Regolamento (UE) 2025/1202
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1202 della Commissione, del 19 giugno 2025, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri originaria della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’elusione del dazio antidumping definitivo imposto nel 2022 sui sistemi di elettrodi di grafite cinesi mediante l’importazione nell’Unione di grafite artificiale in blocchi o cilindri, successivamente trasformata in prodotti finiti. In base all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione estende quindi alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta il dazio del 74,9 % applicabile alle "altre società" cinesi. È concessa un’esenzione a favore di JAP INDUSTRIES s.r.o., mentre le importazioni registrate nel periodo di registrazione restano soggette alla riscossione del dazio esteso.
Estensione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri originaria della Repubblica popolare cinese, quale misura di contrasto all’elusione delle misure già vigenti sui sistemi di elettrodi di grafite.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di grafite artificiale in blocchi o cilindri, con densità apparente pari o superiore a 1,5 g/cm3, resistenza elettrica pari o inferiore a 7,0 μ.Ω.m e diametro nominale superiore a 350 mm, classificata nei codici NC ex 3801 10 00 ed ex 3801 90 00 (codici TARIC 3801 10 00 15 e 3801 90 00 80), originaria della Repubblica popolare cinese. La misura estende il dazio antidumping già vigente sui sistemi di elettrodi di grafite originari della RPC, con esclusione delle importazioni della società JAP INDUSTRIES s.r.o., cui è riconosciuta esenzione individuale. Si applica alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2686; la registrazione è poi cessata con l’abrogazione di tale regolamento. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Estensione del dazio antidumping sulle importazioni di grafite artificiale originaria della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1202 interviene nell’ambito della difesa commerciale dell’Unione e si fonda sull’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione, a seguito di un’inchiesta anti-elusione, conclude che il dazio antidumping definitivo imposto nel 2022 sui sistemi di elettrodi di grafite cinesi è stato aggirato mediante importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri, successivamente trasformata nell’Unione in prodotti sostanzialmente equivalenti.
Origine dell’inchiesta e quadro procedurale
Nel 2022, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/558, era stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese, con aliquote comprese tra il 23,0 % e il 74,9 %. Il 4 settembre 2024 la Commissione ha ricevuto una domanda della European Carbon and Graphite Association (ECGA) chiedendo l’apertura di un’inchiesta sull’eventuale elusione e la registrazione delle importazioni di grafite artificiale. Ritenendo presenti elementi di prova sufficienti, la Commissione ha aperto l’inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2686 e ha disposto la registrazione delle importazioni.
Prodotto interessato e prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto oggetto delle misure iniziali è costituito da elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con specifiche tecniche determinate, classificati al tempo del regolamento 2022/558 con il codice NC ex 8545 11 00. Il prodotto oggetto dell’inchiesta anti-elusione è invece la grafite artificiale in blocchi o cilindri, classificata con i codici NC ex 3801 10 00 ed ex 3801 90 00. La Commissione rileva che, quando la grafite artificiale cinese viene trasformata nell’Unione, i sistemi ottenuti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi dei sistemi di elettrodi di grafite originari della RPC, sicché devono considerarsi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1.
Accertamento della modificazione degli scambi e dell’operazione di completamento
L’inchiesta evidenzia un calo delle importazioni di sistemi di elettrodi di grafite dalla RPC e, parallelamente, un aumento delle importazioni di grafite artificiale dalla RPC, anche escludendo Polonia e Ungheria dai dati per tenere conto di possibili usi diversi, in particolare nella produzione di batterie. La Commissione considera tale dinamica una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1.
La grafite artificiale è qualificata come prodotto semilavorato che viene ulteriormente trasformato in sistemi di elettrodi di grafite; questa trasformazione è ricondotta alla nozione di "operazione di completamento" di cui all’articolo 13, paragrafo 2. L’inchiesta accerta inoltre che il valore della grafite artificiale originaria della RPC supera il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finito, mentre il valore aggiunto nella trasformazione è inferiore al 25 % del costo di produzione. Non emergono sufficienti motivazioni economiche alternative all’istituzione del dazio iniziale.
Indebolimento degli effetti riparatori e prova del dumping
La Commissione rileva che le importazioni di grafite artificiale nell’Unione sono significative, anche in rapporto al consumo dell’Unione, e che i prezzi all’importazione risultano di oltre il 170 % inferiori ai prezzi dell’Unione dopo gli opportuni aggiustamenti. Ne deriva che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore risultano indeboliti sia nei quantitativi sia nei prezzi.
