Regolamento (UE) 2024/397
Regolamento delegato (UE) 2024/397 della Commissione, del 20 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il calcolo della misura del rischio di scenario di stress
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce in modo dettagliato come gli enti devono costruire e applicare gli scenari estremi di shock futuri per i fattori di rischio non modellizzabili ai fini del calcolo della misura del rischio di scenario di stress. Prevede due approcci principali, diretto e stepwise, sia per il singolo fattore sia per categorie standardizzate di fattori non modellizzabili, con regole specifiche in funzione della disponibilità di osservazioni storiche. Disciplina inoltre la determinazione del periodo di stress, il trattamento dei casi in cui i prezzi non siano calcolabili con i modelli interni, l’aggregazione delle misure e i requisiti documentali interni.
Norme tecniche di regolamentazione per il calcolo della misura del rischio di scenario di stress per i fattori di rischio non modellizzabili nel metodo dei modelli interni del rischio di mercato.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 che calcolano requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell’ambito del metodo alternativo dei modelli interni, con riferimento ai fattori di rischio non modellizzabili e, quando ricorrono le condizioni previste, alle categorie standardizzate non modellizzabili. Il regolamento disciplina la determinazione degli scenari estremi di shock futuri, dello scenario estremo regolamentare di shock futuri, del periodo di stress, delle regole di aggregazione e dei requisiti qualitativi di documentazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Rilevano inoltre i rinvii al regolamento delegato (UE) 2022/2060 per la classificazione delle categorie standardizzate e al regolamento delegato (UE) 2022/2059 per test retrospettivi e assegnazione profitti/perdite.
Regolamento delegato (UE) 2024/397: scenari estremi di shock futuri per il rischio di mercato dei fattori non modellizzabili
Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 575/2013 e specifica le norme tecniche di regolamentazione necessarie per calcolare la misura del rischio di scenario di stress relativa ai fattori di rischio non modellizzabili nel metodo dei modelli interni. La disciplina mira a garantire uniformità applicativa nell’Unione, coerenza con il quadro di Basilea e un livello prudenziale adeguato, riducendo al minimo l’arbitraggio regolamentare.
Finalità e contesto regolamentare
Le premesse chiariscono che le metodologie devono essere allineate agli standard internazionali concordati dal Comitato di Basilea nel gennaio 2019. Il regolamento tiene conto della variabilità della qualità dei dati e del numero di osservazioni disponibili per i diversi fattori di rischio, prevedendo quindi approcci alternativi in funzione della disponibilità informativa. È inoltre sottolineato che il calcolo dello scenario estremo deve essere prudente, soprattutto quando i dati sono pochi o incerti.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano agli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, con particolare riferimento ai fattori di rischio non modellizzabili. In taluni casi il regolamento consente di trattare congiuntamente più fattori di rischio, purché appartengano alla stessa categoria standardizzata non modellizzabile e siano state rispettate le regole del regolamento delegato (UE) 2022/2060 sulla modellizzabilità.
Scenari estremi per il singolo fattore di rischio
Per il singolo fattore di rischio non modellizzabile, il regolamento prevede due metodi alternativi:
- il metodo diretto, basato sul calcolo della perdita attesa della coda destra della serie di perdite ricavata dai rendimenti storici a 10 giorni lavorativi;
- il metodo graduale (stepwise), fondato sulla costruzione di shock calibrati verso l’alto e verso il basso e sulla selezione dello shock che produce la perdita massima.
L’uso del metodo diretto è subordinato a condizioni precise: criteri interni coerenti nel tempo, documentazione dei passaggi tra metodi, calcolo giornaliero complementare dello scenario stepwise per i 20 giorni lavorativi precedenti la segnalazione prudenziale e disponibilità di almeno 200 perdite nella serie storica. Se tali condizioni non ricorrono, si applica lo stepwise.
