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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1542

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un quadro unico e direttamente applicabile per l’intero ciclo di vita delle batterie, dalla progettazione e immissione sul mercato fino alla gestione dei rifiuti. Stabilisce requisiti di sostenibilità, contenuto riciclato, impronta di carbonio, prestazioni, sicurezza, etichettatura e passaporto digitale, oltre a obblighi di raccolta, trattamento e riciclo. Regola anche la responsabilità estesa del produttore, la vendita online, la vigilanza del mercato e un articolato sistema di dovere di diligenza sulle filiere di approvvigionamento di materie prime critiche.

Disciplina armonizzata dell’Unione europea su sostenibilità, sicurezza, etichettatura, responsabilità estesa del produttore, dovere di diligenza, raccolta/riciclo e passaporto digitale per le batterie e i rifiuti di batterie, con abrogazione della direttiva 2006/66/CE.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le categorie di batterie immesse sul mercato o messe in servizio nell’Unione, incluse quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, nonché a batterie vendute separatamente, nuove o già sottoposte a riutilizzo, cambio di destinazione, rifabbricazione o preparazione correlate. Coinvolge fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, fornitori di servizi di logistica, organismi notificati, produttori ai fini della responsabilità estesa, gestori di rifiuti, riciclatori, autorità competenti e autorità di vigilanza del mercato; contiene anche requisiti per appalti pubblici verdi e per le piattaforme online ai fini della tracciabilità dei produttori. Sono previste esclusioni per batterie incorporate in apparecchiature destinate alla sicurezza essenziale degli Stati membri, in armamenti/materiale bellico non destinati specificamente a fini militari, in apparecchiature spaziali e, per i capi III e VIII, per apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari. L’applicazione generale decorre dal 18 febbraio 2024, con numerosi rinvii specifici per singoli obblighi; la direttiva 2006/66/CE è abrogata dal 18 agosto 2025 con disposizioni transitorie.

Regolamento (UE) 2023/1542 su batterie e rifiuti di batterie

Il regolamento sostituisce il precedente approccio frammentato della direttiva 2006/66/CE con un quadro armonizzato e direttamente applicabile per l’intero ciclo di vita delle batterie. La finalità è duplice: assicurare la libera circolazione nel mercato interno e ridurre gli impatti ambientali, sociali e sanitari connessi alla produzione, all’uso e al fine vita delle batterie.

Ambito di applicazione e architettura del regolamento

Il regolamento si applica a tutte le categorie di batterie: portatili, per autoveicoli, per mezzi di trasporto leggeri, per veicoli elettrici e industriali, a prescindere da forma, peso, composizione chimica o fatto che siano incorporate in prodotti. L’ambito comprende anche le batterie sottoposte a riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, cambio di destinazione, rifabbricazione e le batterie vendute separatamente o online. Restano escluse talune batterie connesse a esigenze essenziali di sicurezza statale, armamenti non civili, apparecchiature spaziali e, per alcuni capi, specifiche apparecchiature nucleari.

Sostenibilità, sostanze e impronta di carbonio

Il capo II introduce requisiti sostanziali sulla composizione delle batterie. L’articolo 6 vieta, salvo esenzioni, sostanze soggette a restrizione e demanda alla Commissione, tramite atti delegati, l’aggiornamento dell’allegato I in presenza di rischi non adeguatamente controllati. Il regolamento prevede poi una disciplina innovativa sull’impronta di carbonio per batterie per veicoli elettrici, industriali ricaricabili oltre 2 kWh e batterie per mezzi di trasporto leggeri, con dichiarazione, etichettatura per classi di prestazione e, in prospettiva, soglie massime di ciclo di vita.

Contenuto riciclato e durabilità

Un altro pilastro è l’obbligo di contenuto riciclato per materiali strategici come cobalto, piombo, litio e nichel. Il regolamento fissa percentuali minime progressive al 2031 e al 2036 e richiede documentazione per ciascun modello e stabilimento. Sul piano prestazionale, sono imposti requisiti di durabilità e prestazione sia per batterie portatili di uso generale, sia per batterie industriali, per mezzi di trasporto leggeri e per veicoli elettrici, con molteplici rinvii a metodi di prova, norme armonizzate e atti delegati di aggiornamento.

