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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1206

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1206 della Commissione, del 19 giugno 2025, sulla sospensione delle preferenze tariffarie del regime SPG+ per quanto riguarda le importazioni di etanolo originario del Pakistan

Normativa europea32025R1206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sospende per due anni le preferenze tariffarie SPG+ concesse al Pakistan per l'etanolo non destinato a carburanti, a seguito dell'accertamento di gravi perturbazioni del mercato dell'Unione. La Commissione ha ritenuto che l'aumento delle importazioni dal Pakistan, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei produttori dell'UE, abbia contribuito in modo significativo al danno economico osservato. Restano esclusi dalla sospensione i flussi di etanolo per carburanti e sono tutelate le merci già in transito alla data di entrata in vigore.

Sospensione per due anni delle preferenze tariffarie SPG+ per le importazioni nell'UE di etanolo originario del Pakistan, con esclusione dell'etanolo per carburanti.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di etanolo originario del Pakistan classificato nei codici NC ex 2207 10 ed ex 2207 20, nei limiti indicati dal regolamento, e cioè con esclusione dell'etanolo per carburanti identificato dai codici TARIC 2207 10 00 11 e 2207 20 00 11. La misura riguarda il regime di preferenze tariffarie del sistema SPG+ di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo di due anni. È prevista una salvaguardia per le merci già in viaggio verso l'Unione alla data di entrata in vigore, purché la destinazione non possa essere modificata.

Sospensione delle preferenze tariffarie SPG+ per l'etanolo originario del Pakistan

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1206 interviene nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), disciplinato dal regolamento (UE) n. 978/2012. La Commissione dispone la sospensione delle preferenze tariffarie SPG+ per le importazioni di etanolo originario del Pakistan, ritenendo che tali importazioni abbiano causato gravi perturbazioni nel mercato dell'Unione dell'etanolo non destinato a carburanti.

Contesto normativo e procedimento

La base giuridica è l'articolo 30 del regolamento SPG, che consente alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, di sospendere i regimi preferenziali quando le importazioni di prodotti dell'allegato I TFUE causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione. Nel caso di specie, il procedimento è stato avviato su domanda presentata il 15 maggio 2024 da Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia e Ungheria.

La Commissione ha avviato una fase istruttoria con raccolta di informazioni e dialogo con i portatori di interessi, ha consultato il comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e ha informato il governo del Pakistan e le parti interessate. Le conclusioni preliminari sono state emanate il 31 marzo 2025 e le osservazioni ricevute sono state considerate nella versione finale del regolamento. La misura è adottata anche in coerenza con l'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento SPG, relativo al parere del comitato delle preferenze generalizzate.

Prodotto interessato e segmentazione del mercato

Il prodotto interessato è l'etanolo classificato ai codici NC ex 2207 10 ed ex 2207 20, entrambi ricompresi tra i prodotti di cui all'allegato I TFUE e all'allegato IX del regolamento SPG. Il regolamento evidenzia che il mercato unionale dell'etanolo è distinto in due segmenti: etanolo per carburanti e etanolo non destinato a carburanti. I due segmenti differiscono per utilizzo finale, struttura dei prezzi e caratteristiche tecniche del prodotto; inoltre, solo l'etanolo che rispetta i criteri di sostenibilità della direttiva (UE) 2018/2001 può essere contabilizzato ai fini degli obiettivi sulle energie rinnovabili nei trasporti.

Le esportazioni pakistane rilevanti per la misura competono nel segmento non destinato a carburanti, poiché non soddisfano i requisiti di sostenibilità applicabili ai biocarburanti. Il regolamento precisa che il 91 % delle importazioni dal Pakistan è costituito da etanolo non destinato a carburanti.

Accertamento delle gravi perturbazioni

La Commissione ha ritenuto sussistenti gravi perturbazioni del mercato dell'Unione dell'etanolo non destinato a carburanti sulla base di tre elementi principali:

  • forte aumento delle importazioni tra il 2021 e il 2024, da circa 376.000 tonnellate a 726.000 tonnellate, con un incremento superiore al 90 %;
  • prezzi di importazione significativamente inferiori ai prezzi praticati dai produttori dell'Unione;
  • riduzione della produzione unionale nel 2022 e 2023, con solo una parziale ripresa nel 2024, insufficiente a riportare la produzione ai livelli del 2021.

La Commissione osserva che il 2022 è stato un anno potenzialmente anomalo per effetto delle pressioni inflazionistiche legate alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e agli effetti residui della pandemia di COVID-19, ma conclude che l'andamento complessivo del periodo 2021-2024 conferma la persistenza delle perturbazioni.

Nesso causale tra importazioni dal Pakistan e perturbazioni del mercato

La Commissione ha accertato un nesso causale tra le importazioni dal Pakistan e le perturbazioni del mercato unionale. Le importazioni dal Pakistan sono aumentate di quasi il 300 % tra il 2021 e il 2022, sono rimaste elevate nel 2023 e nel 2024 e hanno rappresentato nel 2024 il 27 % di tutte le importazioni di etanolo non destinato a carburanti nell'UE, rendendo il Pakistan la principale fonte di importazione.