Calibrazione degli shock e regole statistiche
La determinazione dei rendimenti a 10 giorni lavorativi è disciplinata dall’articolo 7, che stabilisce come costruire la serie nel periodo di stress e come estenderla con le osservazioni successive. Gli shock calibrati sono poi determinati, a seconda del numero di osservazioni, con:
- il metodo storico, se le osservazioni sono almeno 200;
- il metodo sigma asimmetrico, se le osservazioni sono almeno 12 ma meno di 200;
- il metodo fallback, se le osservazioni sono meno di 12.
Il metodo storico si fonda sugli stimatori di perdita attesa della coda sinistra o destra. Il metodo sigma asimmetrico divide la serie in due sottoinsiemi rispetto alla mediana e calcola separatamente le statistiche di coda. Il fallback utilizza, in via principale, il fattore di ponderazione del rischio previsto dalla disciplina prudenziale, adattato all’orizzonte di liquidità; nei casi di punti di curva o superficie si considera il fattore più vicino per scadenza. In via residuale, si seleziona un fattore sostitutivo omogeneo e con adeguata disponibilità di dati.
Periodo di stress e osservazioni storiche
Il periodo di stress è un elemento centrale del calcolo. Gli enti devono individuare un periodo di osservazione di 12 mesi che massimizzi la misura del rischio di scenario di stress per la categoria generale di fattori di rischio, oppure, in alternativa, la perdita attesa parziale prevista dal regolamento (UE) n. 575/2013, fornendo prova che il periodo scelto rappresenti effettivamente un periodo di stress finanziario per i propri fattori di rischio.
In ogni caso, il periodo di osservazione deve partire almeno dal 1° gennaio 2007, in coerenza con la crisi finanziaria globale del 2007-2008, e deve essere riesaminato almeno con frequenza trimestrale. Le osservazioni utilizzate devono includere, quando pertinente, quelle impiegate per calibrare gli scenari di shock futuri di precedenti valutazioni del fattore come modellizzabile.
Casi di non prezzabilità e uso di metodi basati sulla sensibilità
Il regolamento affronta anche l’ipotesi in cui, applicando uno scenario di shock, alcuni strumenti finanziari o merci del portafoglio non possano essere valutati con i metodi di pricing del modello interno. In tal caso gli enti devono identificarli e usare metodi di determinazione dei prezzi basati sulla sensibilità, includendo almeno i termini significativi di primo e secondo ordine delle approssimazioni di Taylor. Tali metodi possono essere usati anche solo per la scelta del periodo di stress, purché le variazioni di prezzo non rilevate non cambino il periodo individuato.
Scenario estremo regolamentare di shock futuri
Accanto allo scenario estremo "tecnico" per il calcolo della misura del rischio, il regolamento disciplina lo scenario estremo regolamentare di shock futuri. Regola generale è che esso coincida con lo shock che genera la perdita massima possibile dalla variazione del fattore di rischio non modellizzabile, purché la perdita massima abbia valore finito.
Se la perdita massima non è finita, l’ente deve ricorrere a un approccio basato su esperti, usando informazioni qualitative e quantitative disponibili per stimare una perdita non superabile con livello di certezza del 99,95% su un orizzonte di 10 giorni lavorativi in un periodo di stress equivalente a quello individuato per il fattore di rischio. La stima deve considerare asimmetria e curtosi eccessiva e va poi scalata per l’orizzonte di liquidità. Regole analoghe si applicano quando lo scenario riguarda più fattori di rischio.
Calcolo per più fattori di rischio e classificazione delle misure
Il regolamento consente il calcolo della misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio soltanto in presenza di due condizioni: i fattori devono appartenere alla stessa categoria standardizzata e la categoria deve essere stata valutata come modellizzabile o non modellizzabile secondo il regolamento delegato (UE) 2022/2060.
Nell’aggregazione delle misure, il testo distingue tra:
- misure che riflettono unicamente il rischio idiosincratico di differenziali creditizi;
- misure che riflettono unicamente il rischio azionario idiosincratico;
- altre misure non classificabili in tali categorie.
