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Legge

L.R. Molise 13/2013

Disposizioni in materia di tirocini

Normativa regionaleL.R. Molise 13/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Molise i tirocini non curriculari, definendone tipologie, soggetti coinvolti, convenzione e progetto formativo, indennità, coperture assicurative, agevolazioni e controlli. Prevede inoltre la promozione dei tirocini curriculari ed estivi e demanda alla Giunta una direttiva attuativa entro 30 giorni. I riferimenti finanziari riguardano gli esercizi 2013-2015.

Disciplina regionale dei tirocini non curriculari in Molise

Disciplina regionale dei tirocini non curriculari in Molise

La legge regionale del Molise promuove e regola il tirocinio come esperienza di orientamento e formazione in situazione, distinta dal rapporto di lavoro. La disciplina riguarda soprattutto i tirocini non curriculari, con alcune previsioni anche per tirocini curriculari ed estivi, e definisce ruoli, contenuti minimi, tutela economica e assicurativa, nonché misure di sostegno e qualificazione.

Ambito di applicazione e tipologie di tirocinio

La normativa tutela il tirocinio non curriculare come strumento per arricchire le conoscenze, acquisire competenze professionali e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio può essere svolto presso soggetti pubblici o privati e non configura un rapporto di lavoro.

Sono previsti quattro principali tipi di tirocinio non curriculare:

  • tirocinio formativo e di orientamento, destinato a chi ha conseguito un titolo di studio entro non oltre 12 mesi;
  • tirocinio di inserimento al lavoro, rivolto ai soggetti inoccupati;
  • tirocinio di reinserimento al lavoro, rivolto soprattutto a disoccupati, lavoratori in mobilità e lavoratori sospesi in cassa integrazione secondo specifici accordi di politiche attive;
  • tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento per disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

La legge promuove anche i tirocini curriculari inseriti nei percorsi universitari, scolastici e di istruzione e formazione professionale, oltre ai tirocini estivi di orientamento per studenti iscritti a un ciclo di studi presso università o istituti scolastici e formativi.

Soggetti interessati e applicazione soggettiva

Per i tirocini non curriculari attivati in favore di cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni della legge regionale. Per i lavoratori stranieri non comunitari e per i tirocini formativi di orientamento di specifiche categorie, la Regione demanda alla Giunta la disciplina delle modalità di attivazione nel rispetto della normativa nazionale.

Attivazione del tirocinio, convenzione e progetto formativo

Il tirocinio è promosso da un soggetto promotore, che garantisce regolarità e qualità dell’esperienza. L’attivazione avviene tramite convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, pubblico o privato.

Per l’attuazione devono essere individuati un referente e/o un tutor, rispettivamente per il promotore e per l’ospitante. Il tirocinio si svolge sulla base di un progetto formativo individuale che deve contenere:

  • dati anagrafici di tirocinante, promotore e ospitante, con indicazione di tutor e referente;
  • elementi descrittivi del tirocinio, tra cui tipologia, settore aziendale, area professionale ISTAT, sede, estremi delle assicurazioni obbligatorie, durata, periodo di svolgimento e importo dell’indennità;
  • specifiche del progetto, con figura professionale di riferimento secondo il repertorio delle professioni, attività assegnate, modalità e obiettivi, competenze attese al termine;
  • diritti e doveri di tutti i soggetti coinvolti.

Lo schema-tipo della convenzione è approvato dalla Giunta regionale.

Limiti funzionali e tracciabilità dell’esperienza

Il tirocinante non può essere adibito ad attività incoerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio. L’esperienza svolta viene registrata nel libretto formativo del cittadino secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

Indennità di partecipazione

Al tirocinante spetta una congrua indennità, anche forfetaria, rapportata alla prestazione svolta. La Giunta regionale può prevedere deroghe circostanziate, al solo fine di favorire l’inclusione di particolari categorie di lavoratori.

Copertura assicurativa

Il soggetto promotore deve garantire, salvo diversa pattuizione nella convenzione, la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso terzi tramite idonea compagnia assicuratrice.

La Regione può farsi carico degli oneri assicurativi con provvedimento di Giunta. Se il promotore è una pubblica amministrazione, la convenzione può prevedere che l’onere delle assicurazioni sia assunto dal soggetto ospitante. La copertura deve comprendere anche eventuali attività svolte fuori dall’azienda o amministrazione pubblica, purché previste dal progetto formativo.

Agevolazioni e sostegni economici

La Regione può concedere contributi per coprire in tutto o in parte l’indennità di partecipazione e per incentivare l’inserimento lavorativo, presso il soggetto ospitante, di chi ha concluso il tirocinio.

Qualificazione e supporto dei tirocini

Le Province promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini mediante:

  • miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte di soggetti pubblici e privati;
  • azioni di supporto alle funzioni orientative e formative dei soggetti ospitanti;
  • attività di servizio per favorire l’incontro tra ospitanti e tirocinanti;
  • attività di accompagnamento e controllo.

Direttiva attuativa e contenuti demandati alla Giunta

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita e il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, approva la direttiva attuativa. Essa definisce in particolare:

  • soggetti promotori e loro caratteristiche;
  • caratteristiche dei soggetti promotori e ospitanti;
  • limiti numerici dei tirocini;
  • obblighi di promotore, ospitante e tirocinante;
  • caratteristiche di convenzioni e progetti formativi;
  • importo dell’indennità di partecipazione;
  • funzioni di referente e/o tutor;
  • durata e modalità di realizzazione dei tirocini;
  • modalità di informazione e controllo;
  • misure per favorire le finalità del tirocinio;
  • monitoraggio delle trasformazioni in rapporti di lavoro;
  • rilevazione dei fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese regionali.

Aspetti finanziari

Gli oneri per l’applicazione della legge sono quantificati in 50.000 euro per il 2013, 100.000 euro per il 2014 e 150.000 euro per il 2015. Per il 2013 la copertura è assicurata mediante quota parte dello stanziamento iscritto alla UPB 531 del bilancio regionale; per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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