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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1242

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1242 della Commissione, del 19 giugno 2025, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32025R1242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente la geografia delle restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono l’evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri, con passaggi di zone tra le categorie I, II e III, soppressioni di alcune aree in Croazia e inserimento della zona infetta in Germania. L’atto è direttamente applicabile e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni e delle zone infette nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati dal rischio o dalla presenza di peste suina africana e, in concreto, agli operatori e alle autorità competenti dei settori suinicolo e della gestione della fauna selvatica nelle aree elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituiti dal presente atto. Riguarda suini detenuti e selvatici, nonché i prodotti di origine animale collegati, ed è territorialmente limitato alle zone individuate per Germania, Italia, Grecia, Polonia, Croazia, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Estonia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Cechia e altri Stati membri menzionati negli allegati. Le nuove delimitazioni decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione; per la zona infetta della Renania Settentrionale-Vestfalia è indicato un termine ultimo di applicazione al 16.9.2025.

Modifica delle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1242 della Commissione aggiorna gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana nell’Unione. L’intervento è adottato in un contesto di elevata dinamicità epidemiologica e mira ad adeguare rapidamente le zone soggette a restrizioni e le zone infette alla situazione reale dei focolai nei diversi Stati membri.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafo 2, nonché il regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina le misure di controllo delle malattie di categoria A, B e C. La peste suina africana è descritta come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici e che può causare conseguenze gravi sulla redditività dell’allevamento e sulla circolazione delle partite di animali e prodotti.

Quadro delle misure del regolamento (UE) 2023/594

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce, per un periodo limitato, misure speciali di controllo per gli Stati membri o le aree elencate negli allegati I e II. L’allegato I contiene le zone soggette a restrizioni I, II e III; l’allegato II contiene le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprese zone di protezione e di sorveglianza. Il presente regolamento sostituisce integralmente tali allegati.

Motivazioni delle modifiche

Le modifiche discendono da nuovi focolai notificati in Germania, Italia, Grecia e Polonia, nonché dall’evoluzione favorevole della situazione in alcune aree della Croazia. La Commissione precisa che la delimitazione delle zone si basa sulla situazione epidemiologica, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana nell’Unione e sulle norme WOAH, tenendo conto anche delle giustificazioni fornite dagli Stati membri interessati.

Aggiornamento delle zone restrittive

L’allegato I aggiornato ridefinisce in modo molto dettagliato le aree classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III. In particolare:

  • in Germania viene inserita la zona infetta della Renania Settentrionale-Vestfalia per il primo focolaio in suini selvatici in area precedentemente indenne;
  • in Italia, Grecia e Polonia numerose aree vengono riallineate tra le diverse categorie di restrizione a seguito di nuovi focolai o del mutamento del rischio;
  • in Croazia alcune aree delle contee di Vukovar-Srijem, Brod-Posavina e Osijek-Baranja vengono riclassificate o soppresse dagli elenchi, in presenza di assenza di focolai per dodici mesi in determinate zone;
  • per altri Stati membri, tra cui Slovacchia, Lettonia, Lituania, Estonia, Ungheria, Bulgaria, Romania e Cechia, sono confermate o ridefinite ampie porzioni territoriali soggette a restrizioni.

Zona infetta in Germania

L’allegato II, parte A, include la zona infetta istituita nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia in conseguenza di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in una zona precedentemente indenne. L’area comprende, tra le altre, porzioni dei Landkreise Olpe, Hochsauerlandkreis e Siegen-Wittgenstein. Nel testo allegato è indicato un termine ultimo di applicazione al 16.9.2025.

Effetti operativi per gli operatori e le autorità

Per gli operatori del settore suinicolo e per le autorità veterinarie nazionali, il regolamento comporta l’applicazione immediata delle nuove delimitazioni territoriali ai fini delle movimentazioni di suini, dei relativi prodotti e delle misure di contenimento. Le autorità competenti devono quindi adeguare i controlli e le misure di biosicurezza alle nuove categorie di zona, con effetti diretti anche sui flussi commerciali interni e, indirettamente, sulle esportazioni verso paesi terzi.

Entrata in vigore

L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea espressamente l’urgenza dell’intervento, data la rapida evoluzione della situazione epidemiologica nella peste suina africana.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. L’aggiornamento ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III e le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprese zone di protezione e sorveglianza.

Riallineamento alle evidenze epidemiologiche

I considerando chiariscono che la delimitazione delle zone si fonda sulla situazione epidemiologica della peste suina africana, sul livello di rischio di ulteriore diffusione e sui criteri scientifici richiamati negli orientamenti della Commissione e nelle norme WOAH. Vengono citati nuovi focolai in Germania, Italia, Grecia e Polonia, il miglioramento della situazione in alcune zone della Croazia e l’esigenza di adeguare rapidamente i confini delle zone restrittive.

Nuove zone soggette a restrizioni I, II e III

L’allegato I sostituito contiene l’elenco dettagliato delle zone soggette a restrizioni I, II e III per ciascuno Stato membro interessato. Per Germania, Italia, Grecia, Polonia, Croazia, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Estonia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Cechia e altri Stati membri sono individuate aree amministrative, spesso con delimitazioni territoriali puntuali per comuni, province, contee o sezioni di territorio.

Passaggi di categoria e soppressioni in Croazia

In base alle informazioni fornite dalla Croazia, alcune aree già in restrizione III sono riclassificate come zone soggette a restrizioni I e altre aree sono soppresse dagli elenchi, per assenza di focolai negli ultimi dodici mesi. Il regolamento menziona specificamente le contee di Vukovar-Srijem, Brod-Posavina, Osijek-Baranja, Sisak-Moslavina, Karlovac e altre aree interessate.

Inserimento della zona infetta in Germania

L’allegato II, parte A, include la zona infetta istituita nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia a seguito di un focolaio in un suino selvatico in una zona precedentemente indenne. Sono indicati i territori dei Landkreise Olpe, Hochsauerlandkreis e Siegen-Wittgenstein interessati dalla zona infetta.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel testo è richiamata l’urgenza epidemiologica e la necessità di applicare le modifiche il prima possibile. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Base giuridica e legittimazione dell’intervento

La Commissione fonda l’atto sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull’articolo 71, paragrafo 3, e sull’articolo 259, paragrafo 2. L’intervento si colloca nel quadro delle misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e dal regolamento delegato (UE) 2020/687.

Come è indicizzato

Materiesanità animalezootecniacommercio internomovimentazione di animali e prodotticontrollo delle malattie animali

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