Circolare numero 26 del 16-02-2021
Gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2021, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, e tenuto conto della variazione negativa dell’indice dei prezzi al consumo per il 2020, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT per il 2020 è pari a -0,3%, pertanto per le domande presentate nel 2021 non si applica alcuna maggiorazione per interessi sulle rate. La circolare fornisce istruzioni e le tabelle aggiornate per calcolare le rate e il debito residuo con tasso annuo composto 0,0%.
Rateizzazione oneri di ricongiunzione per il 2021 - tasso di maggiorazione 0,0% e tabelle di riferimento
Punti principali
Base normativa
Richiamo all'articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45: il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere rateizzato con maggiorazione di un interesse pari al tasso di variazione medio annuo dell'IPC ISTAT.
Valore ISTAT per il 2020
Il tasso di variazione medio annuo dell'IPC ISTAT per il 2020 è negativo (-0,3%), quindi non può essere determinata alcuna maggiorazione per interessi per le domande 2021.
Effetto per le domande presentate nel 2021
Gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del 2021 possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione (tasso annuo composto 0,0%).
Tabelle allegate e loro scopo
Vengono fornite le istruzioni per l'uso delle tabelle (Allegato 1), la Tabella I/2021 (Allegato 2) con l'ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità, e la Tabella II/2021 (Allegato 3) con i coefficienti per determinare il debito residuo in caso di sospensione delle rate, sempre al tasso 0,0%.
Richiami e riferimenti
Si richiama la prassi annuale di pubblicazione delle tabelle aggiornate in base al tasso ISTAT; per esempio si cita la circolare n. 30 del 21 febbraio 2020 per le domande 2020.
Sottoscrizione
La circolare è firmata dal Direttore generale vicario Vincenzo Caridi.
Testo integrale
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