Cassazione Civile, Sentenza n. 25948/2020 del 16/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, segretario comunale in pensione, chiedeva la riliquidazione della pensione sulla base di una successiva determinazione dellAgenzia autonoma (determinazione n.1037 del 17/10/2008) che fissava la decorrenza del collocamento a riposo al 10 settembre 2003 anziche 10 ottobre 2003. Sosteneva che lanticipata cessazione avrebbe escluso dalla base di calcolo la retribuzione di settembre 2003, aumentando limporto pensionistico, e impugnava la decisione della Corte dei conti che aveva ritenuto definitivo il provvedimento di liquidazione pensionistica dellINPDAP del 26/05/2005
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza della Corte dei conti. Si è ritenuto che il trattamento di quiescenza fosse divenuto definitivo per il decorso del termine triennale dalla liquidazione definitiva (provvedimento del 28/05/2005, ricevuto 21/06/2005) e che le modifiche al trattamento pensionistico siano ammissibili soltanto sulla base di documenti preesistenti al provvedimento di liquidazione. E stato inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della riliquidazione, il successivo tentativo del ricorrente di ottenere la modifica della data di collocamento a riposo senza avere richiesto la modificazione del provvedimento definitivo allINPDAP. Il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al versamento degli importi previsti ai fini del contributo unificato
Norme richiamate
legge n.315 del 1967, art.26, comma 2, lett. c)
in particolare, il comma 2, lett. c) dell'art. 26 della legge n.315 del 1967 per il quale rilevano i documenti non esaminati all'atto del conferimento del trattamento pensionistico definitivo
la Corte ha ritenuto che la disciplina citata ammette la revoca o modifica del trattamento pensionistico definitivo solo se emergono documenti preesistenti alla liquidazione che non erano stati esaminati allepoca
d.lgs. n.503 del 1992, art.13, comma 1, lett. a)
in riferimento all'inclusione della retribuzione di posizione nella quota A di pensione, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett.a) d.lgs. n.503 del 1992
la Corte ha dato rilievo alla comunicazione del datore di lavoro relativa alla composizione della retribuzione utile per la determinazione della pensione secondo la disciplina del d.lgs. 503/1992
D.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1-quater e comma 1-bis
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, comma 1-bis, se dovuto
norma procedurale che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento di un ulteriore contributo unificato a carico dellattore
Costituzione, art.111, comma 8
la Corte richiama lambito del sindacato consentito dalla Corte di legittimita in materia di limiti di giurisdizione, precisando che linterpretazione giurisprudenziale non equivale di per se a eccesso di potere giurisdizionale salvo radicali stravolgimenti
Massime di principio
- La liquidazione definitiva del trattamento pensionistico diventa immodificabile per decorso del termine triennale dalla comunicazione della liquidazione stessa, salvo che emergano documenti preesistenti non esaminati allatto della liquidazione
- Le modifiche al trattamento pensionistico operate a seguito di atti successivi del datore di lavoro non producono effetto automatico se il provvedimento di liquidazione e divenuto definitivo; la riliquidazione e possibile solo se basata su documenti anteriori alla liquidazione ma non valutati
- La giurisdizione della Corte dei conti comprende la verifica della corretta determinazione delle prestazioni pensionistiche; le questioni attinenti alla cessazione del rapporto di lavoro e alla legittimità degli atti del datore di lavoro rimangono, per talune parti, riservate al giudice del rapporto, salvo che influiscano direttamente sulla determinazione del trattamento pensionistico
- Una richiesta di modifica della data di collocamento a riposo presentata al datore di lavoro senza contestuale richiesta di modifica del provvedimento pensionistico allente previdenziale non e sufficiente a ritenere non definitivo il trattamento liquidato
- Lattivita interpretativa del giudice, anche se incidenta sulle scelte discrezionali del datore di lavoro, non integra di per se un eccesso di potere giurisdizionale se rientra nellesercizio della funzione giurisdizionale e nellapplicazione delle norme
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