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Legge

L.R. Piemonte 22/2010

"Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 22/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il Bollettino Ufficiale telematico del Piemonte come unico strumento di pubblicità legale e comunicazione istituzionale degli atti regionali, disciplina contenuti, modalità di pubblicazione, accesso e gratuità, e ne fissa l’entrata in vigore al 1° febbraio 2011. Abroga il previgente regolamento regionale n. 8/R del 2002.

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte

Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte

La legge disciplina il Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte come canale digitale ufficiale per la pubblicità legale e la comunicazione istituzionale degli atti regionali. Si tratta di una normativa organizzativa e procedurale che regola pubblicazione, consultazione, valore legale dei testi e garanzie tecniche, con efficacia territoriale limitata alla Regione Piemonte.

Funzione e natura del Bollettino

Il Bollettino Ufficiale telematico è qualificato come strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale delle leggi, dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi previsti dallo Statuto e di tutti gli atti della Regione. È redatto in forma digitale e diffuso telematicamente nell’apposita sezione del sito istituzionale regionale, con modalità idonee a garantire autenticità, integrità e conservazione dei documenti digitali nativi.

Ordinamento, gestione e periodicità

Il Bollettino costituisce parte essenziale del sito ufficiale regionale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale. La pubblicazione è curata dalla struttura amministrativa della Giunta competente per direzione, redazione e gestione del Bollettino. La diffusione avviene almeno con cadenza settimanale, ma può essere anticipata quando vi siano esigenze di celerità informativa.

Modalità di pubblicazione degli atti amministrativi

Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati in linea generale in forma integrale, nel rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza del trattamento dei dati personali. La pubblicazione integrale soddisfa il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in coerenza con la disciplina regionale sull’accesso. La struttura che ha predisposto l’atto individua le parti da non diffondere per ragioni di privacy. La pubblicazione ha efficacia dichiarativa, salvo diversa disciplina degli organi regionali sull’efficacia giuridica dei propri atti.

Manuale di gestione e garanzie tecniche

Le modalità tecnologiche per formazione, integrità, autenticità e conservazione a norma dell’edizione informatica originale del Bollettino sono definite con un manuale di gestione approvato con provvedimento congiunto della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il manuale disciplina tempi e modalità del procedimento di pubblicazione, aggiornamento tecnologico, trasmissione telematica degli atti, sicurezza delle procedure, identificazione del mittente, deposito legale, archiviazione e misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

Contenuto del Bollettino e gratuità della pubblicazione

Nel Bollettino possono essere pubblicati, oltre a leggi e regolamenti, decreti, deliberazioni, circolari, comunicati, concorsi, appalti, annunci legali, accordi di programma, comunicazioni di avvio del procedimento, atti in materia di beni culturali, avvisi per incarichi esterni, sentenze e ordinanze costituzionali, ordinanze di protezione civile e ogni altro atto ritenuto opportuno dagli organi regionali. Sono inoltre pubblicati i testi la cui diffusione sia obbligatoria per legge o per normativa comunitaria, anche se provenienti da privati. La pubblicazione richiesta da enti pubblici o altri soggetti legittimati avviene senza oneri per i richiedenti.

Consultazione, stampa e accesso per i cittadini

La consultazione del Bollettino è gratuita ed è garantita presso gli URP regionali e le biblioteche degli enti locali. Ogni atto pubblicato è stampabile autonomamente dal sito. Il rilascio di stampe su richiesta è soggetto a un contributo pari a quello previsto per l’estrazione di copie degli atti amministrativi. I residenti in aree prive di connessione a banda larga fornita da operatori pubblici possono chiedere l’invio cartaceo o telematico di una stampa dell’atto, con contributo previsto solo in caso di inoltro cartaceo.

Pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Le leggi regionali sono pubblicate entro dieci giorni dalla promulgazione. I regolamenti regionali sono pubblicati contestualmente al decreto e alla deliberazione di approvazione, entro dieci giorni dall’emanazione. I regolamenti consiliari sono pubblicati entro dieci giorni dall’emanazione.

Valore legale del testo pubblicato

Il testo delle leggi e dei regolamenti pubblicati nel Bollettino telematico si presume conforme all’originale e costituisce testo legale dell’atto fino a prova contraria, mediante esibizione dell’originale o di copia conforme. Gli originali, muniti del visto e del timbro del Presidente della Regione, sono conservati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Piemonte.

Pubblicazione di decreti e deliberazioni degli organi regionali

I decreti del Presidente della Giunta regionale sono pubblicati entro dieci giorni dall’emanazione. Le deliberazioni della Giunta regionale sono pubblicate entro quindici giorni dalla consegna alla redazione del Bollettino. Le deliberazioni del Consiglio regionale, quelle dell’Ufficio di Presidenza e i decreti del Presidente del Consiglio regionale sono pubblicati entro dieci giorni dalla ricezione della copia autenticata. Le strutture competenti del Consiglio regionale indicano le parti non pubblicabili, motivando la deroga al principio di pubblicazione integrale.

Pubblicazioni per trasparenza e tutela dei dati personali

Le pubblicazioni imposte da leggi o regolamenti per finalità di trasparenza amministrativa devono essere effettuate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sensibili eventualmente contenuti nei documenti. La disciplina conferma quindi il bilanciamento tra pubblicità legale e riservatezza.

Abrogazione e decorrenza

Dal 1° febbraio 2011 è abrogato il regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R, relativo all’ordinamento e disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La legge entra in vigore il 1° febbraio 2011.

Testo integrale

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