Sul piano dei prezzi, il regolamento rileva che nel 2024 l'etanolo non destinato a carburanti proveniente dal Pakistan era venduto a un prezzo di circa il 25 % inferiore rispetto a quello dell'industria dell'Unione. Tale differenziale era molto più marcato rispetto al 2021. La Commissione sottolinea che l'impennata delle importazioni a prezzi inferiori ha coinciso con la contrazione della produzione unionale e con la perdita di quota di mercato dell'industria europea.

Valutazione di altri fattori e ruolo di altre importazioni

La Commissione ha esaminato anche l'eventuale incidenza di altri fattori, in particolare le importazioni da altri paesi terzi, le fluttuazioni dei prezzi dell'energia e le variazioni della domanda dell'UE. In particolare, rileva che anche gli Stati Uniti hanno acquisito una quota significativa del mercato nel 2024, pari al 24 % delle importazioni di etanolo non destinato a carburanti, con prezzi inferiori del 35 % rispetto ai produttori dell'Unione e del 15 % rispetto alle importazioni dal Pakistan.

Pur riconoscendo che anche altre fonti, tra cui Guatemala, Regno Unito, Perù, Sud Africa e Brasile, hanno inciso sulle importazioni, la Commissione conclude che la loro penetrazione limitata e l'assenza di elementi idonei a interrompere il nesso causale non escludono il contributo significativo delle importazioni pakistane alle perturbazioni del mercato. Le importazioni dagli Stati Uniti e dal Pakistan sono quindi considerate fattori concorrenti, ma non tali da neutralizzare la rilevanza delle importazioni pakistane.

Necessità, proporzionalità e durata della sospensione

La Commissione ritiene che la sospensione delle preferenze sia necessaria e giustificata ai sensi dell'articolo 30 del regolamento SPG. Il regolamento precisa che la sospensione delle preferenze avvicinerà i prezzi del Pakistan a quelli dell'industria dell'UE, contribuendo ad attenuare le perturbazioni del mercato.

Poiché l'articolo 30 non prevede espressamente una durata della sospensione, la Commissione ha scelto un periodo di due anni, ritenuto opportuno e proporzionato alla luce della finalità di sviluppo propria del sistema SPG e della durata delle misure di salvaguardia generale dell'SPG. Trascorso tale periodo, la Commissione potrà riesaminare la necessità di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 stabilisce che i dazi della tariffa doganale comune si applicano alle importazioni di etanolo originario del Pakistan classificato ai codici NC ex 2207 10 ed ex 2207 20, con l'esclusione dell'etanolo per carburanti classificato ai codici TARIC 2207 10 00 11 e 2207 20 00 11. La sospensione opera dalla data di entrata in vigore e per due anni.

L'articolo 2 tutela le merci già in viaggio verso l'Unione alla data di entrata in vigore, che continuano a beneficiare del trattamento preferenziale se la loro destinazione non può essere modificata.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ribadisce l'efficacia diretta e l'obbligatorietà integrale del regolamento in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Presupposti per la sospensione

La Commissione richiama l'articolo 30 del regolamento SPG, che consente la sospensione dei regimi preferenziali quando importazioni di prodotti dell'allegato I TFUE causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione. Nel caso di specie, la misura è motivata dall'impennata delle importazioni di etanolo non destinato a carburanti dal Pakistan e dalla pressione sui prezzi e sulla produzione dell'industria dell'UE.

Prodotto interessato ed esclusioni

La sospensione riguarda l'etanolo originario del Pakistan classificato ai codici NC ex 2207 10 ed ex 2207 20. Sono esclusi dall'ambito della sospensione l'etanolo per carburanti classificato ai codici TARIC 2207 10 00 11 e 2207 20 00 11, ossia l'alcole etilico derivato da prodotti agricoli dell'allegato I TFUE con tenore d'acqua non superiore a 0,3 % (m/m) secondo la norma EN 15376.

Durata della misura

I dazi della tariffa doganale comune tornano ad applicarsi alle importazioni interessate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento e per un periodo di due anni.

Salvaguardia per le merci in transito

Le importazioni già in viaggio verso l'Unione alla data di entrata in vigore continuano a beneficiare del trattamento preferenziale, a condizione che la destinazione delle merci non possa essere modificata.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Valutazione economica alla base della misura

La Commissione ha riscontrato, per il periodo 2021-2024, un aumento molto significativo delle importazioni di etanolo non destinato a carburanti dal Pakistan, un differenziale di prezzo costantemente sfavorevole ai produttori dell'UE e una contrazione della produzione unionale. La misura è stata ritenuta necessaria e proporzionata anche alla luce del fatto che le importazioni pakistane rappresentavano nel 2024 il 27 % delle importazioni di etanolo non destinato a carburanti nell'UE.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedazi doganaliregime SPGmisure di salvaguardiacommercio internazionale

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