Regolamento (UE) 2025/1197
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione, del 19 giugno 2025, che istituisce una misura dello strumento per gli appalti internazionali che limita l’accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici dell’UE a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua lo strumento per gli appalti internazionali (IPI) nei confronti della Repubblica popolare cinese nel settore dei dispositivi medici. Alla luce di un’indagine della Commissione, viene introdotta una misura di esclusione delle offerte presentate da operatori economici originari della RPC nelle gare UE sopra soglia. La Commissione giustifica la misura con la gravità e la ricorrenza delle restrizioni all’accesso al mercato cinese, la proporzionalità dell’intervento e la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative nell’Unione e nei paesi terzi.
Istituisce una misura IPI che esclude gli operatori economici originari della Repubblica popolare cinese dalle procedure di appalto pubblico dell’UE per dispositivi medici sopra 5.000.000 EUR al netto dell’IVA.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici e a tutti gli enti aggiudicatori dell’Unione nelle procedure di appalto pubblico aventi ad oggetto dispositivi medici rientranti nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1, quando il valore stimato dell’appalto è pari o superiore a 5.000.000 EUR al netto dell’IVA. La misura opera nei confronti di tutti gli operatori economici originari della Repubblica popolare cinese; resta ferma la disciplina generale dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1031 e le eccezioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Per la determinazione dell’origine degli operatori economici e dei dispositivi medici si applicano, rispettivamente, l’articolo 3 del regolamento IPI e l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione: misura IPI nel settore dei dispositivi medici contro la Repubblica popolare cinese
Il regolamento dà attuazione allo strumento per gli appalti internazionali (IPI) nei confronti della Repubblica popolare cinese, limitando l’accesso al mercato degli appalti pubblici dell’Unione per i dispositivi medici. La Commissione adotta la misura all’esito di un’indagine e di consultazioni che hanno evidenziato gravi e ricorrenti restrizioni all’accesso degli operatori e dei prodotti dell’Unione al mercato cinese dei dispositivi medici.
Procedura preliminare e istruttoria IPI
La Commissione ha avviato d’ufficio l’indagine il 24 aprile 2024, pubblicando l’avviso di apertura e invitando la RPC a presentare osservazioni e a partecipare a consultazioni. La RPC non ha risposto al questionario, ma ha partecipato alle consultazioni svoltesi a Pechino dal 24 al 26 luglio 2024. Il 14 gennaio 2025 la Commissione ha pubblicato la relazione di indagine ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento IPI, trasmessa poi al Parlamento europeo e al Consiglio il 29 e 30 gennaio 2025.
Esiti dell’indagine sulle misure e pratiche della RPC
La Commissione ha concluso che le misure e pratiche individuate esistono, si applicano in tutto il territorio della RPC e riguardano tutte le categorie di dispositivi medici. Tali misure integrano un sistema complessivo di preferenze a favore dei prodotti nazionali, comprensivo di obblighi di acquisto di dispositivi medici cinesi, procedure di approvazione gravose per l’acquisto di prodotti importati, preferenze connesse al trasferimento di tecnologia e obiettivi settoriali di acquisto nazionale imposti agli ospedali pubblici, sino all’esclusione di 137 categorie di dispositivi importati. La Commissione ha inoltre rilevato la presenza di appalti basati sul volume che inducono offerte anormalmente basse e discriminatorie.
Consultazione pubblica e coinvolgimento degli Stati membri
Il 19 febbraio 2025 la Commissione ha aperto una consultazione pubblica sulla possibile misura IPI. Le osservazioni ricevute hanno riguardato, tra l’altro, i rischi di approvvigionamento, l’impatto sui bilanci pubblici, la determinazione dell’origine e il metodo di calcolo delle soglie e delle prove necessarie. Parallelamente, la Commissione ha informato periodicamente gli Stati membri in sede di comitato sugli ostacoli agli scambi, anche per verificare l’assenza di dipendenze rilevanti da dispositivi medici originari della RPC.
Proporzionalità, soglia e scelta della forma della misura
Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento IPI, la misura deve essere proporzionata rispetto alla restrizione constatata e tener conto della disponibilità di fonti alternative. La Commissione ha ritenuto che l’ambito più appropriato fosse l’intero settore dei dispositivi medici, ma limitato alle gare di valore stimato pari o superiore a 5.000.000 EUR al netto dell’IVA, soglia prevista dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento IPI. Tra le due opzioni previste dal regolamento IPI, è stata scelta l’esclusione delle offerte presentate da operatori economici originari della RPC, ritenuta più efficace dell’adeguamento del punteggio ai fini di correggere la restrizione all’accesso.
Disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative
La Commissione ha ritenuto che la misura non comprometta l’approvvigionamento nell’Unione. Le procedure sotto soglia restano escluse, e circa il 96 % delle gare UE per dispositivi medici registrate in TED negli anni 2017-2022 si colloca al di sotto della soglia di 5.000.000 EUR, rappresentando circa il 41 % del valore aggregato. Per le gare sopra soglia, le offerte di operatori non cinesi possono comunque includere dispositivi medici originari della RPC fino al 50 % del valore del contratto, e restano applicabili le eccezioni dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento IPI. La Commissione ha inoltre rilevato una forte capacità produttiva dell’industria europea e la presenza di importazioni da altri paesi terzi, con conseguente disponibilità di forniture alternative.
Interesse dell’Unione e impatto economico
La Commissione ha valutato gli interessi economici dei produttori dell’Unione, delle amministrazioni aggiudicatrici e dell’economia europea nel suo complesso. Ha evidenziato che il settore europeo dei dispositivi medici è competitivo, con un avanzo commerciale significativo verso il resto del mondo e oltre 30.000 imprese, di cui circa il 90 % PMI. La misura dovrebbe creare un effetto leva verso la RPC per favorire una maggiore reciprocità e, secondo le stime richiamate nel regolamento, potrebbe sostenere l’occupazione nel settore e generare effetti positivi sulla produzione industriale dell’Unione. L’impatto negativo sugli importatori dell’Unione è ritenuto limitato, anche perché la misura non riguarda la maggior parte delle procedure e consente, per gli appalti sopra soglia, una quota residua di dispositivi cinesi fino al 50 % del valore contrattuale.
Disposizioni operative e attuazione
L’articolo 1 impone la misura IPI in forma di esclusione delle offerte degli operatori economici originari della RPC nelle procedure sopra soglia aventi ad oggetto dispositivi medici CPV 33100000-1 a 33199000-1. L’articolo 2 impone alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, nonché agli aggiudicatari, di rispettare le regole dell’articolo 8 del regolamento IPI e di determinare origine e valori stimati secondo le fonti normative richiamate. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esclusione degli operatori economici originari della RPC
Per tutte le procedure di appalto pubblico dell’Unione aventi ad oggetto dispositivi medici CPV 33100000-1 a 33199000-1 e valore stimato pari o superiore a 5.000.000 EUR al netto dell’IVA, è imposta una misura IPI sotto forma di esclusione delle offerte presentate da tutti gli operatori economici originari della Repubblica popolare cinese, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1031.
Soggetti obbligati e ambito soggettivo
La misura si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici e a tutti gli enti aggiudicatori dell’Unione, con salvezza dell’articolo 7 del regolamento IPI. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli aggiudicatari devono rispettare le prescrizioni dell’articolo 8 del regolamento IPI nelle procedure rientranti nell’ambito di applicazione della misura.
Determinazione dell’origine e calcolo del valore
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono determinare l’origine degli operatori economici secondo l’articolo 3 del regolamento IPI e l’origine dei dispositivi medici secondo l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013. Devono inoltre calcolare i valori stimati degli appalti conformemente all’articolo 5 della direttiva 2014/24/UE.
Motivazione: restrizioni gravi e ricorrenti nell’accesso al mercato cinese
La Commissione ha accertato che la RPC applica un sistema generale di preferenze a favore dei dispositivi medici nazionali, con obblighi di acquisto di prodotti nazionali, procedure di approvazione onerose per i prodotti importati, preferenze legate al trasferimento tecnologico e obiettivi settoriali che portano anche all’esclusione di categorie di prodotti importati. Sono inoltre stati individuati effetti restrittivi specifici degli appalti basati sul volume.
Proporzionalità della misura
La Commissione ha ritenuto proporzionata una misura limitata al settore dei dispositivi medici, applicabile a tutte le categorie di dispositivi medici, a tutte le amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori dell’Unione, sopra la soglia di 5.000.000 EUR, e rivolta a tutti gli operatori economici originari della RPC. È stato ritenuto che l’esclusione sia più efficace dell’adeguamento del punteggio per correggere il livello di restrizione all’accesso individuato.
Disponibilità di fonti alternative e interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che esistono sufficienti fonti di approvvigionamento alternative nell’Unione e in altri paesi terzi, senza dipendenze rilevanti segnalate dagli Stati membri. Ha inoltre ritenuto che l’impatto sugli appalti e sui bilanci pubblici resti limitato, mentre la misura può favorire la produzione europea, l’occupazione e una maggiore reciprocità di accesso al mercato cinese.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha previsto un periodo di 10 giorni tra pubblicazione ed entrata in vigore per agevolare l’attuazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici.
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