Regolamento (UE) 2023/2917
Regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione, del 20 ottobre 2023, relativo alle attività di verifica, all’accreditamento dei verificatori e all’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo organico il quadro tecnico e procedurale per MRV e verifica nel trasporto marittimo, tenendo conto dell’inclusione del settore nel sistema ETS dal 1 gennaio 2024. Definisce i compiti dei verificatori, i requisiti di competenza e imparzialità, le regole di accreditamento, lo scambio di informazioni con le autorità nazionali e l’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento responsabili. Abroga integralmente il regolamento delegato (UE) 2016/2072 e introduce norme specifiche anche per le relazioni a livello di società e per le relazioni parziali sulle emissioni.
Disciplina le attività di verifica, l’accreditamento dei verificatori e l’approvazione dei piani di monitoraggio nel sistema UE di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni del trasporto marittimo.
Ambito di applicazione
Si applica alle società di navigazione e ai soggetti coinvolti nel monitoraggio, nella comunicazione, nella verifica e nell’accreditamento delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo ai sensi del regolamento (UE) 2015/757, come modificato dal regolamento (UE) 2023/957. Riguarda la valutazione dei piani di monitoraggio, la verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, nonché l’approvazione dei piani di monitoraggio e delle loro modifiche da parte delle autorità di riferimento responsabili. Si applica dal 1 gennaio 2024; resta fuori l’approvazione dei piani di monitoraggio per le navi soggette al regolamento (UE) 2015/757 ma non alla direttiva 2003/87/CE, per le quali l’approvazione dell’autorità di riferimento non è richiesta.
Regolamento delegato (UE) 2023/2917: verifica, accreditamento e approvazione dei piani di monitoraggio nel trasporto marittimo
Il regolamento aggiorna e sostituisce integralmente il precedente quadro delegato del 2016 per il sistema MRV del trasporto marittimo. La riforma è connessa all’inclusione delle emissioni del trasporto marittimo nel sistema ETS dell’Unione dal periodo di riferimento che inizia il 1 gennaio 2024 e all’estensione del monitoraggio e della verifica anche ad altri gas e a ulteriori categorie di navi.
Finalità e coordinamento con il quadro UE di base
Il testo integra il regolamento (UE) 2015/757, come modificato dal regolamento (UE) 2023/957, e coordina le nuove esigenze di verifica dei dati aggregati a livello di società, delle relazioni parziali sulle emissioni in caso di cambiamento di società e dell’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento responsabili. Il regolamento mira a garantire procedure armonizzate, indipendenti e tecnicamente affidabili, riducendo gli oneri amministrativi e allineando il settore marittimo alle regole ETS già applicabili agli altri settori.
Ambito materiale e soggetti coinvolti
Il regolamento riguarda tre grandi blocchi di attività: la valutazione dei piani di monitoraggio, la verifica delle relazioni sulle emissioni e delle relazioni parziali sulle emissioni, e la verifica dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società. In parallelo disciplina l’accreditamento dei verificatori, i requisiti di competenza e imparzialità del personale, la vigilanza degli organismi nazionali di accreditamento e i rapporti con le autorità di riferimento responsabili.
Definizioni e principi generali
L’articolo 2 fornisce le definizioni operative essenziali, tra cui quelle di difformità, soglia di rilevanza, rischio intrinseco, rischio di controllo, rischio di non individuazione, rischio di verifica e inesattezza rilevante. L’articolo 3 introduce una presunzione di conformità alle norme armonizzate: il verificatore che dimostri di rispettarle è considerato conforme, nei limiti in cui tali norme coprano i requisiti del regolamento.
Valutazione dei piani di monitoraggio
Nella fase di valutazione del piano di monitoraggio, la società deve trasmettere il piano su modello conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 e fornire, prima dell’inizio della valutazione, la documentazione tecnica sugli impianti, la valutazione del rischio, le informazioni sulle modifiche del sistema e, se applicabile, la prova dell’incarico conferito dall’armatore quando la società non coincide con il proprietario/armatore.
Il verificatore deve esaminare completezza, accuratezza, pertinenza e conformità del piano rispetto al regolamento (UE) 2015/757, verificando in particolare la correttezza dei dati identificativi, l’adeguatezza delle fonti di emissione e delle apparecchiature di misurazione, nonché la tenuta del sistema di controllo e dei flussi di dati. Sono previste visite in sito, con possibilità di visita virtuale o di rinuncia alla visita solo in presenza di condizioni specifiche e con motivazione nella documentazione interna di verifica. Le difformità devono essere corrette prima dell’avvio del periodo di riferimento; il verificatore redige conclusioni scritte che attestano conformità o non conformità e riassumono le attività svolte.
