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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06546/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela di un fallimento per ottenere la declaratoria di inefficacia di alcune rimesse bancarie eseguite su un conto intrattenuto presso un istituto di credito, in un arco temporale anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il tribunale aveva accolto integralmente la domanda; in appello la banca aveva contestato la revocabilità delle rimesse, sostenendo che alcune fossero non solutorie perché inserite in operazioni "bilanciate" o comunque da valutare secondo il saldo disponibile, e che mancasse la prova della scientia decoctionis. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte il gravame, escludendo la revocabilità di due pagamenti effettuati dal debitore ceduto in forza di un contratto di anticipazione contro cessione di crediti commerciali, e aveva regolato le spese con compensazione parziale. In cassazione la banca ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 67 l.fall., degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere la decisione attribuito alla banca l'onere probatorio e non correttamente applicato il criterio del saldo disponibile; 2) violazione degli artt. 101 e 167 c.p.c. e dell'art. 67 l.fall. per avere ritenuto tardiva l'eccezione di non revocabilità per partite bilanciate; 3) violazione dell'art. 67 l.fall. e dell'art. 2729 c.c. in punto di scientia decoctionis, sostenendo che per alcune rimesse la prova sarebbe stata insufficiente o cronologicamente successiva; 4) erronea statuizione sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi e terzo motivi, ha accolto il secondo nei limiti in cui censurava l'errore procedurale sulla tempestività dell'eccezione, e ha dichiarato assorbito il quarto.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso nei limiti indicati, rilevando che l'eccezione di non revocabilità fondata sulle partite bilanciate era già sostanzialmente contenuta nell'atto di costituzione della banca e non poteva quindi considerarsi tardiva. Ha invece dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, perché non coglievano la ratio della decisione o miravano a una nuova valutazione del merito e delle prove. Il quarto motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    Disciplina la revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie e dei pagamenti anteriori al fallimento; la Corte ne richiama l'applicazione ai fini della verifica della revocabilità, della non revocabilità per partite bilanciate e della scientia decoctionis.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura sul punto perché non colpisce la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato sia in relazione alle presunzioni sul saldo disponibile sia con riguardo alla prova presuntiva della scientia decoctionis; la Corte osserva che il merito ha fatto uso di ragionamento presuntivo non censurato correttamente in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione della prova; la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere l'errore processuale sulla tardività dell'eccezione; la Corte accoglie la censura nella parte relativa al vizio procedurale.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla tempestività delle difese e delle eccezioni del convenuto; la Corte afferma che l'eccezione di non revocabilità per partite bilanciate era stata sostanzialmente proposta sin dalla comparsa di costituzione.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi processuali; la Corte distingue tra censure ammissibili e censure che mirano a una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare, l'eccezione di non revocabilità di alcune rimesse per la loro natura di partite bilanciate non richiede formule sacramentali: è sufficiente che la difesa, sin dall'atto di costituzione, contesti in modo specifico la natura solutoria della rimessa e faccia emergere la coincidenza economico-temporale tra versamenti e utilizzi.
  • La censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio quando la sentenza di merito abbia fondato la decisione su una valutazione presuntiva complessiva; in tal caso il motivo è inammissibile se non intercetta la reale ratio decidendi.
  • La prova della scientia decoctionis può essere desunta da elementi indiziari plurimi, quali l'andamento costantemente negativo del conto, la qualità professionale del soggetto accipiens e i protesti intervenuti nel periodo rilevante; la contestazione che miri solo a scomporre singoli elementi probatori senza incidere sulla valutazione complessiva è inammissibile.
  • Le censure rivolte contro argomentazioni svolte ad abundantiam o in forma di obiter dictum non sono ammissibili per difetto di interesse, quando la decisione si regga autonomamente su una diversa ratio decidendi.
  • Quando il motivo accolto investe anche la regolazione delle spese, tale capo resta assorbito e va riesaminato dal giudice di rinvio unitamente alla nuova decisione sul merito della questione accolta.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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