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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25867 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna relativa a un avviso di accertamento ICI per l'anno 2002, dell'importo complessivo di Euro 22.250,19, contestando, con diciassette motivi, la validità dell'avviso e dei criteri utilizzati per determinare il valore delle aree edificabili. In particolare, ha denunciato l'assenza di motivazione e di riferimenti alla delibera comunale sui valori venali, l'inapplicabilità retroattiva dei valori fissati nel 2007, la violazione dei criteri previsti per la determinazione del valore venale e l'illegittimità della riduzione equitativa del 50% operata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento. Ha affermato che la delibera comunale, in quanto atto regolamentare pubblicato, era conoscibile dal contribuente e non doveva necessariamente essere allegata all'avviso. I valori deliberati dal Comune potevano essere utilizzati come presunzioni e indici di valutazione, anche retroattivamente, mentre spettava alla contribuente fornire elementi concreti contrari, come atti di vendita o perizie; tale onere non è stato assolto. È stata inoltre ritenuta adeguatamente motivata la riduzione del 50% del valore, effettuata dal giudice tributario nell'ambito della valutazione estimativa. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2

    La Corte ha ritenuto non violato l'obbligo di motivazione e di allegazione dell'atto richiamato, poiché la delibera comunale aveva natura regolamentare ed era stata regolarmente pubblicata, risultando quindi legalmente conoscibile.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo è stato ritenuto rispettato, anche considerando la conoscibilità della delibera comunale e la situazione concreta della contribuente, che non aveva presentato dichiarazioni di valore né effettuato versamenti.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5

    Per le aree fabbricabili, il valore venale deve essere determinato considerando la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri di adattamento del terreno e i prezzi medi di mercato di aree analoghe.

    I parametri indicati sono i criteri di riferimento per determinare il valore imponibile ICI delle aree edificabili. I valori medi fissati dal Comune costituiscono supporti presuntivi e non necessariamente una determinazione definitiva e inderogabile del valore.

  • Legge n. 446 del 1997, art. 59, lett. g)

    Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

    La delibera comunale sui valori delle aree può limitare il potere di accertamento quando il contribuente dichiari e versi l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. I valori possono inoltre fungere da indici presuntivi di valutazione.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52

    La disposizione è richiamata quale fondamento del potere regolamentare comunale in materia tributaria, compresa la determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    I valori fissati dalla delibera comunale possono costituire presunzioni semplici e indici di valutazione fondati su dati di comune esperienza, purché valutati dal giudice nel quadro complessivo degli elementi disponibili.

  • Codice civile, art. 2697

    La contribuente che contesti i valori presuntivi utilizzati dal Comune deve fornire elementi probatori concreti e attendibili idonei a dimostrare un diverso valore dell'area, come atti di vendita, perizie o altri dati di mercato.

  • Codice di procedura civile, art. 113

    La riduzione del valore accertato non è stata considerata una decisione secondo equità sostitutiva, vietata al di fuori dei casi previsti dalla legge, ma una valutazione estimativa rientrante nei poteri del giudice tributario.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    La quantificazione del valore dell'area è rimessa al prudente apprezzamento del giudice sulla base delle prove acquisite; in cassazione è censurabile solo in caso di motivazione carente o inadeguata.

Massime di principio

  • Una delibera comunale pubblicata può essere considerata legalmente conoscibile e può essere utilizzata per motivare un accertamento tributario, anche se non è materialmente allegata all'avviso, soprattutto quando si tratta di un atto regolamentare generale.
  • I valori medi deliberati dal Comune per le aree edificabili hanno normalmente funzione presuntiva e costituiscono indici di valutazione, non necessariamente valori fiscali intangibili o automaticamente applicabili in ogni caso.
  • Il contribuente che contesta il valore dell'area non può limitarsi a contestazioni generiche: deve produrre elementi concreti, quali compravendite comparabili, perizie tecniche, caratteristiche urbanistiche o altri dati di mercato.
  • I valori determinati in anni successivi possono essere utilizzati come parametro indiziario per annualità precedenti, purché il giudice valuti la loro effettiva riferibilità temporale e territoriale.
  • La mancata presentazione della dichiarazione e il mancato versamento dell'imposta possono indebolire la posizione difensiva del contribuente, trasferendogli in concreto l'esigenza di fornire una prova specifica del minor valore.
  • La riduzione giudiziale del valore accertato è ammissibile come risultato di una valutazione estimativa, purché la decisione indichi elementi logici e verificabili che giustifichino la quantificazione.
  • In sede di legittimità non è normalmente possibile sostituire la valutazione estimativa del giudice di merito con una diversa valutazione dei fatti; sono rilevabili soprattutto l'assenza assoluta o l'inadeguatezza della motivazione.

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