Sentenza del 07/03/2018 n. 497 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Riscossione - Ruolo - Efficacia di giudicato - Non sussiste - Conversione prescrizione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della mancata opposizione o impugnazione di una cartella di pagamento o di un accertamento esecutivo sul termine di prescrizione del credito. In particolare, si discuteva se tali atti, una volta divenuti definitivi per decorso del termine di impugnazione, acquistassero efficacia di giudicato e determinassero la conversione della prescrizione breve nella prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2953 c.c.
La decisione
È stato affermato che la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale può derivare soltanto da una sentenza passata in giudicato. La cartella di pagamento, l'accertamento esecutivo e gli altri titoli che consentono la riscossione coattiva mediante ruolo non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato. Pertanto, il mancato tempestivo ricorso rende il credito irretrattabile, ma non trasforma il relativo termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. La prescrizione continua quindi a decorrere secondo il termine proprio del credito, salvo eventuali atti validamente interruttivi.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
Le prescrizioni indicate negli articoli precedenti, quando riguardo ad esse è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
La conversione del termine di prescrizione in quello ordinario decennale opera solo quando il diritto è stato accertato con sentenza di condanna passata in giudicato; non è sufficiente la definitività amministrativa della cartella o dell'accertamento esecutivo.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento o di un accertamento esecutivo rende il credito non più contestabile nel merito, ma non gli attribuisce automaticamente efficacia di giudicato.
- La definitività dell'atto per mancata opposizione produce irretrattabilità del credito, non la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale.
- Per applicare l'art. 2953 c.c. è necessario un vero provvedimento giudiziario di condanna passato in giudicato.
- Nel valutare la prescrizione di un credito iscritto a ruolo occorre individuare il termine previsto per la natura originaria del credito e verificare gli eventuali atti interruttivi, senza applicare automaticamente il termine decennale.
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