Sentenza del 02/01/2017 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - NOTIFICA CARTELLA PAGAMENTO - Sede risultante dalla visura camerale - Legittimità della cartella.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella di pagamento è stata ritenuta validamente notificata presso la sede societaria ufficialmente risultante dalla visura camerale. La contestazione della società è stata quindi respinta, poiché il trasferimento non tempestivamente iscritto non era opponibile ai terzi e il ritardo nell'aggiornamento dei dati societari è stato imputato alla società stessa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la validità della notifica della cartella di pagamento, sostenendo che essa fosse stata effettuata presso una sede societaria non più attuale, poiché la sede era stata trasferita in un'altra provincia. La notifica, tuttavia, è stata eseguita presso la sede risultante dalla visura camerale al momento dell'adempimento. Il ritardo della società nell'iscrivere il trasferimento della sede nel registro competente non può essere fatto ricadere sull'agente notificatore o sull'ente impositore.
Norme richiamate
Norme sulla pubblicità legale e sull'iscrizione nel Registro delle imprese
Le vicende societarie soggette a iscrizione, come il trasferimento della sede, producono effetti nei confronti dei terzi secondo le regole della pubblicità legale. Finché il trasferimento non risulta correttamente iscritto, il dato ufficiale della sede resta quello opponibile ai terzi.
Disciplina della notificazione degli atti tributari e delle cartelle di pagamento
La notifica effettuata presso la sede risultante dai registri pubblici è valida quando l'agente notificatore si conforma ai dati ufficiali disponibili. Le conseguenze del mancato o tardivo aggiornamento della sede gravano sulla società interessata.
Massime di principio
- Per valutare la validità della notifica a una società, occorre verificare quale sede risultasse ufficialmente iscritta nel Registro delle imprese al momento della notifica.
- Il trasferimento della sede non tempestivamente registrato, di regola, non può essere opposto all'ente impositore o all'agente della riscossione che abbia utilizzato i dati ufficiali.
- La società ha l'onere di curare tempestivamente l'aggiornamento dei propri dati camerali; il rischio derivante dal ritardo non ricade normalmente sul notificante.
- La notifica presso la sede formalmente risultante dai registri pubblici può restare valida anche se la società si è già trasferita di fatto altrove.
- Una contestazione può avere maggiori possibilità di successo solo se il trasferimento risultava già regolarmente iscritto prima della notifica oppure se sono dimostrati specifici vizi autonomi dell'attività notificatoria.
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