Verifica delle relazioni sulle emissioni e delle relazioni parziali
Per la verifica delle relazioni sulle emissioni e delle relazioni parziali, la società deve fornire un set di informazioni iniziali sulle tratte, sulle lacune nei dati, sui metodi di stima dei dati mancanti, sulla relazione dell’anno precedente e sul piano di monitoraggio applicato. Successivamente, il verificatore può richiedere documenti di bordo, bunkeraggio, certificati dei combustibili, dati sui passeggeri o sul carico, informazioni sui flussi informatici, sulle apparecchiature di misurazione e su eventuali letture dei serbatoi o misurazioni dirette.
La verifica si articola in analisi strategica, analisi dei rischi, piano di verifica, verifiche documentali e sul campo, controllo dei dati comunicati e trattamento di inesattezze o difformità. La soglia di rilevanza è fissata al 5 % per il consumo di combustibile, per le emissioni e per le altre informazioni pertinenti. Il verificatore deve confermare che i dati siano privi di inesattezze rilevanti e che la relazione rispetti il regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, la direttiva 2003/87/CE. La relazione di verifica deve contenere un contenuto minimo dettagliato, inclusi esito della verifica, visite in sito, eventuali visite virtuali, descrizione delle inesattezze non corrette, raccomandazioni di miglioramento e nomi dei soggetti coinvolti nella verifica.
Verifica delle relazioni a livello di società
Il regolamento introduce una disciplina specifica per le relazioni a livello di società, dovuta alla nuova responsabilità aggregata delle società di navigazione nell’ETS. La società deve trasmettere la relazione consolidata, le relazioni di verifica delle singole navi, l’elenco delle navi sotto la propria responsabilità e, se necessario, la documentazione dell’anno precedente e delle relazioni relative al periodo antecedente in caso di cambio di società.
La soglia di rilevanza cambia in funzione del volume complessivo: se la somma delle emissioni aggregate di tutte le navi soggette a ETS supera 500 000 tonnellate di CO2 equivalente, la soglia è del 2 %; altrimenti è del 5 %. Anche qui valgono analisi strategica, piano di verifica, controlli incrociati, verifiche sul sistema di controllo, visite in sito o virtuali e trattamento delle non conformità. La relazione di verifica deve riprodurre i dati aggregati sulle emissioni nel formato richiesto dal regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Requisiti dei verificatori: competenze, qualità, imparzialità
Il regolamento pone notevole enfasi sulla governance interna dei verificatori. Essi devono disporre di un processo continuo di garanzia delle competenze, con criteri generali e specifici per le diverse funzioni, formazione continua, valutazione periodica del rendimento e verifica della capacità di assumere incarichi compatibili con l’accreditamento. Le squadre di verifica devono comprendere un auditor responsabile e, se necessario, altri auditor ed esperti tecnici.
Sono richiesti requisiti di conoscenza del quadro normativo UE, delle tecniche di revisione dei dati, dell’analisi dei rischi, dei sistemi informatici, del campionamento e delle peculiarità del settore marittimo, richiamate in modo analitico nell’allegato I. Il regolamento disciplina inoltre il riesame indipendente delle attività di verifica, il ricorso a esperti tecnici e il contenuto minimo della documentazione interna di verifica.
Particolarmente stringenti sono le regole di imparzialità e indipendenza: il verificatore non può fornire consulenza o assistenza tecnica che comprometta la propria obiettività, non può affidare all’esterno il riesame indipendente o la relazione di verifica e deve gestire i conflitti di interesse in modo strutturato. È inoltre prevista una regola di cooling-off per l’auditor responsabile nelle verifiche a livello di società dopo sei anni consecutivi.
Accreditamento e vigilanza degli organismi nazionali di accreditamento
L’accreditamento dei verificatori si fonda sul regolamento (CE) n. 765/2008 e sulle norme armonizzate richiamate dal regolamento. Il certificato copre tutte le attività di verifica previste e ha durata massima di cinque anni. Il procedimento comprende domanda, valutazione documentale e in sito, osservazione diretta delle prestazioni, gestione delle difformità, decisione finale, vigilanza annuale, rivalutazione prima della scadenza e possibili valutazioni straordinarie.
