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Sentenza

Sentenza del 31/03/2022 n. 10294 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

R. S.r.l. impugnava l'atto di rettifica e liquidazione che aveva rideterminato il valore dell'avviamento del ramo d'azienda oggetto di permuta utilizzando un metodo basato sul numero di utenti potenzialmente raggiungibili (valore unitario di €1,50) ricavato dalla popolazione ISTAT delle province interessate; la società deduceva, tra l'altro, l'inesattezza del criterio adottato dall'Ufficio e richiamava la sentenza favorevole, passata in giudicato, pronunciata dalla C.T.R. Lombardia nella controversia promossa dal condebitore solidale Mediatech S.r.l., chiedendo che il giudicato venisse fatto valere nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso (relativi all'opponibilità del giudicato del processo a carico del condebitore solidale), ritenendo applicabili le condizioni dell'art.1306 c.c., ha cassato la sentenza impugnata della C.T.R. e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo di R. S.r.l.; le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre l'Agenzia delle entrate è condannata al rimborso delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1306 c.c.

    Consente al condebitore solidale di avvalersi, secundum eventum litis, della sentenza passata in giudicato favorevole ad un altro condebitore, a condizione che il giudicato non si sia formato per ragioni personali dell'altro condebitore, che non sia già formato un giudicato nei rapporti tra il condebitore che intende avvalersene e il creditore, e che l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 131, art. 57

    Stabilisce la solidarietà delle parti contrattuali per il pagamento dell'imposta di registro nelle permute; la Corte usa questo principio per affermare che l'atto impositivo riguarda più coobbligati e che il giudicato favorevole a uno può produrre effetti nei confronti degli altri soggetti nei limiti previsti dall'art.1306 c.c.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato implicitamente per spiegare l'effetto del giudicato che 'stacca' il rapporto originario e produce una causa autonoma riferita alla parte a cui la decisione definitiva si riferisce; la Corte distingue tra mera impugnazione e giudicato sfavorevole che preclude ad altri condebitori di avvalersi della sentenza favorevole.

  • art. 384 c.p.c.

    Permette alla Corte di Cassazione, una volta cassata la decisione, di decidere nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, che è quanto fatto nel giudizio a favore della ricorrente.

  • D.P.R. n. 131/1986, artt. 51 e 52; D.P.R. n. 460/1996, art. 2, comma 4

    Norme richiamate dalle parti con riferimento ai criteri di valutazione degli impianti e dell'avviamento; il ricorrente aveva censurato l'Ufficio per non aver applicato tali criteri, ma la Corte di Cassazione ha deciso il ricorso sulla base dell'opponibilità del giudicato, assorbendo le questioni di merito relative ai criteri valutativi.

Massime di principio

  • In presenza di debitori solidali soggetti allo stesso atto impositivo, la sentenza definitiva favorevole ad un condebitore può essere opposta dagli altri coobbligati se ricorrono le condizioni dell'art.1306 c.c.: giudicato formato, nessun giudicato pregresso nei rapporti tra il condebitore che intende avvalersene e il creditore, la decisione non fondata su ragioni personali e la tempestiva deduzione dell'eccezione.
  • Il giudicato formatosi a favore di un condebitore in materia tributaria può estendersi erga omnes rispetto allo stesso atto impositivo, ma non opera se, rispetto ad un condebitore, si è già formato un giudicato sfavorevole o se quel condebitore ha partecipato al giudizio e non ha impugnato.
  • Quando si intende far valere un giudicato favorevole già acquisito da un condebitore, è essenziale sollevare tempestivamente l'eccezione e allegare la sentenza munita di attestato di cancelleria nei successivi processi promossi dagli altri coobbligati.
  • La Corte può decidere la controversia sul presupposto procedurale (opponibilità del giudicato) senza entrare nel merito della valutazione tecnica dell'avviamento; perciò, anche se si contesta il metodo di accertamento dell'Ufficio, la via più efficace può essere di far valere giudicati favorevoli già passati in giudicato contro lo stesso atto.
  • Se invece nessun giudicato favorevole esiste, le contestazioni tecniche sui criteri di valutazione (es. metodo di computo dell'utenza potenziale per l'avviamento) richiedono prova e motivazione specifica: l'Ufficio deve motivare il proprio metodo e il contribuente deve fornire elementi tecnico-contabili per confutarlo.

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