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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/203

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/203 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che stabilisce il formato da utilizzare per la segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) a norma del regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R0203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce il formato tecnico e procedurale per la segnalazione delle irregolarità relative al FEG da parte degli Stati membri. Esso impone l’uso del sistema di gestione delle irregolarità per la trasmissione elettronica delle informazioni alla Commissione e richiede che le segnalazioni siano strutturate e presentate tempestivamente. Stabilisce inoltre che gli importi siano espressi in euro e indica il criterio di conversione per gli Stati membri non appartenenti all’area euro. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Stabilisce il formato elettronico uniforme che gli Stati membri devono usare per segnalare alla Commissione le irregolarità riguardanti il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione alla segnalazione alla Commissione delle irregolarità che incidono sul FEG ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/691 e delle disposizioni di dettaglio del regolamento delegato (UE) 2024/204. Riguarda la trasmissione delle informazioni sulle irregolarità tramite il sistema di gestione delle irregolarità, in forma elettronica e strutturata, con obbligo di esprimere gli importi in euro. Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, disciplina anche il criterio di conversione. Si applica immediatamente dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non contiene esclusioni specifiche oltre al rinvio al regime FEG.

Formato per la segnalazione di irregolarità riguardanti il FEG

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/203 della Commissione disciplina il formato uniforme da usare per la segnalazione delle irregolarità relative al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG). La finalità è garantire una raccolta omogenea, efficiente e sicura delle informazioni, in coerenza con il quadro del regolamento (UE) 2021/691 e con le norme di dettaglio del regolamento delegato (UE) 2024/204.

Contesto e finalità

La Commissione richiama l’esigenza di proteggere in modo equivalente gli interessi finanziari dell’Unione, indipendentemente dal fondo interessato. Per questo motivo, l’articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/691 le attribuisce il potere di fissare norme di esecuzione sul formato di segnalazione delle irregolarità. Il regolamento mira inoltre a rendere le segnalazioni comparabili con quelle previste in altri ambiti dei fondi dell’Unione, richiamando il modello dell’allegato XII, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/1060 e la disciplina analoga già adottata per altri fondi.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni si applicano agli Stati membri, che sono tenuti a trasmettere alla Commissione le informazioni sulle irregolarità riguardanti il FEG. L’oggetto non è la disciplina sostanziale delle irregolarità, ma il formato, il canale e le modalità di trasmissione delle informazioni dovute ai sensi del sistema FEG.

Modalità di segnalazione

Le informazioni da comunicare ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/204 devono essere inviate per via elettronica attraverso l’apposito sistema di gestione delle irregolarità. La Commissione insiste sulla necessità che i dati siano trasmessi in forma strutturata, così da consentire un’analisi efficiente e una gestione complessiva dei casi. Le segnalazioni iniziali devono essere inviate senza indugio non appena l’irregolarità è stata individuata; analogamente, le relazioni di follow-up devono essere trasmesse senza indugio quando siano disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

Uso dell’euro e conversione degli importi

Tutti gli importi devono essere espressi in euro per assicurare la comparabilità delle informazioni. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro devono convertire gli importi in valuta nazionale secondo criteri distinti:

  • se le spese sono contabilizzate dall’autorità competente, si applica il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese di contabilizzazione;
  • se le spese non sono state contabilizzate, si usa il tasso di conversione mensile più recente pubblicato online dalla Commissione al momento della trasmissione della segnalazione iniziale.

Sicurezza e riservatezza dei dati

Tra i considerando, il regolamento sottolinea che il trasferimento dei dati tramite il sistema di gestione delle irregolarità deve garantire disponibilità, integrità, autenticità e riservatezza delle informazioni. Il richiamo al regolamento (UE) 2018/1725 evidenzia inoltre l’attenzione alla tutela dei dati personali nel trattamento effettuato dalle istituzioni dell’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento si applica immediatamente: entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto del regolamento

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento definisce il formato che gli Stati membri devono utilizzare per segnalare le irregolarità a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/691.

Trasmissione elettronica e sistema di gestione delle irregolarità

L’articolo 2 dispone che le informazioni previste dall’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/204 siano trasmesse alla Commissione per via elettronica mediante l’apposito sistema di gestione delle irregolarità. La relazione iniziale deve essere inviata senza indugio dopo l’individuazione dell’irregolarità, mentre le relazioni di follow-up devono essere trasmesse senza indugio dopo il reperimento delle informazioni pertinenti.

Uso dell’euro e criteri di conversione

L’articolo 3 prevede che tutti gli importi comunicati dagli Stati membri siano espressi in euro. Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro alla data di presentazione della relazione, gli importi in valuta nazionale sono convertiti usando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese in cui le spese sono contabilizzate dall’autorità competente; se le spese non sono state contabilizzate, si applica il tasso di conversione mensile più recente pubblicato online dalla Commissione al momento della trasmissione della segnalazione iniziale.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefondo europeo di adeguamento alla globalizzazionegestione e segnalazione delle irregolaritàcontrolli finanziariprotezione degli interessi finanziari dell'unionescambio elettronico di dati

Testo integrale

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