L.R. Piemonte 21/2010
"Terza legge regionale di abrogazione".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge, emanata in attuazione dello Statuto regionale, razionalizza il corpus normativo abrogando espressamente numerose leggi regionali già superate, non più operative o comunque non più applicate. Le disposizioni abrogate restano però efficaci per i rapporti sorti durante la loro vigenza e per gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa già assunti.
Terza legge regionale di abrogazione e semplificazione normativa
Terza legge regionale di abrogazione
La legge interviene sulla normativa regionale per semplificare e razionalizzare il quadro vigente nella Regione, abrogando espressamente una serie di leggi regionali considerate già implicitamente abrogate, non più operative o comunque non più applicate. Il provvedimento si colloca in continuità con precedenti interventi regionali di semplificazione e abrogazione.
Finalità dell'intervento
L’obiettivo dichiarato è la razionalizzazione del complesso normativo regionale. La legge opera come atto di pulizia legislativa, eliminando dal sistema disposizioni ormai prive di effettiva utilità applicativa, in coerenza con l’articolo 48 dello Statuto regionale.
Abrogazioni disposte
Sono abrogate tutte le leggi regionali elencate nell’allegato A alla legge. L’effetto è quello di espungere dal corpo normativo regionale le disposizioni individuate nell’elenco allegato, senza introdurre una nuova disciplina materiale su specifiche materie.
Regime degli effetti e rapporti pregressi
L’abrogazione non incide sui rapporti già sorti nel periodo di vigenza delle leggi abrogate. Restano quindi salvi:
- i rapporti giuridici formatisi quando le norme erano ancora in vigore;
- gli accertamenti dell’entrata già avviati;
- gli impegni di spesa già assunti.
Effetti delle abrogazioni implicite
La legge precisa inoltre che restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite già prodottesi, anche con riferimento a disposizioni regionali non incluse nell’allegato A, ove tali effetti si siano comunque verificati ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
Rilevanza pratica
Si tratta di una legge di carattere essenzialmente abrogativo e ricognitivo, priva di una disciplina sostanziale autonoma. Per questo motivo non introduce regole operative nuove, ma incide solo sull’assetto delle fonti regionali e sulla permanenza di efficacia delle norme storiche nei soli rapporti pregressi.
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