Cassazione Civile, Ordinanza n. 16410/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino delle isole Mauritius ha proposto opposizione avverso un decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, deducendo di essere presente in Italia dal 1994 e di non avere rinnovato il permesso di soggiorno per smarrimento dei documenti. L'amministrazione ha sostenuto che, dopo la scarcerazione a seguito di una direttissima del 16/10/2023, lo straniero era stato accompagnato presso l'ufficio immigrazione e lì gli era stato notificato il decreto di espulsione. Il Giudice di pace ha respinto l'opposizione con motivazione ritenuta dal ricorrente meramente stereotipata, senza esaminare la concreta situazione personale e familiare in Italia e senza valutare la dedotta violazione dell'art. 8 CEDU e della normativa sull'espulsione. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 D.Lgs. n. 150/2011, 13, comma 2, lett. b), e 19, comma 1.1, D.Lgs. n. 286/1998, in relazione agli artt. 8 CEDU e 117 Cost., per mancato esame della vita privata e familiare e per motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione del Giudice di pace era stereotipata, apodittica e non centrata sul caso concreto, perché non prendeva in considerazione le specifiche deduzioni del ricorrente, in particolare la prospettata vita familiare in Italia. È stato ribadito che il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione è violato quando la motivazione sia mancante o meramente apparente, oppure incomprensibile o contraddittoria, e che non basta il richiamo alle ragioni dell'amministrazione o a formule generali e astratte. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18 D.Lgs. n. 150/2011
Richiamato come norma processuale dell'opposizione al decreto di espulsione, in combinazione con le censure sulla motivazione e sulla corretta valutazione della fattispecie concreta.
art. 13, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 286/1998
Richiamato quale base normativa del decreto di espulsione contestato.
art. 19, comma 1.1, D.Lgs. n. 286/1998
Richiamato in relazione ai limiti all'espulsione e alla necessità di considerare eventuali profili ostativi connessi alla tutela della vita privata e familiare.
art. 8 C.E.D.U.
La Corte richiama la necessità di esaminare la concreta situazione personale e familiare dello straniero alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
art. 117 Cost.
Invocato quale parametro di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi convenzionali, incluso l'art. 8 CEDU.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata come base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, violato dalla motivazione meramente apparente o stereotipata.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione il giudice deve valutare la fattispecie concreta e non può limitarsi a formule generiche o al mero richiamo alle ragioni dell'amministrazione.
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando non consente di comprendere le ragioni del rigetto delle specifiche deduzioni dell'opponente.
- Ai fini dell'espulsione dello straniero deve essere esaminata anche la possibile incidenza del diritto al rispetto della vita privata e familiare, quando sia specificamente allegato un radicamento sul territorio nazionale.
- Il rispetto del "minimo costituzionale" della motivazione richiede una risposta effettiva alle questioni decisive dedotte in giudizio, non essendo sufficiente un'affermazione astratta di insussistenza di elementi ostativi all'espulsione.
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