Regolamento (UE) 2023/2210
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2210 della Commissione, del 20 ottobre 2023, che autorizza l’immissione sul mercato del 3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 DH1 quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il 3-fucosillattosio (3-FL) prodotto da un ceppo derivato di E. coli K-12 DH1 come nuovo alimento, inserendolo nell’elenco unionale dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Stabilisce per diverse categorie di prodotti le condizioni d’uso e i livelli massimi, nonché specifici obblighi di etichettatura per gli integratori alimentari. Prevede inoltre una tutela dei dati scientifici per cinque anni a favore di Glycom A/S, durante i quali solo tale società può immettere il prodotto sul mercato dell’Unione, salvo uso di dati non protetti o consenso del richiedente.
Autorizzazione all’immissione sul mercato del 3-fucosillattosio (3-FL) prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 DH1 come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco اتحeione dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea ai nuovi alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, con riferimento specifico al 3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 DH1. Riguarda gli operatori che intendono immettere tale nuovo alimento sul mercato UE e, in particolare, la società Glycom A/S durante il periodo di tutela dei dati; disciplina inoltre le condizioni d’uso, i livelli massimi, l’etichettatura e le specifiche del prodotto in varie categorie di alimenti, incluse formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali, bevande, prodotti lattiero-caseari, barrette ai cereali, sostituti della razione giornaliera per il controllo del peso e integratori alimentari. È previsto un regime di esclusiva temporanea di cinque anni dalla data di entrata in vigore per il richiedente originario, salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento ai dati protetti o con consenso del titolare.
3-fucosillattosio (3-FL) prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 DH1 come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2210 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione del 3-fucosillattosio (3-FL) prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 DH1 quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento si inserisce nel sistema dell’elenco unionale dei nuovi alimenti, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, e tiene conto del parere scientifico favorevole dell’EFSA del 27 aprile 2023 sulla sicurezza del prodotto nelle condizioni d’uso proposte.
Contesto normativo e iter di valutazione
La Commissione richiama il principio cardine del regolamento (UE) 2015/2283: solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati. Il richiedente, Glycom A/S, ha presentato domanda il 25 marzo 2021 per il 3-FL ottenuto mediante fermentazione microbica con un ceppo geneticamente modificato di E. coli K-12 DH1, proponendone l’impiego in numerose categorie alimentari, tra cui formule per lattanti, formule di proseguimento, prodotti lattiero-caseari, bevande, alimenti a fini medici speciali, sostituti della razione giornaliera per il controllo del peso e integratori alimentari. La Commissione ha chiesto la valutazione dell’EFSA il 4 ottobre 2021; l’Autorità ha concluso che il 3-FL è sicuro alle condizioni d’uso proposte per le popolazioni destinatarie indicate. La decisione tiene conto anche della richiesta di tutela di specifici studi e dati scientifici forniti a supporto della domanda, ritenuti essenziali per le conclusioni di sicurezza.
Autorizzazione e inserimento nell’elenco dei nuovi alimenti
L’articolo 1 autorizza il 3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di E. coli K-12 DH1 all’immissione sul mercato dell’Unione e ne dispone l’inserimento nell’elenco unionale dei nuovi alimenti. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conseguentemente, con l’inserimento della voce corrispondente nelle tabelle relative ai nuovi alimenti autorizzati e alle specifiche.
Condizioni d’uso e livelli massimi
Il nuovo alimento può essere utilizzato soltanto entro i livelli massimi fissati per ciascuna categoria di alimento. In particolare:
- formule per lattanti: 1,75 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore;
- formule di proseguimento: 1,75 g/l alle medesime condizioni;
- prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, anche UHT, a base di latte: 2,0 g/l;
- prodotti non aromatizzati fermentati a base di latte: 2,0 g/l per le bevande e 4,0 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande;
- prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente: 2,0 g/l per le bevande e 12,0 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande;
- barrette ai cereali: 25,0 g/kg;
- bevande a base di latte e prodotti analoghi: 2,0 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo e 12,0 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande;
- bevande aromatizzate, escluse quelle con pH inferiore a 5: 1,25 g/l;
- sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso: 2,0 g/l per le bevande e 25,0 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande;
- alimenti a fini medici speciali, esclusi quelli per lattanti e bambini nella prima infanzia: secondo le particolari esigenze nutrizionali dei destinatari, ma comunque non oltre 4,0 g/l o 4,0 g/kg nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito;
- integratori alimentari destinati alla popolazione generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia: 4,0 g/giorno.
Obblighi di etichettatura
L’allegato impone che la denominazione del nuovo alimento in etichetta sia "3-fucosillattosio". Per gli integratori alimentari contenenti 3-FL sono previste due avvertenze obbligatorie:
- non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni;
- non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di 3-fucosillattosio.
