Circolare INAIL n. 67 del 01 dicembre 1988
Pertecipanti all impresa familiare. Sentenza della Corte Costituzionale n. 476 del 10 dicembre 1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 476/1987, che ha esteso la tutela INAIL ai familiari partecipanti all'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. quando svolgano opera manuale o assimilata in modo non occasionale. Vengono fissati il decorso dell'obbligo assicurativo dal 1° gennaio 1988 e i criteri per l’indennizzo dei casi antecedenti non esauriti a tale data. La circolare chiarisce inoltre che la pronuncia non incide sui parenti del datore di lavoro già assicurabili ai sensi dell’art. 4, commi 1, nn. 6 e 7, e richiama le regole contributive applicabili in mancanza di retribuzione effettiva o convenzionale.
Partecipanti all'impresa familiare e obbligo assicurativo INAIL
Partecipanti all'impresa familiare. Sentenza della Corte costituzionale n. 476/1987
La circolare INAIL recepisce gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 476 del 10 dicembre 1987, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, comma 1, n. 6, del D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui non comprendeva tra gli assicurati i familiari partecipanti all'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. che svolgono opera manuale o attività assimilata. L'intervento chiarisce l'estensione della tutela assicurativa, i criteri di decorrenza, il trattamento dei casi anteriori e le regole contributive applicabili.
Ambito di applicazione soggettivo
La pronuncia riguarda i familiari che partecipano all'impresa familiare secondo l'art. 230-bis c.c., cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, quando prestino nell'impresa opera manuale o attività di sovraintendenza ad opera manuale altrui. Per tali soggetti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali opera anche in assenza di subordinazione o di un rapporto societario con il datore di lavoro, purché sussistano i presupposti oggettivi richiesti dalla normativa.
Requisito della continuità dell'attività
La circolare precisa che, come per la generalità dei lavoratori, l'obbligo assicurativo sorge solo se l'attività manuale o di sovraintendenza è svolta in via non occasionale. La nozione di partecipazione familiare, quindi, non è sufficiente da sola a fondare la copertura: occorre una prestazione lavorativa stabile o comunque non meramente episodica.
Decorrenza dell'obbligo assicurativo
Su conforme parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la decorrenza dei rapporti assicurativi da istituire in base alla sentenza è fissata al 1° gennaio 1988, data immediatamente successiva alla pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale. Da tale data devono essere instaurati i rapporti assicurativi per i familiari rientranti nella nuova area di tutela.
Trattamento dei casi precedenti al 1° gennaio 1988
Ai fini dell'ammissione all'indennizzo, la disciplina introdotta dalla sentenza si applica ai rapporti non esauriti al 1° gennaio 1988. Devono essere riesaminati non solo i casi verificatisi dal 1° gennaio 1988 in avanti, ma anche:
- i casi verificatisi prima del 1° gennaio 1988 per i quali, a tale data, sia ancora in corso l'istruttoria;
- i casi per i quali siano in atto controversie amministrative o giudiziarie;
- i casi già definiti negativamente prima del 1° gennaio 1988, purché non ancora colpiti dalla prescrizione di cui all'art. 112 del testo unico.
Quando tali fattispecie vengono ammesse all'indennizzo, la decorrenza del rapporto assicurativo retroagisce al 1° gennaio dell'anno in cui si è verificato l'infortunio o la malattia professionale.
Soggetti non interessati dalla nuova decorrenza
La circolare evidenzia che la disciplina transitoria riguarda soltanto l'ipotesi residuale dei familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. Non vi rientrano i parenti del datore di lavoro che già si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 1, nn. 6 e 7, del D.P.R. n. 1124/1965, per i quali l'obbligo assicurativo già sussisteva e continua a sussistere indipendentemente dalla sentenza costituzionale.
