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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16227/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure sulla pena, sulla recidiva e sulle attenuanti generiche non superassero il vaglio di legittimità, poiché la motivazione della sentenza impugnata era stata giudicata logica, coerente e puntuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi dedotti riguardavano, in sostanza, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, alla mancata esclusione della recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha inciso sull'accertamento di responsabilità, ma solo su pena e trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente dalla censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte non ne entra nel merito perché la motivazione di merito è ritenuta congrua.

  • art. 99 c.p.

    richiamato implicitamente dalla censura relativa alla recidiva; la Corte reputa la doglianza non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere efficacemente censurate, se sorrette da motivazione logica e puntuale, le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, sulla concessione o meno delle attenuanti generiche e sulla recidiva.
  • Le doglianze che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, senza evidenziare una reale violazione di legge o un vizio motivazionale decisivo, sono inammissibili in cassazione.
  • Quando la sentenza impugnata offre una motivazione coerente sulle scelte sanzionatorie, il ricorso che si limiti a contestarne l"opportunità o l"adeguatezza non supera il vaglio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiRecidiva

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