Cassazione Penale, Sentenza n. 42650/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato in parte la custodia cautelare (art. 416-ter c.p.) ritenendo sussistenti gravi indizi di accordo politico-mafioso tra gli indagati e il clan Fusco-Ponticelli, deducendo specificamente la mancata e carente motivazione circa l'attualità dell'esistenza del clan cui sarebbe affiliata Antonietta Ponticelli e la mancata dimostrazione del nesso causale tra l'appartenenza mafiosa della Ponticelli e l'influenza esercitata per il procacciamento dei voti a favore della candidata Giusy De Micco. I ricorrenti sostengono, in via alternativa, che l'influenza di Ponticelli deriverebbe dalla notorietà professionale (ruolo al CAF) e che il clan sarebbe ormai disciolto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo il motivo espresso dai ricorrenti vago, generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'operazione del Tribunale del riesame che ha fatto rinvio, per relationem, all'ordinanza cautelare genetica del GIP dove era stato approfondito il contesto camorristico, richiamando sentenze, provvedimenti e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui in Cassazione non è ammessa la rinnovata valutazione degli elementi di fatto e delle prove. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando elementi per ritenere l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 416-ter c.p.
Norma contestata in relazione all'accusa di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato adeguato fondamento indiziario, anche tramite rinvio all'ordinanza genetica del GIP.
art. 416-bis c.p.
Richiamata per la condanna di Antonietta Ponticelli, utilizzata a supporto dell'esistenza e dell'operatività del clan nel territorio considerato.
art. 416 c.p.
Reato oggetto del capo B dell'incolpazione provvisoria, rispetto al quale il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento nei confronti di Giusy De Micco; menzionato nel contesto fattuale del giudizio di merito.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di imporre una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti a euro 3.000,00.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria non deve essere applicata se il ricorso è stato proposto senza colpa; la Corte ha ritenuto, alla luce della motivazione, che non sussistessero elementi per escludere la colpa.
Massime di principio
- In Cassazione la censura sulla motivazione deve essere specifica, circostanziata e dimostrata: affermazioni generiche (es. 'il clan è ormai dissolto') sono inammissibili.
- Il giudice di legittimità non può rinnovare l'esame del merito dei fatti o delle prove; può censurare solo vizi logici, giuridici o carenze motivazionali specificamente indicate.
- Il rinvio per relationem a provvedimenti di merito è ammesso: una motivazione integrata con riferimenti a ordinanze precedenti che documentano il contesto può essere considerata adeguata.
- Per contestare l'attualità di un'associazione mafiosa occorrono elementi probatori concreti e nuovi; la semplice affermazione di dissolvimento non è sufficiente.
- Se si contesta che l'influenza di un individuo derivi da notorietà professionale e non da appartenenza mafiosa, bisogna produrre elementi che smentiscano la ricostruzione fattuale adottata dal giudice del merito.
- Ricorsi manifestamente generici o infondati possono comportare condanna alle spese e applicazione di ammende previste dall'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Nel formulare motivi in Cassazione è utile indicare esattamente dove la motivazione del giudice è carente o contraddittoria e fornire, se possibile, riferimenti probatori o giurisprudenziali a sostegno dell'eccezione.
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