Regolamento (UE) 2025/1759
Regolamento delegato (UE) 2025/1759 della Commissione, del 19 giugno 2025, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2024/1366, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2025/1759 reca una rettifica formale ma sostanziale di talune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2024/1366, che istituisce un codice di rete per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica. La Commissione interviene perché in alcune lingue vi erano errori nell'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), punti iii), iv) e v), relativi alle minacce informatiche da considerare nella catena di approvvigionamento. La rettifica non incide sulla versione italiana e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2024/1366 in materia di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sole versioni linguistiche indicate del regolamento delegato (UE) 2024/1366: ceca, danese, francese, irlandese, neerlandese, polacca, portoghese, svedese e tedesca. La rettifica riguarda specificamente l'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), punti iii), iv) e v), e incide sulla sostanza della disciplina relativa alle minacce informatiche da includere nell'elenco delle minacce alla catena di approvvigionamento. Non modifica le altre versioni linguistiche, inclusa la versione italiana.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2024/1366
Il regolamento delegato (UE) 2025/1759 interviene per correggere errori presenti in alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2024/1366, atto che integra il regolamento (UE) 2019/943 e istituisce un codice di rete relativo alle disposizioni settoriali per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica. La Commissione rileva che gli errori incidono sulla sostanza dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), punti iii), iv) e v), in particolare sulla formulazione delle minacce informatiche da inserire nell'elenco delle minacce alla catena di approvvigionamento.
Ambito della rettifica
La rettifica riguarda esclusivamente le versioni in lingua ceca, danese, francese, irlandese, neerlandese, polacca, portoghese, svedese e tedesca. La Commissione precisa che la versione italiana non è interessata dalla modifica e che le altre versioni linguistiche non sono oggetto di correzione.
Contenuto sostanziale della correzione
Gli errori individuati riguardano:
- l'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), punto iii);
- l'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), punto iv);
- l'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), punto v).
Secondo il considerando, gli errori attengono alla corretta individuazione delle minacce informatiche rilevanti ai fini dell'elenco delle minacce alla catena di approvvigionamento. La rettifica è quindi funzionale ad assicurare l'uniforme applicazione sostanziale del codice di rete nei diversi ordinamenti linguistici.
Base giuridica e natura dell'atto
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2019/943. Trattandosi di un regolamento delegato di rettifica, esso è direttamente applicabile e vincolante in tutti i suoi elementi negli Stati membri.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Disposizioni principali
Rettifica di talune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2024/1366
Sono rettificate le versioni in lingua ceca, danese, francese, irlandese, neerlandese, polacca, portoghese, svedese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2024/1366. La correzione riguarda l'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), punti iii), iv) e v), nei quali erano presenti errori relativi alle minacce informatiche da includere nell'elenco delle minacce alla catena di approvvigionamento. La Commissione precisa che l'errore incide sulla sostanza della disposizione; la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
Base giuridica
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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