Per quanto riguarda il dumping, la Commissione confronta i prezzi medi all’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta con i valori normali precedentemente determinati per la Cina nell’inchiesta iniziale, adeguandoli per l’inflazione. Dal confronto emergono elementi di prova dell’esistenza di dumping nel periodo di riferimento.
Estensione del dazio e aliquota applicabile
Sulla base di tali conclusioni, la Commissione estende alla grafite artificiale il dazio antidumping definitivo già in vigore sui sistemi di elettrodi di grafite. L’aliquota estesa è pari al 74,9 %, ossia il dazio applicabile alle "tutte le altre società" della RPC ai sensi del regolamento 2022/558. La misura si applica anche alle importazioni registrate in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2686, con le eccezioni previste dal regolamento stesso.
Esenzione individuale per JAP INDUSTRIES s.r.o.
La Commissione accoglie la domanda di esenzione presentata da JAP INDUSTRIES s.r.o. (codice addizionale TARIC 89MJ). L’istruttoria non ha evidenziato per tale soggetto elementi di dumping nel periodo di riferimento e ha mostrato un forte calo delle vendite di sistemi di elettrodi di grafite nell’Unione, oltre a prezzi significativamente superiori rispetto ai prezzi cinesi anche tenendo conto del dazio antidumping. La Commissione conclude quindi che JAP non ha partecipato alla pratica di elusione.
Condizioni dell’esenzione e controlli futuri
Le importazioni in esenzione devono essere destinate esclusivamente alle operazioni di assemblaggio del soggetto esentato, ovvero alla distruzione o alla riesportazione. Se tali condizioni vengono violate, l’esenzione può essere revocata secondo la procedura dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Il regolamento precisa anche che eventuali future domande di esenzione devono essere presentate per iscritto alla Commissione europea, in una lingua ufficiale dell’Unione e con firma di un rappresentante autorizzato.
Registrazione, abrogazione e applicazione temporale
Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento (UE) 2024/2686, che viene abrogato. Il regolamento 2025/1202 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Constatazione dell’elusione
La Commissione accerta una modificazione della configurazione degli scambi tra RPC e Unione: diminuzione delle importazioni di sistemi di elettrodi di grafite e aumento delle importazioni di grafite artificiale, utilizzata come fattore produttivo per la trasformazione successiva. La modifica è ricondotta a operazioni di completamento nell’Unione prive di sufficiente giustificazione economica oltre l’istituzione del dazio, con valore dei pezzi cinesi superiore al 60 % del valore complessivo e valore aggiunto della trasformazione inferiore al 25 % del costo di produzione.
Indebolimento dell’effetto riparatore e dumping
La Commissione ritiene che le importazioni di grafite artificiale abbiano indebolito gli effetti riparatori delle misure in vigore sia in termini di quantitativi sia di prezzi. Inoltre riscontra elementi di prova del dumping confrontando i prezzi all’esportazione con i valori normali già determinati nell’inchiesta iniziale, adeguati per l’inflazione.
Estensione del dazio antidumping
Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 è esteso alla grafite artificiale in blocchi o cilindri originaria della RPC. Il dazio esteso è pari al 74,9 %, corrispondente al dazio applicabile a "tutte le altre società". La riscossione riguarda anche le importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2686, salvo quelle coperte dall’esenzione individuale.
Esenzione per JAP INDUSTRIES s.r.o.
La Commissione accoglie la richiesta di esenzione di JAP INDUSTRIES s.r.o., avendo rilevato che la società non partecipava alla pratica di elusione e che non emergevano elementi di dumping nei suoi prezzi durante il periodo di riferimento. All’impresa è attribuito il codice addizionale TARIC 89MJ.
Obblighi connessi all’esenzione
Le importazioni effettuate in esenzione devono essere destinate alle operazioni di assemblaggio del soggetto esentato, oppure alla distruzione o alla riesportazione. La violazione di tali condizioni comporta la revoca dell’esenzione secondo la procedura dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Domande future di esenzione
Le richieste di esenzione dal dazio esteso devono essere presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell’Unione europea, firmate da un soggetto autorizzato e trasmesse alla Direzione generale del Commercio della Commissione europea, all’indirizzo indicato nel regolamento. La Commissione può autorizzare esenzioni per importazioni di società che non eludono le misure antidumping.
Cessazione della registrazione e decorrenza
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2686, che viene abrogato. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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