Specifiche di composizione e purezza
La tabella delle specifiche qualifica il 3-FL come polvere purificata e concentrata, bianca-biancastra, ottenuta mediante fermentazione microbica e contenente quantità limitate di D-lattosio, 3-fucosillattulosio e L-fucosio. Sono inoltre fissati:
- la denominazione chimica: β-D-galattopiranosil-(1→4)-[α-L-fucopiranosil-(1→3)]-D-glucopiranosio;
- la formula chimica: C18H32NO15;
- la massa molecolare: 488,44 Da;
- il numero CAS: 41312-47-4;
- la fonte: ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 DH1. Sono poi stabiliti parametri di composizione minima e massima, limiti per metalli pesanti e contaminanti, criteri microbiologici e limiti di endotossine.
Tutela dei dati e esclusiva temporanea
Il regolamento riconosce che alcuni studi e dati scientifici del dossier di Glycom A/S soddisfano i requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e devono quindi essere tutelati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La tutela riguarda, tra l’altro, i metodi analitici HPLC-ESI-MS/MS, NMR e HPAEC-PAD, la descrizione del ceppo produttore, del processo di produzione, della composizione, delle prove di stabilità e gli studi tossicologici e genotossicologici citati nel provvedimento. Per cinque anni a decorrere dal 12 novembre 2023, solo Glycom A/S può immettere sul mercato dell’Unione il 3-FL prodotto con un ceppo derivato di E. coli K-12 DH1, salvo che un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione autonoma senza riferimento ai dati protetti o con il consenso del titolare. La data finale della tutela è indicata nel 12 novembre 2028.
Rapporti con future domande di autorizzazione
La limitazione dell’autorizzazione e della tutela dei dati non impedisce ad altri operatori di presentare in futuro una domanda per lo stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute lecitamente e non richieda l’uso dei dati protetti di Glycom A/S. Il regolamento, quindi, coniuga protezione dell’investimento scientifico del richiedente originario e possibilità di accesso al mercato per ulteriori operatori in presenza dei presupposti previsti dal diritto UE.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per effetto delle disposizioni transitorie e del testo dell’allegato, la data di autorizzazione rilevante ai fini dell’iscrizione e della tutela dei dati è il 12 novembre 2023.
Disposizioni principali
Autorizzazione e iscrizione nell’elenco unionale
L’articolo 1 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione del 3-fucosillattosio prodotto con un ceppo derivato di E. coli K-12 DH1 e ne dispone l’inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato del medesimo regolamento è modificato di conseguenza.
Esclusiva temporanea a favore di Glycom A/S
L’articolo 2 prevede che, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo Glycom A/S sia autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento ai dati scientifici protetti o con il consenso di Glycom A/S.
Tutela dei dati scientifici
L’articolo 3 stabilisce che i dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e rispondenti ai requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore, senza il consenso di Glycom A/S.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che l’entrata in vigore utile ai fini della tutela dati è il 12 novembre 2023, e la data finale della tutela dei dati è il 12 novembre 2028.
Condizioni d’uso e livelli massimi
L’allegato introduce nella tabella 1 dell’elenco unionale le condizioni di impiego del 3-FL in diverse categorie alimentari, con livelli massimi espressi come 3-fucosillattosio: 1,75 g/l in formule per lattanti e formule di proseguimento; 2,0 g/l in prodotti non aromatizzati pastorizzati e sterilizzati a base di latte; 2,0 g/l per bevande e 4,0 g/kg per prodotti non bevande nei prodotti fermentati a base di latte non aromatizzati; 2,0 g/l per bevande e 12,0 g/kg per prodotti non bevande nei prodotti fermentati aromatizzati a base di latte; 25,0 g/kg nelle barrette ai cereali; 2,0 g/l nelle bevande a base di latte e prodotti analoghi e 12,0 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande; 1,25 g/l nelle bevande aromatizzate con esclusione di quelle con pH inferiore a 5; 2,0 g/l per bevande e 25,0 g/kg per altri prodotti nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso; per gli alimenti a fini medici speciali, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, i livelli devono essere commisurati alle particolari esigenze nutrizionali ma non superare 4,0 g/l o 4,0 g/kg; negli integratori alimentari destinati alla popolazione generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia, il limite è 4,0 g/giorno.
Obblighi di etichettatura
Sempre nell’allegato, per i prodotti che contengono il nuovo alimento la denominazione da riportare in ეტichetta è "3-fucosillattosio". Per gli integratori alimentari contenenti 3-FL è obbligatorio indicare che non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni e che non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di 3-fucosillattosio.
Specifiche del nuovo alimento
La tabella 2 dell’allegato definisce il 3-FL come polvere purificata e concentrata, bianca-biancastra, prodotta mediante fermentazione microbica, contenente livelli limitati di D-lattosio, 3-fucosillattulosio e L-fucosio. Sono fissate la denominazione chimica, la formula chimica (C18H32NO15), la massa molecolare (488,44 Da), il numero CAS (41312-47-4), la fonte produttiva (ceppo geneticamente modificato di E. coli K-12 DH1) e una serie di criteri di purezza, contaminanti, parametri microbiologici ed endotossine.
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