Progettazione, sicurezza, etichettatura e passaporto digitale

Il regolamento richiede batterie progettate per essere sicure, rimovibili e sostituibili, con regole specifiche per le portatili incorporate in apparecchi e per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri. Introduce un sistema di etichettatura progressivo, simboli di raccolta, indicazioni su sostanze pericolose, QR code e, dal 18 febbraio 2027, il passaporto digitale della batteria per determinate categorie. Il passaporto raccoglie informazioni pubbliche e riservate, anche a supporto del riutilizzo, della riparazione e del riciclo, con forte attenzione a interoperabilità, sicurezza dei dati e accesso selettivo alle informazioni sensibili.

Obblighi degli operatori economici e vigilanza

Fabbricanti, importatori, distributori, fornitori di logistica e soggetti che riimmettono sul mercato batterie già usate o rifabbricate devono garantire conformità, tracciabilità, documentazione tecnica, marcatura CE, gestione delle non conformità e cooperazione con le autorità. Il regolamento dedica ampio spazio agli organismi notificati, alla notifica, ai controlli e alle procedure di valutazione della conformità, che diventano centrali per i requisiti tecnici e ambientali più innovativi. È inoltre rafforzata la vigilanza del mercato, con procedure di salvaguardia, misure provvisorie e sanzioni nazionali obbligatorie, efficaci, proporzionate e dissuasive.

Responsabilità estesa del produttore e gestione dei rifiuti

Il capo VIII armonizza la responsabilità estesa del produttore, imponendo registrazione, autorizzazione, garanzie finanziarie, organizzazione della raccolta e copertura dei costi di raccolta, trattamento, riciclo e informazione. La raccolta separata è obbligatoria per tutte le categorie di rifiuti di batterie, con reti capillari e gratuite per gli utenti finali; per alcune categorie sono fissati obiettivi quantitativi di raccolta molto dettagliati. Il trattamento deve avvenire senza smaltimento né recupero energetico, con obiettivi di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali e regole specifiche per le spedizioni transfrontaliere e per l’end of waste.

Dovere di diligenza e catena di approvvigionamento

Il capo VII introduce un regime di due diligence per le batterie e le materie prime critiche, applicabile agli operatori sopra soglia di fatturato. Gli operatori devono adottare un sistema di gestione, mappare e monitorare la catena di approvvigionamento, valutare i rischi sociali e ambientali, consultare gli stakeholder e sottoporre le strategie a verifiche di terzi e audit periodici. La disciplina si appoggia a standard internazionali OCSE, ONU e ILO e può essere attuata anche tramite regimi riconosciuti equivalenti dalla Commissione.

Entrata in vigore, transizione e abrogazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica, in linea generale, dal 18 febbraio 2024, con numerose date speciali per singoli obblighi. La direttiva 2006/66/CE è abrogata dal 18 agosto 2025, ma sopravvivono talune disposizioni transitorie fino al 2027 per garantire il passaggio ordinato ai nuovi metodi di calcolo, ai nuovi formati di comunicazione e ai nuovi regimi di controllo. La Commissione dovrà inoltre riesaminare il regolamento entro il 30 giugno 2031 e presentare eventuali proposte legislative correttive o integrative.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e obiettivi

L’articolo 1 definisce un sistema armonizzato di requisiti per sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione delle batterie, nonché requisiti minimi per responsabilità estesa del produttore, raccolta, trattamento e comunicazione dei rifiuti di batterie. L’articolo 2 indica l’obiettivo di contribuire al funzionamento del mercato interno e, al contempo, prevenire e ridurre gli impatti negativi delle batterie sull’ambiente e sulla salute umana.

Definizioni e classificazione delle batterie

L’articolo 3 contiene definizioni centrali: batteria, pacco batterie, elemento, modulo, batterie portatili, per autoveicoli, per mezzi di trasporto leggeri, per veicoli elettrici, industriali e sistemi fissi di stoccaggio. Sono definite anche immissione sul mercato, messa in servizio, impronta di carbonio, operatore economico, produttore, rifiuti di batterie, trattamento, riciclatore, dovere di diligenza per le batterie e passaporto digitale. La classificazione distingue categorie diverse in base a peso, uso e destinazione, con regole specifiche per elementi/moduli messi a disposizione come batterie.

