L.R. Piemonte 25/2010
"Legge finanziaria per l'anno 2011".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge finanziaria 2011 del Piemonte rifinanzia interventi regionali, disciplina aspetti contabili e di spesa, autorizza e ricalibra alcune coperture finanziarie, interviene sul personale e sul trasporto pubblico, e modifica numerose leggi regionali settoriali. Molte disposizioni hanno efficacia limitata a specifici anni (soprattutto 2010-2016) e sono oggi in larga parte superate o riferite a esercizi conclusi.
Legge finanziaria regionale 2011 del Piemonte
Legge finanziaria regionale 2011 del Piemonte
Il provvedimento definisce la manovra finanziaria della Regione Piemonte per il 2011 e contiene sia norme di spesa e copertura finanziaria, sia modifiche puntuali a leggi regionali settoriali. Molte disposizioni sono legate a esercizi 2010-2016 o a specifiche annualità di bilancio.
Disposizioni finanziarie e contabili
La legge rifinanzia le leggi regionali elencate nell’allegato A negli importi ivi indicati. Le norme delle leggi regionali abrogate richiamate nell’allegato continuano ad applicarsi ai rapporti sorti durante la loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti d’entrata e degli impegni di spesa già assunti.
In materia di contabilità speciale, sono ricomprese le somme accertate in entrata e impegnate in uscita per importi corrispondenti, con destinazione vincolata e senza necessità di istruttoria o criteri di riparto. Le entrate si accertano al momento dell’incasso o dell’atto che dispone l’impegno correlato; tali partite non incidono sul risultato economico del bilancio e a fine esercizio tendono normalmente a risultato algebrico nullo, salvo avanzi vincolati per depositi cauzionali.
Indebitamento regionale e coperture di bilancio
L’autorizzazione alla contrazione di mutui già prevista da precedenti leggi finanziarie e di assestamento è utilizzabile, entro il limite di 392.158.767,26 euro, per coprire il disequilibrio derivante dalla mancata contrazione di mutui autorizzati negli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di ristabilire l’equilibrio economico.
Per il rendiconto 2009 vengono inoltre rimodulate due poste di entrata: il capitolo 55635 è ridotto di 170 milioni di euro e il capitolo 56335 è incrementato del medesimo importo.
Misure sul personale e sul lavoro straordinario
La Regione adotta un programma pluriennale di razionalizzazione e riduzione delle strutture organizzative, di contenimento del lavoro flessibile e di definizione dei limiti al trattamento accessorio del personale. Per il 2010 il tetto è fissato in 42.890.000 euro per le risorse decentrate e in 10.615.609,51 euro per il fondo della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti, nel rispetto della disciplina statale sul contenimento della spesa.
Le risorse per il lavoro straordinario sono incrementate per fronteggiare attività eccezionali connesse a ricostruzione, emergenze calamitosi, evento Italia 150 e supporto alle sedute degli organi consiliari. Giunta e Consiglio regionale sono autorizzati a pagare le ore di straordinario al personale avente titolo, previa osservanza delle relazioni sindacali.
Sono inoltre autorizzate le province a utilizzare assegnazioni regionali 2010 per fronteggiare situazioni di emergenza e crisi. Le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici già approvate alla data di entrata in vigore della legge devono essere utilizzate in via prioritaria oltre le rispettive scadenze, in conseguenza del rafforzamento dei limiti alle assunzioni.
Trasporto pubblico e mobilità
Per il trasporto ferroviario pubblico la Regione stanzia risorse per il periodo 2012-2016: 252 milioni per il 2012, 255 milioni per il 2013, 260 milioni per il 2014, 264 milioni per il 2015 e 269 milioni per il 2016, destinate ai contratti di servizio. Per il biennio 2012-2013 la copertura avviene secondo le regole della legge finanziaria regionale 2003.
Per il trasporto pubblico locale sono stanziate risorse per i programmi triennali e gli accordi di programma con gli enti locali: 357 milioni nel 2012 e 341 milioni annui dal 2013 al 2016. Anche qui la copertura del biennio 2012-2013 è rinviata alle regole della legge finanziaria 2003.
La Regione contribuisce inoltre al funzionamento dell’Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione rimborsando le spese dei comuni partecipanti con 120.000 euro annui per il periodo 2010-2013; per il 2011 l’onere è quantificato in 240.000 euro. La Giunta definisce criteri e modalità di attribuzione delle risorse.
Opere e lavori pubblici
Per le opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali di spesa, la Regione finanzia contributi in annualità fino al totale ammortamento del mutuo, per una durata massima di 25 anni. I criteri attuativi sono demandati alla Giunta, sentita la commissione consiliare competente.
È inoltre stanziata nel bilancio pluriennale la somma di 5 milioni di euro per il 2012, con copertura mediante prelievo da specifici stanziamenti del bilancio pluriennale 2011-2013.
Principali modifiche normative settoriali
La legge modifica numerose discipline regionali:
- partecipazione regionale al mercato agro-alimentare di Cuneo: contribuzione consortile fino a 70.000 euro annui per il triennio 2011-2013;
- contabilità regionale: ampliata la possibilità per la Giunta di effettuare variazioni compensative tra capitoli della stessa UPB, con limiti per spese in annualità, a pagamento differito, direttamente regolate dalla legge o obbligatorie;
- rischio di responsabilità civile delle aziende sanitarie: istituito/ridisciplinato un programma assicurativo con fondo speciale per sinistri tra 5.000 e 500.000 euro e polizze per gli importi eccedenti;
- canoni concessori: aggiornamento triennale dei canoni con applicazione dal triennio 2010-2012;
- canone per acque minerali e sorgenti: ripartizione dal 1° gennaio 2008 tra comuni, comunità montane e Regione, con riduzione della quota regionale in presenza di contributi convenzionali;
- editoria e informazione locale: contributi per investimenti, carta, agenzie di stampa e riduzione IRAP al 2,98% dal 2009, con tetto annuo cumulativo di 35.000 euro per alcuni contributi;
- acque minerali: fatti salvi i versamenti già effettuati per le produzioni 2007-2009;
- esoneri del personale: per taluni dipendenti interessati dall’esonero supplementare previsto dalla normativa statale, il trattamento economico è pari al 50% anche per il periodo aggiuntivo;
- copertura della spesa sanitaria: vengono confermati e rimodulati gli stanziamenti per il 2010-2014, con un finanziamento aggiuntivo per gli anni 2013-2014 e prosecuzione delle misure strutturali di contenimento della spesa;
- sperimentazioni gestionali sanitarie: i programmi scaduti dopo il primo triennio possono essere prorogati dalla Giunta fino a sei anni, previa ridefinizione;
- altre disposizioni economiche riguardano i canoni o contributi collegati a specifiche attività o settori regionali.
Efficacia temporale e regime transitorio
Molte misure sono espressamente limitate a periodi determinati: 2010-2014 per la sanità, 2010-2013 per l’Osservatorio Torino-Lione, 2011-2016 per trasporti e 2011-2013 per alcune contribuzioni o programmi. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è dichiarata urgente.
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