Regolamento (UE) 2023/1447
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1447 della Commissione del 12 luglio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus pumilus QST 2808 e penflufen (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime di approvazione di due sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, Bacillus pumilus QST 2808 e penflufen. Poiché non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo conformemente alla procedura prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, la Commissione rende non più giustificata la proroga precedentemente concessa e ripristina le scadenze originarie di approvazione. La modifica è attuata aggiornando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per anticipare la scadenza dell’approvazione delle sostanze attive Bacillus pumilus QST 2808 e penflufen.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive fitosanitarie Bacillus pumilus QST 2808 e penflufen, nell’ambito dell’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B dell’allegato. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; incide sui periodi di approvazione di tali sostanze nell’Unione europea. Non disciplina direttamente i prodotti fitosanitari in generale, ma la sola durata dell’approvazione delle due sostanze attive menzionate.
Modifica delle scadenze di approvazione di Bacillus pumilus QST 2808 e penflufen
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1447 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. L’intervento è motivato dal fatto che non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo per le sostanze interessate, ai sensi della procedura prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
Contesto normativo
Il regolamento richiama l’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente alla Commissione di intervenire sulla durata delle approvazioni. I considerando precisano che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 aveva già prorogato i periodi di approvazione di Bacillus pumilus QST 2808 e penflufen per esigenze organizzative legate alla ripartizione del carico di lavoro tra Stati membri relatori e correlatori. Poiché però non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo delle approvazioni, la proroga non è più considerata necessaria.
Contenuto della modifica
La disposizione sostanziale è contenuta nell’allegato del regolamento, che modifica la parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011:
- per penflufen la scadenza dell’approvazione è fissata al 31 gennaio 2024;
- per Bacillus pumilus QST 2808 la scadenza dell’approvazione è fissata al 31 agosto 2024.
In termini pratici, il regolamento fa venir meno la proroga temporale introdotta nel 2020 e riporta le due sostanze alle rispettive date di scadenza originarie.
Ambito soggettivo e territoriale
Il regolamento incide sull’ordinamento dell’Unione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. L’effetto riguarda la permanenza nell’elenco delle sostanze attive approvate e, indirettamente, i prodotti fitosanitari che le contengono o ne fanno uso secondo la disciplina autorizzatoria dell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato del regolamento. La modifica riguarda la parte B dell’allegato, cioè l’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ritorno alle scadenze originarie di approvazione
L’allegato stabilisce che, alla riga 55 relativa a penflufen, la data di scadenza dell’approvazione è sostituita con il 31 gennaio 2024; alla riga 75 relativa a Bacillus pumilus QST 2808, la data di scadenza è sostituita con il 31 agosto 2024. In sostanza, vengono eliminate le proroghe precedentemente introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007.
Ragioni della modifica
I considerando chiariscono che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 aveva prorogato i periodi di approvazione per ragioni organizzative legate alla distribuzione del lavoro tra Stati membri relatori e correlatori e alle risorse necessarie per la valutazione del rinnovo. Tuttavia, non essendo stata presentata alcuna domanda di rinnovo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, la proroga è ritenuta non più giustificata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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