Sono disciplinate anche le misure amministrative: sospensione e revoca in caso di violazioni gravi o persistenti, false informazioni, occultamento intenzionale di informazioni o condanne per frode. Gli Stati membri devono garantire procedure di reclamo, cooperazione tra organismi nazionali di accreditamento e meccanismi di valutazione inter pares e riconoscimento reciproco dei certificati.
Scambio di informazioni e cooperazione istituzionale
Il regolamento costruisce un sistema di scambio informativo tra organismi nazionali di accreditamento, autorità di riferimento responsabili, società e Commissione. Ogni anno gli organismi di accreditamento trasmettono un programma di lavoro entro il 31 dicembre e una relazione di gestione entro il 1 giugno; i verificatori notificano entro il 15 novembre i dati delle verifiche pianificate. Le autorità di riferimento comunicano a loro volta i risultati delle verifiche e delle ispezioni, i reclami e le eventuali non conformità riscontrate.
Sono previste anche banche dati pubbliche dei verificatori accreditati e scambi di informazioni su misure amministrative, sospensioni o revoche. Per i casi transfrontalieri, l’organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro può chiedere a quello di un altro Stato membro di svolgere attività di vigilanza per suo conto.
Approvazione dei piani di monitoraggio e delle loro modifiche
Le autorità di riferimento responsabili devono approvare i piani di monitoraggio e le modifiche tenendo conto delle conclusioni del verificatore e assicurando il rispetto dell’articolo 6 e degli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757. La società trasmette le conclusioni del verificatore e le informazioni supplementari necessarie; in caso di mancata approvazione, l’autorità deve motivare la decisione e consentire la revisione del piano.
Per le modifiche, la società deve trasmettere il piano modificato senza indebito ritardo e, per alcune modifiche, fornire la prova del cambiamento di società e dell’eventuale approvazione precedente. Prima dell’approvazione, se il piano originario non consente un monitoraggio completo, la società può utilizzare il piano modificato; in caso di dubbio, deve usare entrambi i piani in parallelo e registrare i risultati separatamente.
Abrogazione e decorrenza
Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 dal 1 gennaio 2024. Entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 1 gennaio 2024, data che coincide con l’avvio del nuovo regime ETS per il trasporto marittimo e con l’estensione dell’ambito del regolamento (UE) 2015/757.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce le regole per la valutazione dei piani di monitoraggio, la verifica delle relazioni sulle emissioni e dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, i requisiti di competenza e procedura, le modalità di accreditamento dei verificatori, lo scambio di informazioni e le regole per l’approvazione dei piani di monitoraggio e delle loro modifiche.
Definizioni chiave
L’articolo 2 introduce le nozioni essenziali, tra cui accreditamento, relazione sulle emissioni, relazione parziale sulle emissioni, relazione a livello di società, difformità, garanzia ragionevole, soglia di rilevanza, rischi di verifica, inesattezza e inesattezza rilevante, sito, documentazione interna di verifica, auditor, responsabile del riesame indipendente, esperto tecnico, valutatore, sistema di controllo e attività di controllo.
Presunzione di conformità alle norme armonizzate
L’articolo 3 prevede che il verificatore che dimostri conformità alle pertinenti norme armonizzate, o a parti di esse, sia considerato conforme ai requisiti degli articoli da 4 a 45, nei limiti in cui tali norme coprano i requisiti in questione.
Valutazione dei piani di monitoraggio
Gli articoli 4-9 disciplinano documentazione da fornire, verifiche del contenuto del piano, visite in sito, visite virtuali o rinunce alla visita, trattamento delle difformità, riesame indipendente e conclusioni del verificatore. La società deve fornire il piano su modello conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, la traduzione in inglese se necessario, documentazione tecnica, valutazione del rischio e, se la società non coincide con l’armatore, la prova dell’incarico conferito dall’armatore. Il verificatore deve controllare completezza, accuratezza, pertinenza e conformità del piano al regolamento (UE) 2015/757; le difformità devono essere corrette prima dell’inizio del periodo di riferimento, e le conclusioni devono indicare conformità, eventuali difformità non corrette, sintesi delle procedure e delle visite effettuate.
