Sentenza del 17/02/2015 n. 930 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli -IRPEF, IRAP e IVA - Studi di settore - Incongruità dei ricavi - Non basta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento era fondato sull'incongruità dei ricavi dichiarati rispetto ai valori risultanti dagli studi di settore e sulle presunte irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. Il contribuente contestava che il semplice scostamento dagli studi di settore fosse sufficiente a dimostrare l'inattendibilità della dichiarazione, evidenziando di aver già fornito, in sede di contraddittorio amministrativo, spiegazioni sugli errori dichiarativi. L'Ufficio non aveva adeguatamente esaminato né motivato il rigetto di tali giustificazioni e non aveva fornito ulteriori elementi probatori.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta non adeguatamente fondata. L'incongruità rispetto agli studi di settore, considerata isolatamente, non consente di esprimere un giudizio negativo sull'attendibilità della dichiarazione. L'Amministrazione deve fornire ulteriori riscontri concreti e motivare il superamento delle giustificazioni offerte dal contribuente. Anche le irregolarità contabili non possono costituire automaticamente il presupposto dell'accertamento, poiché il giudizio di irregolarità deve derivare dall'accertamento e non sostituirlo. Il ricorso del contribuente è stato quindi accolto, con conseguente annullamento o rigetto della pretesa impositiva.
Norme richiamate
Art. 62-sexies, D.L. n. 331/1993
Gli studi di settore possono costituire uno strumento di accertamento, ma lo scostamento dai relativi valori non è, da solo, sufficiente a dimostrare l'inattendibilità della dichiarazione; occorrono ulteriori elementi e un effettivo contraddittorio.
Art. 39, D.P.R. n. 600/1973
L'accertamento analitico-induttivo richiede presunzioni e riscontri idonei a dimostrare l'inattendibilità dei dati dichiarati; le irregolarità contabili devono essere valutate nel quadro complessivo dell'accertamento e non possono sostituire la prova della maggiore capacità contributiva.
Art. 2697 c.c.
L'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria per i fatti costitutivi della pretesa tributaria, mentre il contribuente deve provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi. L'Ufficio deve quindi dimostrare, con elementi ulteriori rispetto al mero scostamento dagli studi di settore, la maggiore base imponibile.
Massime di principio
- Il semplice scostamento dei ricavi dichiarati dai valori degli studi di settore non basta, da solo, a giustificare un accertamento: l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti e coerenti.
- Il contraddittorio con il contribuente deve essere effettivo. Le spiegazioni e la documentazione fornite devono essere esaminate e il loro eventuale rigetto deve essere specificamente motivato.
- Le irregolarità formali o contabili non possono essere utilizzate come sostituto della prova della maggiore capacità contributiva; devono essere valutate insieme ad altri elementi e avere una reale incidenza sull'attendibilità della contabilità.
- In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente le ragioni dello scostamento e contestare l'assenza di riscontri ulteriori o di motivazione sulle giustificazioni presentate.
- L'accertamento fondato su presunzioni deve rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza e non può basarsi su un automatismo derivante dagli studi di settore.
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