Per le prime due categorie sono richieste specifiche verifiche circa l’assenza di componente sistematica, la natura del fattore e la trascurabilità della correlazione, con documentazione dei test statistici effettuati.
Aggregazione, coefficiente di non linearità e compensazione dell’incertezza
La misura del rischio di scenario di stress deve poi essere riscalata e aggregata secondo le formule dell’articolo 16, che tengono conto dell’orizzonte di liquidità e, a seconda dei casi, del coefficiente di non linearità o dell’UCF. Il coefficiente di non linearità è disciplinato separatamente per singolo fattore e per categoria; la sua determinazione dipende dal fatto che lo scenario estremo coincida o meno con gli shock calibrati verso l’alto o verso il basso e incorpora la stima del parametro di coda.
L’UCF, invece, è ancorato al numero di perdite osservate nella serie storica da cui è stato ricavato lo scenario estremo. In sostanza, il regolamento introduce un meccanismo di prudenza aggiuntiva quando la base dati è più limitata.
Obblighi documentali e applicazione finale
Le politiche interne dell’ente devono documentare in modo completo criteri, metodi, assunzioni, deroghe e giustificazioni, così da dimostrare il rispetto di tutte le condizioni previste. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Metodi di costruzione dello scenario estremo per un singolo fattore
L’articolo 1 prevede che gli enti possano usare il metodo diretto dell’articolo 2 oppure il metodo graduale (stepwise) dell’articolo 3. Il metodo diretto è ammesso solo se gli enti hanno criteri coerenti nel tempo per scegliere il metodo, documentano i cambi di approccio, calcolano giornalmente lo scenario stepwise per i 20 giorni lavorativi precedenti la segnalazione prudenziale e dispongono di almeno 200 perdite nella serie temporale. In caso contrario si applica il metodo stepwise.
Metodo diretto per i fattori non modellizzabili
L’articolo 2 impone di costruire una serie di perdite partendo dai rendimenti a 10 giorni lavorativi nel periodo di stress, applicare gli shock al valore del fattore e calcolare la perdita corrispondente; lo scenario estremo è lo shock che produce la perdita pari alla stima della perdita attesa della coda destra (articolo 11, paragrafo 2).
Metodo stepwise per i fattori non modellizzabili
L’articolo 3 prevede la determinazione dei rendimenti a 10 giorni lavorativi, poi degli shock calibrati verso l’alto e verso il basso tramite metodo storico, sigma asimmetrico o fallback a seconda del numero di osservazioni (almeno 200, tra 12 e 199, meno di 12). Gli shock vengono applicati in una griglia di scenari e lo scenario estremo è quello che genera la perdita massima.
Scenari per categorie standardizzate non modellizzabili
Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano il caso in cui la misura del rischio di scenario di stress sia calcolata per più di un fattore di rischio appartenente alla stessa categoria standardizzata non modellizzabile ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/2060. Anche qui è possibile usare il metodo diretto o lo stepwise, con condizioni analoghe di coerenza, documentazione e calcolo giornaliero complementare per i 20 giorni lavorativi precedenti la segnalazione.
Calcolo dei rendimenti su 10 giorni lavorativi
L’articolo 7 definisce come costruire la serie temporale dei rendimenti a 10 giorni lavorativi: una sola osservazione per giorno lavorativo nel periodo di stress, estensione con le osservazioni dei 20 giorni lavorativi successivi, scelta della data successiva che minimizza la distanza in giorni lavorativi e riscalatura del rendimento al periodo di 10 giorni. La serie deve includere almeno le osservazioni usate per calibrare gli scenari di shock futuri ex articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, se il fattore era in precedenza modellizzabile.