Regime contributivo e basi di calcolo
In mancanza di retribuzione effettiva o convenzionale, il premio deve essere calcolato facendo riferimento alle retribuzioni di ragguaglio previste dall'art. 30 del testo unico. La circolare segnala anche che è stata attivata la procedura dell'art. 118 del testo unico per la determinazione di retribuzioni convenzionali; tuttavia tali retribuzioni potranno essere utilizzate solo per i periodi successivi all'emanazione del relativo decreto ministeriale.
Familiari coadiuvanti di imprese artigiane
Per i familiari coadiuvanti del titolare artigiano e dei soci di imprese artigiane, la base contributiva è costituita dalle retribuzioni annuali prescelte dagli interessati, con il limite minimo della retribuzione annua calcolata sulla base della retribuzione minima giornaliera fissata dalla legge.
Coordinamento con le precedenti istruzioni
La circolare conclude precisando che restano abrogate le disposizioni precedentemente impartite in materia nella parte in cui risultino incompatibili con i nuovi indirizzi derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale.
Punti principali
Estensione della tutela ai familiari dell'impresa familiare
La sentenza costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui escludeva dall'assicurazione i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati dall'art. 230-bis c.c. che svolgono lavoro manuale o attività assimilata. Sono quindi assicurabili il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, quando prestino la loro opera nell'ambito dell'impresa familiare senza bisogno del requisito della subordinazione o di un vincolo societario, purché ricorrano i presupposti oggettivi.
Requisito della non occasionalità
Per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo non basta la mera partecipazione familiare: l'attività manuale o di sovraintendenza deve essere svolta in modo non occasionale, come per la generalità dei lavoratori soggetti a copertura INAIL.
Decorrenza dell'obbligo assicurativo
Su conforme parere del Ministero del lavoro, la decorrenza dei rapporti assicurativi da istituire in base alla sentenza è fissata al 1° gennaio 1988, cioè al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.
Trattamento dei casi di infortunio e malattia professionale antecedenti
La nuova disciplina si applica ai rapporti non esauriti al 1° gennaio 1988. Devono quindi essere riesaminati non solo i casi verificatisi dal 1° gennaio 1988 in poi, ma anche quelli anteriori per i quali a quella data fosse ancora in corso l'istruttoria o vi fossero controversie amministrative o giudiziarie, nonché quelli già definiti negativamente ma non ancora prescritti ai sensi dell'art. 112 del testo unico.
Effetti retroattivi sull'ammissione all'indennizzo
Quando i casi antecedenti rientrano tra quelli ammessi all'indennizzo, la decorrenza del rapporto assicurativo retroagisce al 1° gennaio dell'anno in cui si è verificato l'infortunio o la malattia professionale.
Ambito soggettivo non interessato dalla pronuncia
La circolare precisa che la particolare decorrenza riguarda solo l'ipotesi residuale dei familiari partecipanti all'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. e non i parenti del datore di lavoro già rientranti nelle condizioni dell'art. 4, comma 1, nn. 6 e 7, per i quali l'obbligo assicurativo era già operante e continua a sussistere indipendentemente dalla sentenza.
Regime contributivo e retribuzioni di riferimento
In assenza di retribuzione effettiva o convenzionale, il premio va calcolato sulla base delle retribuzioni di ragguaglio previste dall'art. 30 del testo unico. La circolare segnala inoltre che è stata attivata la procedura dell'art. 118 del testo unico per la determinazione di retribuzioni convenzionali, utilizzabili però solo per i periodi successivi al relativo decreto ministeriale.
Familiari coadiuvanti di artigiani
Per i familiari coadiuvanti del titolare artigiano e dei soci di imprese artigiane si applicano le retribuzioni annuali prescelte dagli interessati, che non possono comunque essere inferiori alla retribuzione minima annua calcolata sulla base della minima giornaliera fissata dalla legge.
Abrogazione delle disposizioni incompatibili
Sono abrogate le disposizioni precedentemente impartite in materia che risultino incompatibili con quanto stabilito dalla circolare.
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