Verifica delle relazioni sulle emissioni e delle relazioni parziali
Gli articoli 10-23 disciplinano le informazioni da fornire, l’analisi strategica e dei rischi, il piano di verifica, i controlli sul sistema di monitoraggio e sui dati comunicati, la soglia di rilevanza, le visite in sito, il trattamento di inesattezze e difformità, la relazione di verifica e il riesame indipendente. La soglia di rilevanza è pari al 5 % per consumo di combustibile, emissioni e altre informazioni pertinenti; la verifica deve basarsi su un approccio risk-based e su controlli dettagliati, incroci, riconciliazioni e ricalcoli. La relazione di verifica è trasmessa alla società, che la presenta all’autorità di riferimento responsabile insieme alla relazione sulle emissioni o parziale; la conformità è riconosciuta solo se non vi sono inesattezze rilevanti non corrette.
Verifica delle relazioni a livello di società
Gli articoli 24-36 introducono un regime autonomo per le relazioni a livello di società. Sono previsti obblighi informativi specifici, analisi strategica e dei rischi, piano di verifica, verifiche dei dati aggregati, soglie di rilevanza differenziate (2 % se le emissioni aggregate complessive soggette a ETS superano 500 000 tonnellate di CO2 equivalente; 5 % altrimenti), visite in sito o virtuali, trattamento di inesattezze, relazione di verifica e riesame indipendente. La relazione di verifica deve contenere, oltre agli elementi identificativi, i dati aggregati sulle emissioni da trasmettere nel formato del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Requisiti organizzativi e professionali dei verificatori
Gli articoli 37-45 impongono un processo continuo di garanzia delle competenze, la costituzione di squadre di verifica adeguate, requisiti di competenza per auditor, responsabili del riesame indipendente ed esperti tecnici, procedure interne di qualità, documentazione interna, registri, riservatezza, comunicazione e, soprattutto, requisiti stringenti di indipendenza e imparzialità. Sono vietati servizi di consulenza o assistenza tecnica che compromettano l’imparzialità; è prevista anche una regola di rotazione: l’auditor responsabile che effettua verifiche annuali della stessa società per sei anni consecutivi deve astenersi per i tre anni successivi nelle verifiche a livello di società.
Accreditamento dei verificatori
Gli articoli 46-55 disciplinano l’accreditamento secondo il regolamento (CE) n. 765/2008, integrato dalla norma armonizzata ISO/IEC 17029:2019/ISO 14065:2020 richiamata in modo sostanziale dal regolamento. L’accreditamento copre valutazione dei piani di monitoraggio e verifica delle relazioni; la validità del certificato non supera cinque anni. Sono previste valutazione iniziale, vigilanza annuale, rivalutazione, valutazioni straordinarie e misure amministrative di sospensione o revoca, con cause tipizzate, tra cui violazioni gravi, inadempimenti persistenti, false informazioni o condanne per frode.
Requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento
Gli articoli 56-63 stabiliscono la designazione e il funzionamento delle squadre di valutazione, i requisiti di competenza dei valutatori, il ricorso a esperti tecnici, la gestione dei reclami, la valutazione inter pares, il riconoscimento reciproco dei certificati e il monitoraggio dei servizi forniti. È previsto che gli Stati membri accettino i certificati rilasciati da organismi nazionali di accreditamento ancora non sottoposti a valutazione inter pares completa, se la valutazione è stata avviata e non sono emerse inosservanze del regolamento.
Scambio di informazioni
Gli articoli 64-71 impongono agli Stati membri sistemi efficaci di cooperazione tra organismo nazionale di accreditamento e autorità di riferimento responsabile, la designazione di punti di contatto se vi sono più autorità competenti, e un flusso annuale di informazioni. Gli organismi nazionali di accreditamento devono trasmettere un programma di lavoro entro il 31 dicembre e una relazione di gestione entro il 1 giugno; i verificatori devono notificare entro il 15 novembre i dati programmati per le verifiche. Sono inoltre previste comunicazioni su misure amministrative, risultati di vigilanza, reclami e banche dati pubbliche dei verificatori accreditati.
Approvazione dei piani di monitoraggio e delle modifiche
Gli articoli 72-78 disciplinano l’iter di approvazione dei piani di monitoraggio e delle loro modifiche da parte delle autorità di riferimento responsabili. La società trasmette le conclusioni del verificatore e le informazioni supplementari; l’autorità approva o respinge senza indebito ritardo e, in caso di mancata approvazione, indica i motivi per consentire la revisione del piano. Le modifiche devono essere trasmesse tempestivamente; prima dell’approvazione, la società può applicare il piano modificato se il piano originario produrrebbe dati incompleti, ma, in caso di dubbio, deve operare in parallelo con entrambi i piani e registrare entrambi i risultati.
Abrogazione, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 79 abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 con effetto dal 1 gennaio 2024. L’articolo 80 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1 gennaio 2024.
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