in vigore, con limitazioni estese anche a taluni casi pregressi conosciuti solo dopo tale data (articolo 2).

Come è indicizzato

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