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Sentenza

Sentenza del 25/05/2018 n. 13136 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato sette cartelle esattoriali contestandone la regolarità formale, le modalità e i termini di notificazione, la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa tributaria, l'assenza o irregolarità della sottoscrizione dei ruoli e delle relate, l'incertezza degli identificativi e la mancata comunicazione dell'avviso bonario. La questione decisiva è stata tuttavia la capacità processuale della società: i ricorsi erano stati proposti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, che ne aveva determinato l'estinzione. La contribuente sosteneva inoltre che le cartelle fossero nulle perché riferite a un soggetto ormai estinto e che la notifica al socio non potesse sanare tale vizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate e ha respinto il ricorso principale della società e quello incidentale di F.N. Ha stabilito che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e la perdita della sua capacità processuale; poiché il ricorso originario era stato proposto dalla società già estinta, esso era inammissibile per difetto di legittimazione processuale. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società. La Corte ha inoltre ritenuto che i debiti sociali non si estinguano, ma si trasferiscano ai soci secondo le regole della successione e della responsabilità sociale; la notifica ricevuta dal socio aveva comunque raggiunto lo scopo, sanando eventuali vizi notificatori. È stata ritenuta non decisiva anche l'assenza di firma sulle cartelle, ove la riferibilità dell'atto all'Amministrazione risultasse comunque certa. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c.

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società.

    La cancellazione ha efficacia estintiva e comporta la perdita della capacità e della legittimazione processuale della società. I rapporti debitori non si estinguono necessariamente, ma si trasferiscono ai soci secondo la loro responsabilità.

  • Art. 2312 c.c.

    I soci della società in nome collettivo rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.

    Dopo l'estinzione della società di persone, i soci illimitatamente responsabili possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali e sono destinatari degli effetti della pretesa tributaria.

  • Art. 156, comma 2, c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La notifica viziata può essere sanata quando abbia comunque consentito al destinatario, o a uno dei soggetti obbligati, di conoscere la pretesa e di esercitare la difesa.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte, quando rileva che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito, cassa senza rinvio.

    Il difetto originario di capacità o legittimazione processuale della società estinta giustifica la cassazione senza rinvio e la definizione della causa con la dichiarazione di inammissibilità.

  • Art. 112 c.p.c.

    È stato invocato per contestare pronunce asseritamente omesse o ultrapetitive; tali censure non hanno però inciso sull'esito, poiché la Corte ha ritenuto assorbente il difetto di capacità processuale della società.

  • Art. 46 disp. att. c.p.p., comma 2

    La Commissione Tributaria Regionale lo aveva richiamato per ritenere irregolare la modifica dell'intestazione mediante etichetta autoadesiva; tale valutazione è stata superata, sul piano processuale, dalla successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso della società estinta.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3

    Consente l'iscrizione a ruolo di tributi riferiti alla società estinta e l'azione del credito nei confronti dei soci, in quanto coobbligati o successori della società.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Richiamato in relazione ai requisiti formali della cartella; la mancanza della sottoscrizione non determina automaticamente l'invalidità quando l'atto sia comunque riferibile con certezza all'Amministrazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Richiamato per gli obblighi di motivazione e trasparenza degli atti tributari; nel caso concreto la contestazione della contribuente non ha condotto all'annullamento delle cartelle.

  • D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4

    La modifica dell'art. 2495 c.c., entrata in vigore il 1 gennaio 2004, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione delle società di capitali; la giurisprudenza ha esteso il medesimo effetto, in termini sostanziali, anche alle società di persone.

Massime di principio

  • Una società cancellata dal registro delle imprese è estinta e non può proporre validamente un ricorso dopo la cancellazione; il difetto di capacità processuale può essere rilevato d'ufficio anche in Cassazione.
  • L'estinzione della società non comporta automaticamente l'estinzione dei debiti tributari: questi possono trasferirsi ai soci secondo il regime di responsabilità applicabile, illimitatamente per i soci di una società in nome collettivo.
  • Gli atti fiscali possono continuare a riferirsi alla società estinta, ma la pretesa deve poter essere fatta valere nei confronti dei soci successori o coobbligati; la notifica ricevuta da un socio può rendere efficace la conoscenza della pretesa.
  • Un vizio della notificazione non determina necessariamente l'annullamento dell'atto se il destinatario ha effettivamente conosciuto la pretesa e ha potuto difendersi, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
  • La mancata sottoscrizione di una cartella o di un atto informatico non comporta automaticamente la nullità quando l'atto sia riconducibile con certezza all'Amministrazione competente.
  • Prima di esaminare i vizi sostanziali o formali delle cartelle occorre verificare la legittimazione e la capacità processuale del soggetto che ricorre, nonché la posizione personale dei soci eventualmente responsabili.

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