Libera circolazione e condizioni di commercializzazione

L’articolo 4 vieta agli Stati membri di ostacolare la messa a disposizione o la messa in servizio di batterie conformi. È ammessa l’esposizione di batterie non conformi in fiere o eventi analoghi solo se chiaramente indicate come non commercializzabili finché non rese conformi e con misure di sicurezza adeguate.

Requisiti generali di conformità

L’articolo 5 stabilisce che le batterie possono essere immesse sul mercato o messe in servizio solo se rispettano i requisiti di sostenibilità e sicurezza degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, nonché quelli di etichettatura e informazione del capo III. Per ogni altro aspetto, le batterie non devono presentare rischi per salute, sicurezza, beni materiali o ambiente.

Restrizioni sulle sostanze pericolose

L’articolo 6 vieta l’uso di sostanze soggette a restrizione nell’allegato I, salvo che le condizioni della restrizione siano soddisfatte. In caso di rischio inaccettabile non adeguatamente controllato, la Commissione può modificare l’allegato I con atto delegato. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione deve presentare una relazione sulle sostanze che destano preoccupazione. L’allegato I fissa limiti per mercurio, cadmio e piombo, con specifiche soglie e una deroga temporanea per le pile zinco-aria a bottone fino al 18 agosto 2028.

Impronta di carbonio

L’articolo 7 introduce, per batterie per veicoli elettrici, batterie industriali ricaricabili oltre 2 kWh, batterie per mezzi di trasporto leggeri e, più tardi, batterie industriali con stoccaggio esterno, una dichiarazione dell’impronta di carbonio, un’etichetta con classe di prestazione e, in una fase successiva, una soglia massima di impronta di carbonio lungo il ciclo di vita. Sono previsti atti delegati e di esecuzione per metodologia, formato della dichiarazione e classi di prestazione. Le date chiave sono 18 febbraio 2025/2026/2028/2030 per la dichiarazione, 18 agosto 2026/2027/2030/2032 per l’etichetta di classe, e 18 febbraio 2028/2029/2031/2033 per la soglia massima. L’articolo prevede anche un riesame entro il 31 dicembre 2030 sull’estensione ad altre categorie.

Contenuto riciclato obbligatorio

L’articolo 8 introduce, per batterie industriali oltre 2 kWh, per batterie per veicoli elettrici, per batterie per autoveicoli e, dal 18 agosto 2033, per batterie per mezzi di trasporto leggeri, obblighi di documentazione e successivi requisiti minimi di contenuto riciclato di cobalto, piombo, litio e nichel. I livelli minimi sono fissati al 16 % cobalto, 85 % piombo, 6 % litio e 6 % nichel dal 18 agosto 2031, e al 26 % cobalto, 85 % piombo, 12 % litio e 15 % nichel dal 18 agosto 2036. La Commissione può aggiornare obiettivi, metodologia e materiali aggiuntivi tramite atti delegati.

Prestazioni e durabilità

L’articolo 9 impone alle batterie portatili di uso generale, escluse le pile a bottone, di rispettare valori minimi di prestazione e durabilità da stabilire con atto delegato entro il 18 agosto 2027, con applicazione dal 18 agosto 2028 o successivamente. L’articolo 10 richiede per batterie industriali ricaricabili oltre 2 kWh, batterie per mezzi di trasporto leggeri e batterie per veicoli elettrici la documentazione sui parametri di prestazione e durabilità dal 18 agosto 2024 e valori minimi per industriali e light means con atti delegati entro il 18 febbraio 2026 e 18 febbraio 2027. Sono previste ulteriori facoltà di aggiornamento tecnico.

Rimovibilità e sostituibilità

L’articolo 11 impone che le batterie portatili incorporate in prodotti siano facilmente rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale, con istruzioni e informazioni di sicurezza accessibili anche online. Sono previste deroghe limitate per apparecchi lavabili o immersibili e per dispositivi medici professionali; per le batterie per mezzi di trasporto leggeri la rimozione e sostituzione devono essere garantite a professionisti indipendenti. Il software non può ostacolare la sostituzione e i ricambi devono essere disponibili per almeno cinque anni.

Sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia

L’articolo 12 richiede che i sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria siano sicuri nelle normali condizioni di uso e prevede, entro il 18 agosto 2024, documentazione tecnica con prove sui parametri di sicurezza dell’allegato V, valutazione di altri pericoli, misure di mitigazione e istruzioni di emergenza. I parametri di sicurezza possono essere aggiornati con atti delegati.

