Sentenza n. 2648/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di validazione dell’aggiornamento del Piano economico-finanziario TARI 2024-2025 per il Comune di Prizzi, comprese la determinazione del Presidente della SRR e le note di validazione e riscontro, nonché le tariffe TARI 2024 approvate dal Consiglio comunale e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ente territoriale competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, gestore del servizio rifiuti in forza di contratti normativi e attuativi relativi a più Comuni, ha chiesto l’annullamento degli atti di validazione dell’aggiornamento biennale del PEF 2024-2025 del Comune di Prizzi, degli atti tariffari comunali e degli atti connessi. Ha dedotto, con due motivi, violazione della l. 241/1990 e dei principi di giusto procedimento, correttezza, buon andamento e trasparenza; violazione delle garanzie partecipative e del principio di terzietà dell’ente territorialmente competente; violazione degli artt. 4 e 7 della deliberazione ARERA 363/2021 e dell’art. 28 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 389/2023. Ha inoltre denunciato erronea presupposizione, illogicità, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento e sviamento. In particolare, contestava la conclusione secondo cui, per un affidamento iniziato nel 2024, il PEF dovesse recepire in termini regolatori l’esito della gara e il corrispettivo complessivo non potesse discostarsi dall’offerta di gara. La SRR ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse, trattandosi di atti endoprocedimentali, e in subordine l’infondatezza nel merito. La ricorrente ha preso atto dell’orientamento giurisprudenziale sull’inammissibilità, insistendo nel merito solo ove il Collegio non lo avesse condiviso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i motivi di legittimità. Ha ritenuto che il procedimento di aggiornamento biennale del PEF previsto dall’art. 8 della deliberazione ARERA 363/2021 si articoli in una fase di validazione da parte dell’ente territorialmente competente e in una successiva fase, attribuita ad ARERA, di verifica della coerenza regolatoria e di approvazione definitiva delle determinazioni tariffarie. Poiché il provvedimento ARERA di approvazione non risultava ancora adottato e non era stato impugnato, gli atti di validazione contestati avevano natura endoprocedimentale o provvisoria, non erano immediatamente lesivi e non potevano essere autonomamente impugnati. Il TAR ha richiamato l’indirizzo secondo cui la verifica di ARERA è sostanziale e riguarda anche la correttezza della verifica dell’equilibrio della gestione svolta dall’ente d’ambito; eventuali precedenti di immediata impugnabilità riguardavano fattispecie peculiari, non ravvisate nel caso in esame. Spese compensate per l’esito in rito e la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8 deliberazione ARERA 363/2021
l’art. 8, Del. n. 363/2021 di ARERA, disciplina il procedimento di aggiornamento biennale del PEF articolandolo in due fasi: la prima di pertinenza dell’Ente di governo d’ambito (nel caso di specie, la SSR resistente) che procede alla validazione dell’aggiornamento predisposto dal gestore; la seconda di pertinenza dell’ARERA, che verifica la “coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa” e, in caso di esito positivo, approva definitivamente le determinazioni tariffarie dell’Ente di governo;
Il procedimento si svolge in due fasi: la validazione dell’aggiornamento da parte dell’ente di governo d’ambito e la successiva verifica sostanziale di coerenza regolatoria e approvazione definitiva da parte di ARERA. Prima dell’approvazione finale, gli atti di validazione sono provvisori e, in assenza di peculiarità che li rendano autonomamente lesivi, non sono immediatamente impugnabili.
deliberazione ARERA 363/2021
Più nel dettaglio, l’anzidetta pronuncia ha chiarito che l’approvazione del P.E.F. da parte dell’A.R.E.R.A. non costituisce un’attività meramente formale, atteso che essa verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa nella sua interezza, e quindi controlla anche che sia corretta la verifica dell’equilibrio della gestione fatta in precedenza dall’ente di governo di ambito.
L’approvazione di ARERA comporta un controllo effettivo e complessivo della coerenza regolatoria, inclusa la verifica della correttezza dell’accertamento dell’equilibrio della gestione svolto dall’ente d’ambito; non è quindi un passaggio meramente formale.
Massime di principio
- Nel procedimento di aggiornamento biennale del PEF regolato dall’art. 8 della deliberazione ARERA 363/2021, la validazione dell’ente territorialmente competente è una fase endoprocedimentale quando è seguita dalla verifica sostanziale e dall’approvazione definitiva di ARERA; in assenza di un’autonoma lesività, la validazione non è immediatamente impugnabile.
- La verifica di ARERA sull’aggiornamento del PEF non è meramente formale: investe la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione nel loro complesso e comprende il controllo sulla correttezza della verifica dell’equilibrio gestionale previamente svolta dall’ente di governo d’ambito.
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