Metodi di calibrazione degli shock
Gli articoli 8 e 9 fissano il metodo storico e il metodo sigma asimmetrico. Il primo usa le stime di perdita attesa della coda sinistra o destra per determinare gli shock verso il basso e verso l’alto; il secondo divide i rendimenti in due sottoinsiemi rispetto alla mediana e calcola shock differenziati su base statistica. L’articolo 10 disciplina il fallback: per alcuni fattori usa il fattore di ponderazione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 moltiplicato per l’orizzonte di liquidità; per i punti di curva o superficie usa il fattore più vicino per scadenza; negli altri casi si seleziona un fattore di rischio sostitutivo con caratteristiche omogenee e serie storiche sufficienti.
Stimatori della perdita prevista e periodo di stress
L’articolo 11 fissa gli stimatori della perdita attesa della coda sinistra e destra con livello di confidenza del 2,5%. L’articolo 12 stabilisce che il periodo di stress va individuato come il periodo di osservazione di 12 mesi che massimizza la misura del rischio di scenario di stress per la categoria generale, con possibilità alternativa di massimizzare la perdita attesa parziale; il periodo deve essere ricercato in un orizzonte che parte almeno dal 1° gennaio 2007 e riesaminato almeno trimestralmente.
Calcolo delle perdite e limiti d’uso dei metodi di pricing
L’articolo 13 impone di calcolare la perdita sul portafoglio usando i metodi di determinazione dei prezzi del modello di misurazione del rischio. Se alcuni strumenti o merci non sono prezzabili, gli enti devono individuarli e usare metodi basati sulla sensibilità, almeno con termini di primo e secondo ordine della serie di Taylor. Tali metodi possono essere usati anche solo per determinare il periodo di stress, purché non alterino tale individuazione.
Scenario estremo regolamentare di shock futuri
L’articolo 14 definisce lo scenario estremo regolamentare come lo shock che genera la perdita massima da variazione del fattore di rischio non modellizzabile, se la perdita massima è finita. Se non lo è, si applica un approccio esperto per stimare una perdita non superabile con certezza 99,95% su 10 giorni lavorativi in un periodo di stress equivalente, tenendo conto di asimmetria e curtosi, e la perdita va poi scalata per l’orizzonte di liquidità. Regole analoghe valgono per scenari che coinvolgono più fattori di rischio.
Quando si può calcolare lo scenario per più fattori di rischio
L’articolo 15 consente il calcolo di una misura del rischio di scenario di stress per più fattori solo se questi appartengono alla stessa categoria standardizzata ex regolamento delegato (UE) 2022/2060 e se la modellizzabilità della categoria è stata valutata in base a tale regolamento.
Aggregazione e classificazione dei rischi
L’articolo 16 stabilisce la formula di aggregazione delle misure riscalate, distinguendo casi con applicazione del metodo stepwise o diretto, sia per un singolo fattore sia per categorie standardizzate, e il caso dello scenario regolamentare di cui all’articolo 14. La norma introduce inoltre la distinzione tra misure che riflettono solo rischio idiosincratico di differenziali creditizi, solo rischio azionario idiosincratico, e altre misure, con requisiti di natura del fattore, assenza di componente sistematica, correlazione trascurabile e documentazione dei test statistici.
Coefficiente di non linearità e stima del parametro di coda
Gli articoli 17 e 18 disciplinano il coefficiente di non linearità per un fattore singolo o per una categoria. Se lo scenario estremo non coincide con gli shock calibrati verso l’alto o verso il basso, il coefficiente è fissato a un valore specifico previsto dalla norma; negli altri casi il coefficiente si calcola tramite formule che incorporano la stima del parametro di coda e le perdite conseguenti a shock scalati. L’articolo 19 definisce la stima del parametro di coda, che nei casi ordinari dipende dal metodo storico usato e, negli altri casi, è pari a 1.
Fattore di compensazione dell’incertezza e documentazione
L’articolo 20 determina l’UCF in funzione del numero di perdite osservate nella serie storica da cui è stato ricavato lo scenario, sia per il singolo fattore sia per la categoria. L’articolo 21 impone che le politiche interne documentino in modo completo criteri, metodi, assunzioni, deroghe e giustificazioni necessari a dimostrare il rispetto del regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 22 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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