Etichettatura, marcatura, codice QR e passaporto

L’articolo 13 introduce etichette obbligatorie sulle batterie dal 18 agosto 2026, il simbolo della raccolta differenziata dal 18 agosto 2025, il simbolo chimico per cadmio/piombo oltre determinate soglie e, dal 18 febbraio 2027, il codice QR. Il QR consente l’accesso al passaporto per alcune categorie e ad altre informazioni per le restanti batterie. L’articolo 14 disciplina i dati sullo stato di salute e sulla durata di vita prevista per sistemi fissi, batterie per mezzi di trasporto leggeri e veicoli elettrici, imponendo accesso in sola lettura a chi acquista la batteria o ai soggetti che agiscono per suo conto.

Presunzione di conformità, specifiche comuni e valutazione della conformità

Gli articoli 15 e 16 prevedono che prove, misurazioni e calcoli siano svolti con metodi affidabili e riproducibili; la conformità a norme armonizzate o a specifiche comuni pubblicate determina presunzione di conformità. In assenza di norme, la Commissione può adottare specifiche comuni con atto di esecuzione. L’articolo 17 disciplina i moduli di valutazione della conformità, differenziando tra batterie in serie e non in serie e prevedendo un’ulteriore verifica per batterie preparate per riutilizzo, cambio di destinazione o rifabbricazione. Gli articoli 18-20 regolano dichiarazione UE di conformità, marcatura CE e relative modalità di apposizione.

Organismi notificati e notifica

Gli articoli 21-37 disciplinano la designazione, i requisiti di indipendenza, competenza, riservatezza e responsabilità degli organismi notificati, nonché il ruolo delle autorità di notifica, le procedure di notifica, il controllo, la contestazione della competenza, i ricorsi e il coordinamento europeo. È prevista presunzione di conformità per gli organismi che rispettano norme armonizzate e il potere della Commissione di imporre misure correttive o il ritiro della notifica.

Obblighi degli operatori economici

Gli articoli 38-46 definiscono gli obblighi di fabbricanti, fornitori di elementi e moduli, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e fornitori di logistica. Sono previsti obblighi di progettazione conforme, documentazione tecnica, dichiarazione di conformità, apposizione del CE, tracciabilità del modello e del lotto, indicazione dei contatti, cooperazione con le autorità, misure correttive in caso di non conformità, conservazione della documentazione per 10 anni e obblighi specifici per batterie preparate per riutilizzo, cambio di destinazione o rifabbricazione. Chi altera la batteria o ne modifica la funzione può essere considerato fabbricante.

Dovere di diligenza per le batterie

Il capo VII si applica agli operatori con fatturato netto almeno pari a 40 milioni di EUR e impone, dal 18 agosto 2025, strategie di dovere di diligenza per batterie e materie prime critiche. Il sistema comprende gestione interna, controlli sulla catena di approvvigionamento, gestione dei rischi, consultazione dei portatori di interessi, verifiche da parte di terzi, audit periodici e divulgazione pubblica annuale. Le materie prime rilevanti includono cobalto, grafite naturale, litio, nichel e relativi composti; i rischi coprono ambiente, clima, salute, diritti umani, lavoro, comunità indigene. La Commissione può riconoscere regimi equivalenti e revocare il riconoscimento in caso di lacune.

Responsabilità estesa del produttore, registri e autorizzazioni

Il capo VIII attribuisce ai produttori la responsabilità estesa per le batterie immesse per la prima volta sul mercato di uno Stato membro. Gli Stati membri devono istituire un registro dei produttori, autorità competenti e un sistema di registrazione/autorizzazione; la registrazione deve avvenire nello Stato in cui la batteria è messa per la prima volta a disposizione sul mercato. Sono disciplinati i contributi finanziari, la modulazione dei contributi, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, l’autorizzazione e la garanzia finanziaria. La tracciabilità si estende anche alle vendite a distanza e alle piattaforme online tramite il regolamento sui servizi digitali.

