Sentenza del 06/02/2019 n. 3427 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che fosse insufficiente e contraddittoria la motivazione in merito alla prova della qualità di socio del contribuente, con una partecipazione del 25% nella D. s.r.l. Secondo l’Amministrazione, tale contestazione incideva sul diritto al rimborso delle somme versate come imposta sostitutiva nell’ambito della rivalutazione delle partecipazioni societarie. Il contribuente aveva infatti effettuato due versamenti relativi a una precedente rivalutazione e, dopo una nuova rivalutazione delle quote, aveva chiesto il rimborso delle somme precedentemente pagate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo adeguata, completa e logicamente coerente la motivazione della sentenza regionale. La Commissione aveva valorizzato la documentazione prodotta dal contribuente, tra cui le dichiarazioni dei redditi, i modelli F24 relativi ai versamenti e la documentazione sulle rivalutazioni delle partecipazioni. La Corte ha inoltre osservato che la contestazione della qualità di socio risultava difficilmente conciliabile con il fatto che l’Ufficio non aveva contestato materialmente i versamenti effettuati. La richiesta dell’Agenzia mirava in sostanza a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.800,00 per competenze ed Euro 200,00 per spese, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 448 del 2001, art. 5
La norma consentiva la rivalutazione del valore delle partecipazioni societarie mediante il versamento di un’imposta sostitutiva, sulla base di una perizia di stima.
Legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 91
La disposizione ha consentito ulteriori procedure di rivalutazione delle partecipazioni, con possibilità di rideterminare il valore delle quote e di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in relazione a precedenti rivalutazioni, secondo le condizioni applicabili.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
La norma disciplina il rimborso delle somme versate in eccesso o non dovute, richiedendo la prova del pagamento e dell’assenza di una causa giustificativa definitiva del versamento.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La disposizione consente di ricorrere per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nei limiti del controllo sulla motivazione stabiliti dalla giurisprudenza.
Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 27 del 9 maggio 2003, n. 35 del 4 agosto 2004 e n. 16 del 22 aprile 2005
Le circolari prevedono che, in caso di nuova rivalutazione delle partecipazioni, il contribuente possa ripetere la procedura, versare la nuova imposta sostitutiva e chiedere il rimborso dell’imposta precedentemente pagata.
Massime di principio
- Quando una nuova rivalutazione fiscale sostituisce una precedente rivalutazione della stessa partecipazione, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata, purché dimostri i precedenti pagamenti e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
- La documentazione dei versamenti, delle dichiarazioni fiscali, delle perizie e della titolarità delle partecipazioni è essenziale per sostenere una richiesta di rimborso.
- In sede di ricorso per cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: il controllo riguarda soprattutto la correttezza giuridica e l’esistenza di una motivazione coerente.
- Una motivazione non deve rispondere singolarmente a ogni argomento delle parti, ma deve illustrare in modo comprensibile il percorso logico e gli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
- Se l’Amministrazione contesta la qualità di socio, ma non contesta l’effettività dei versamenti e la sentenza valorizza documenti coerenti con la titolarità delle partecipazioni, la censura può essere respinta perché incompatibile con il quadro probatorio complessivo.
- Il silenzio dell’Amministrazione su un’istanza di rimborso può costituire un silenzio-rifiuto impugnabile davanti al giudice tributario, secondo le regole applicabili al procedimento di rimborso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →