Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27081/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari nei confronti dell'amministratore di una società dichiarata fallita, ritenuto responsabile di bancarotta semplice documentale. Secondo la contestazione, le scritture contabili della società non sarebbero state regolarmente tenute e risultavano comunque incomplete; la difesa ha sostenuto che la documentazione esisteva, era stata consegnata all'Agenzia delle Entrate a seguito di accertamento fiscale e avrebbe potuto essere acquisita dagli organi fallimentari, negando sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) prescrizione del reato, con richiesta di dichiarare l'estinzione e di riproporre la questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della sospensione della prescrizione per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; 2) difetto di motivazione sul rigetto dell'eccezione di prescrizione proposta in appello; 3) insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta semplice documentale, assumendo che le scritture esistevano e che il ritardo nella loro produzione non era imputabile all'imputato; 4) illegittimo diniego delle attenuanti generiche, ritenuto fondato su valutazioni improprie relative a inadempimenti tributari o civilistici, mentre sarebbe stato trascurato il comportamento collaborativo dell'imputato e il suo impegno per salvare l'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza, senza abrogazione retroattiva da parte delle leggi successive; ha inoltre richiamato il rigetto della questione di costituzionalità da parte della Corte costituzionale. Da ciò ha tratto l'inammissibilità del secondo motivo, perché anche un eventuale vizio motivazionale sul punto non avrebbe potuto condurre a un esito favorevole, essendo il termine di prescrizione non ancora maturato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché la difesa non si è confrontata con le motivazioni delle sentenze di merito che avevano accertato la mancata regolare tenuta delle scritture; la Corte ha precisato che per la bancarotta semplice documentale non occorre che l'irregolarità abbia impedito la ricostruzione del patrimonio e che è sufficiente la colpa. Il quarto motivo è stato reputato manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era stato fondato sul comportamento non collaborativo dell'imputato e la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa per sostenere la necessità di dichiarare immediatamente la prescrizione, ma la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti.

  • art. 159 cod. pen.

    la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; non opera una abrogazione retroattiva ad opera delle leggi successive.

  • art. 160 cod. pen.

    richiamato insieme agli altri articoli sulla prescrizione ai fini della doglianza difensiva.

  • art. 161 cod. pen.

    richiamato insieme agli altri articoli sulla prescrizione ai fini della doglianza difensiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto una disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa.

  • legge 27 febbraio 2021, n. 134

    richiamata dalla difesa come fonte di abrogazione della disciplina precedente; la Corte esclude effetti retroattivi abrogativi sulla prescrizione per i fatti anteriori al 1 gennaio 2020.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    richiamata nel passaggio sulle modifiche alla disciplina della prescrizione, senza effetti retroattivi nel senso sostenuto dal ricorrente.

  • art. 223 legge fallimentare

    non citato espressamente con il numero nell'estratto, ma il fatto è qualificato come bancarotta semplice documentale; la Corte chiarisce gli elementi del reato.

Massime di principio

  • La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza, senza che le successive modifiche normative producano un effetto retroattivo favorevole automatico se non previsto espressamente.
  • Quando la doglianza sulla prescrizione è infondata nel merito, diventa inammissibile il motivo che contesta solo il difetto di motivazione sul suo mancato rilievo, perché anche un eventuale accoglimento non potrebbe determinare un esito utile per il ricorrente.
  • Nel delitto di bancarotta semplice documentale è sufficiente la mancata regolare tenuta delle scritture contabili; non è necessario che l'irregolarità abbia impedito la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
  • Per la bancarotta semplice documentale è sufficiente la colpa, e non occorre la dimostrazione di una colpa grave.
  • In sede di legittimità, il motivo che si limita a riproporre censure di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi delle sentenze di merito è inammissibile per genericità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche fondato su un apprezzamento di merito, come la scarsa collaborazione dell'imputato, non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.