Ordinanza n. 152/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della disposizione dirigenziale del 16.10.2025 avente ad oggetto “Dichiarazione di inefficacia della SCIA n. -OMISSIS- relativa all'esercizio di attività di vicinato non alimentare in locale commerciale sito in Napoli C.so Meridionale civici 27 e 28 e per il conseguente divieto di prosecuzione delle suddette attività ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 241/90 e s.m.i.”, di tutti gli atti presupposti, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 14.10.2025, nonché delle note della Questura di Napoli del 6.10.2025 e 10.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inefficacia della SCIA relativa all'esercizio di attività di vicinato non alimentare e conseguente divieto di prosecuzione dell'attività
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la disposizione dirigenziale comunale del 16 ottobre 2025 che ha dichiarato inefficace la SCIA e vietato la prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 4, l. 241/1990. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, la comunicazione di avvio del procedimento e le note della Questura di Napoli. Dal provvedimento emerge che l'attività commerciale era stata ritenuta idonea a costituire un canale di copertura e commistione con un'attività illecita di vendita di preziosi in assenza di autorizzazione, svolta con modalità tali da eludere i controlli di tracciabilità e accrescere il rischio di ricettazione e riciclaggio. La ricorrente contestava cautelarmente gli effetti interdittivi dell'atto, ma l'ordinanza non specifica analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse pubblico alla sicurezza e all'ordine pubblico, perseguito mediante la preclusione dell'attività commerciale. Il giudice ha valorizzato la precedente adozione, da parte della Questura, del divieto di vendita di oggetti preziosi e della sospensione per quindici giorni della licenza di vendita al dettaglio, provvedimenti fondati sulla violazione dell'art. 127 T.U.L.P.S. Ha inoltre considerato rilevante il silenzio serbato sulla reale natura dell'attività e sull'effettivo stato dei luoghi, condotta che avrebbe indotto l'amministrazione in errore sulla situazione fattuale e sui presupposti di legge per l'esercizio dell'attività. Tali circostanze consentono, secondo il TAR, di escludere il legittimo affidamento dell'impresa, che costituisce il presupposto della limitazione temporale del potere di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, richiamato dall'art. 19, comma 4, l. 241/1990. La sospensione è stata quindi negata; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 19, comma 4, l. 241/1990
La disposizione consente all'amministrazione di intervenire sulla SCIA e richiama, per i relativi limiti temporali, l'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
Il limite temporale all'esercizio del potere di autotutela trova giustificazione nella tutela del legittimo affidamento; tale limite può essere escluso quando la condotta dell'interessato abbia indotto l'amministrazione in errore sulla realtà fattuale o sui presupposti di legge.
art. 127 T.U.L.P.S.
La violazione della disposizione ha fondato il precedente divieto di vendita di oggetti preziosi e la sospensione per quindici giorni della licenza di vendita al dettaglio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, quando la prosecuzione di un'attività commerciale risulti concretamente idonea a fungere da copertura o da canale di commistione con attività illecite e a incrementare rischi di ricettazione e riciclaggio, l'interesse pubblico alla sicurezza e all'ordine pubblico può prevalere sull'interesse privato alla prosecuzione dell'attività.
- La tutela del legittimo affidamento costituisce il presupposto della limitazione temporale del potere di autotutela esercitato sulla base dell'art. 19, comma 4, l. 241/1990, mediante il richiamo all'art. 21-nonies, comma 2-bis, della stessa legge.
- Il legittimo affidamento può essere escluso quando l'interessato abbia taciuto sulla reale natura dell'attività o sull'effettivo stato dei luoghi, inducendo l'amministrazione in errore sui fatti o sulla sussistenza dei presupposti legali per l'esercizio dell'attività.
- Nel bilanciamento cautelare, la precedente adozione di misure di polizia amministrativa fondate sulla violazione dell'art. 127 T.U.L.P.S. costituisce elemento rilevante per valutare il fumus della legittimità del provvedimento comunale che dichiara inefficace la SCIA e vieta la prosecuzione dell'attività.
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