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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14972/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata è una sentenza del Tribunale di Varese con cui è stata applicata all'imputato la pena concordata ex art. 444 c.p.p., pari ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 266,67 di multa, in relazione a un tentativo di furto pluriaggravato in concorso, con recidiva. L'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., perché nel testo della sentenza non sarebbe stato riportato il capo di imputazione. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto avverso una sentenza di patteggiamento per un motivo estraneo ai limitati motivi di impugnazione consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha inoltre osservato che la mancanza del capo di imputazione nel testo della sentenza non integra una nullità, poiché tra gli elementi essenziali della sentenza ex art. 546, comma 3, c.p.p. non è previsto il capo di imputazione e i fatti possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento. Ha rilevato che la censura sulla mancata trascrizione del capo di imputazione non rientra tra i motivi ammessi per l'impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, comunque, la mancanza del capo d'imputazione non determina nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546, comma 3, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella formulazione dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma; censure diverse sono inammissibili.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La parte ricorrente ha dedotto un vizio di nullità della sentenza per mancata indicazione del capo di imputazione.

  • art. 546, comma 3, c.p.p.

    Tra gli elementi essenziali della sentenza la cui mancanza o incompletezza determina nullità non è compreso il capo di imputazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è consentito soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa doglianza è inammissibile.
  • La mancata trascrizione del capo di imputazione nel corpo della sentenza non integra, di per sé, una nullità della decisione, poiché il capo di imputazione non rientra tra gli elementi essenziali della sentenza previsti dall'art. 546, comma 3, c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile per censura estranea ai limiti legali di impugnazione della sentenza di patteggiamento, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e può essere condannato alla somma in favore della Cassa delle ammende se il ricorso è formulato con colpa.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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