Raccolta dei rifiuti di batterie

Gli articoli 59-64 disciplinano la raccolta separata dei rifiuti di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri, con sistemi territorialmente capillari e gratuiti per gli utilizzatori finali. Gli obiettivi di raccolta per portatili sono 45 % entro il 31 dicembre 2023, 63 % entro il 31 dicembre 2027 e 73 % entro il 31 dicembre 2030; per i mezzi di trasporto leggeri sono 51 % entro il 31 dicembre 2028 e 61 % entro il 31 dicembre 2031. Per batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici, i produttori devono ritirare gratuitamente tutti i rifiuti della categoria. È prevista la raccolta presso distributori, RAEE, veicoli fuori uso, autorità pubbliche e punti volontari, con eventuale aggiornamento della metodologia di calcolo da parte della Commissione.

Trattamento, riciclaggio, esportazione e fine rifiuto

Gli articoli 70-73 vietano lo smaltimento e il recupero energetico dei rifiuti di batterie e richiedono trattamento minimo conforme all’allegato XII e alle migliori tecniche disponibili. Sono fissati obiettivi di efficienza di riciclaggio e recupero materiali, con specifiche percentuali per piombo-acido, litio, nichel-cadmio e altri rifiuti entro il 31 dicembre 2025 e 2030, nonché per cobalto, rame, piombo, litio e nichel entro il 31 dicembre 2027 e 2031. Le spedizioni verso altri Stati membri o paesi terzi sono ammesse solo nel rispetto dei regolamenti sulle spedizioni di rifiuti e, per essere conteggiate, devono avvenire in condizioni equivalenti. È disciplinata anche la preparazione per il riutilizzo e il cambio di destinazione, con requisiti tecnici per il c.d. end of waste.

Informazioni, reporting e dati

Gli articoli 74-76 impongono agli operatori di fornire informazioni agli utilizzatori finali, ai distributori e ai gestori di rifiuti su prevenzione, raccolta, sicurezza, significato delle etichette, sostanze pericolose e corretto trattamento. Sono previsti obblighi di reporting annuale dei produttori e dei gestori di rifiuti, sistemi elettronici nazionali, trasmissione alla Commissione e relazioni di controllo qualità. Le informazioni riguardano anche batterie incorporate in veicoli e apparecchi.

Passaporto digitale della batteria

L’articolo 77 prevede, dal 18 febbraio 2027, il passaporto elettronico per batterie per mezzi di trasporto leggeri, industriali oltre 2 kWh e per veicoli elettrici. Il passaporto contiene dati pubblici, dati riservati a organismi notificati/autorità/Commissione e dati accessibili solo a soggetti con interesse legittimo; è accessibile via QR code e identificatore univoco. L’articolo 78 impone interoperabilità, sicurezza, tutela della privacy, continuità di accesso e limiti all’uso dei dati da parte degli operatori autorizzati.

Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia

Gli articoli 79-84 disciplinano la gestione delle batterie che presentano rischi o non conformità, le misure provvisorie nazionali, la procedura di salvaguardia dell’Unione, la gestione delle batterie conformi che presentano rischi e le attività congiunte con operatori e utilizzatori finali. Sono previste anche sanzioni per non conformità formale e per violazione degli obblighi di dovere di diligenza.

Appalti pubblici verdi e revisione delle sostanze

L’articolo 85 impone alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tenere conto dell’impatto ambientale delle batterie negli appalti, con criteri di aggiudicazione da adottarsi con atto delegato. Gli articoli 86-88 istituiscono una procedura specifica per introdurre o modificare restrizioni sulle sostanze, collegata a REACH e con il coinvolgimento dell’ECHA, dei comitati competenti e di analisi socioeconomica.

Deleghe, comitatologia, modifiche e abrogazione della direttiva 2006/66/CE

L’articolo 89 disciplina una serie ampia di deleghe alla Commissione per atti su sostanze, carbon footprint, contenuto riciclato, prestazioni, etichettatura, dovere di diligenza, raccolta, trattamento, passaporto e criteri di appalto, con delega quinquennale dal 17 agosto 2023. L’articolo 91 modifica il regolamento (UE) 2019/1020; l’articolo 92 modifica la direttiva 2008/98/CE per adeguare i regimi EPR; l’articolo 95 abroga la direttiva 2006/66/CE dal 18 agosto 2025 con regole transitorie; l’articolo 96 stabilisce l’entrata in vigore e le date di applicazione differenziate.

Come è indicizzato

Materieambienterifiutimercato internosicurezza dei prodottidovere di diligenza

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