Cassazione Penale, Sentenza n. 30785/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinte per prescrizione le pene inflitte a seguito di due precedenti condanne e, di conseguenza, aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena. Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 164, 168 e 172 c.p. e agli artt. 667, 676 e 674 c.p.p., sostenendo che il giudice avesse applicato in modo parziale l'art. 172 c.p. considerando solo il termine pari al doppio della pena inflitta, ma non il termine minimo di dieci anni previsto dalla norma. Secondo il ricorrente, poiché l'interessato sarebbe stato recidivo e avrebbe riportato nel periodo rilevante una condanna per delitti della stessa indole, la prescrizione della pena non avrebbe potuto operare e, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarata la revoca di diritto della sospensione condizionale concessa con le precedenti sentenze. La parte pubblica richiamava inoltre una successiva sentenza di patteggiamento per tre episodi di truffa aggravata, ritenuta ostativa all'estinzione della pena e idonea a incidere sulla revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che l'ordinanza impugnata conteneva un riferimento improprio alla breve durata del termine di prescrizione della pena, trascurando il limite minimo decennale dell'art. 172 c.p.; tuttavia ha ritenuto decisiva la circostanza che il condannato, nel decennio successivo alla sentenza che aveva fatto decorrere il termine prescrizionale, non fosse stato definitivamente dichiarato recidivo, e che i successivi reati di truffa fossero stati commessi nel 2001, dunque prima dell'inizio del termine utile alla prescrizione della pena. Ha inoltre escluso che potesse essere censurata in questa sede la mancata revoca d'ufficio della sospensione condizionale, poiché tale pronuncia non era stata oggetto dell'originaria richiesta del pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 168 c.p.
primo comma, n. 1; terzo comma
richiamato quale base della revoca obbligatoria o di diritto della sospensione condizionale della pena in presenza delle condizioni di legge.
art. 172 c.p.
la pena si estingue per decorso del tempo secondo il termine del doppio della pena inflitta, ma comunque non inferiore a dieci anni; la causa estintiva non opera nei confronti dei recidivi qualificati o di chi, nel tempo necessario all'estinzione, riporti condanna per delitto della stessa indole, purché i presupposti ostativi si realizzino nel periodo rilevante.
art. 164 c.p.
richiamato per affermare la revoca della sospensione condizionale in presenza dei presupposti di legge, anche d'ufficio.
art. 444 c.p.p.
richiamato con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta intervenuta nel 2003.
art. 667 c.p.p.
indicato tra le norme processuali richiamate nel ricorso in sede di esecuzione.
art. 674 c.p.p.
richiamato come norma del procedimento esecutivo oggetto della doglianza.
art. 676 c.p.p.
richiamato come norma del procedimento esecutivo oggetto della doglianza.
art. 99 c.p.
richiamato indirettamente per definire la recidiva ostativa prevista dall'art. 172, comma 7, c.p.
Massime di principio
- Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, il termine minimo di prescrizione della reclusione è comunque di dieci anni, anche quando il doppio della pena inflitta sarebbe inferiore.
- La preclusione prevista dall'art. 172, comma 7, c.p. richiede che il presupposto ostativo, in particolare l'accertamento definitivo della recidiva qualificata, si formi durante il decorso del termine di prescrizione della pena.
- La condanna riportata nel periodo di prescrizione della pena è ostativa all'estinzione solo se riguarda un reato commesso successivamente all'inizio del termine prescrizionale; non basta che la condanna intervenga entro il decennio se il fatto è anteriore all'avvio del termine.
- La deduzione della stessa indole tra reati deve essere specifica e non meramente assertiva, altrimenti il motivo è generico e non scrutinabile.
- La revoca della sospensione condizionale della pena può essere pronunciata anche d'ufficio, ma in cassazione non può essere censurata come omessa pronuncia quando non sia stata oggetto dell'originaria domanda del pubblico ministero nel procedimento di esecuzione.
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